Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25871 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16545-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 32,

presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE SPADA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ANTONIO DIPASQUALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4738/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE, depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 698/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, che aveva accolto il ricorso proposto da L.P. avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dei tributi versati a titolo IRPEF ILOR per gli anni 1990-1992;

il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta ” violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,19 e 21″ per “non avere i giudici di seconde cure dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo di parte – trattandosi di eccezione rilevabile in ogni grado e stato del giudizio – per mancanza nell’istanza di rimborso del quantum richiesto”;

1.2. il Collegio rileva che in tema di contenzioso tributario, sebbene l’inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta innanzi al giudice di legittimità, allorchè il suo esame implichi un accertamento in fatto, rimesso al giudice di merito (cfr. Cass. nn. 7410/2011, 26391/2010);

1.3. nel caso in esame emerge dunque in primo luogo che l’Ufficio ha mancato di trascrivere, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, l’istanza di rimborso in questione, nè è stata inserita nell’apposito fascicoletto previsto nel Protocollo di Intesa col C.N. F. del 15.12.2015, di cui neppure è traccia, nè, pur a fronte di specifica contestazione sul punto del controricorrente, l’Agenzia ha dimostrato di aver sollevato nei gradi di merito la suddetta eccezione;

1.4. va inoltre rilevato che la CTR, nella sentenza impugnata, ha affermato la sussistenza dei presupposti per il richiesto rimborso “atteso che si tratta di professionista e che l’importo complessivo (nel triennio 1990-1992) del rimborso richiesto (Euro 4.360,00) è di gran lunga inferiore a quello limite fissato dal legislatore comunitario ai fini della deroga de miminis”;

1.5. ne consegue che l’inammissibilità del ricorso introduttivo non poteva essere eccepita per la prima volta dinanzi a questa Corte in quanto la valutazione della fondatezza dell’eccezione implica un accertamento di fatto, nella specie riguardante l’indicazione, nell’istanza di rimborso, del quantum richiesto, trovando applicazione anche in tema d’inammissibilità del ricorso introduttivo il principio secondo cui l’esame in sede d’impugnazione di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d’ufficio, resta precluso dalla pronuncia che, nel provvedere sul merito della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito anche su questioni mai sollevate in quella sede dalla parte interessata e, dunque, sintomo di un comportamento incompatibile con la volontà di farle valere;

1.6. è pertanto inammissibile il ricorso per cassazione con cui, come nella specie, si proponga la questione pregiudiziale senza specificare – nel rispetto del principio di autosufficienza – se, dove, quando e in che termini l’eccezione sia stata dedotta nel giudizio d’impugnazione, risultando la censura, ancorchè rilevabile d’ufficio, coperta da giudicato interno (cfr. Cass. n. 26391/2010 cit.);

2.1. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità 2015), della VI direttiva n. 77/388/CEE 665, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 luglio 2015 17 in causa C-82/14 nonchè dell’art. 107 e 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e della Decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 final”, censurando la sentenza impugnata relativamente all’affermata sussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta di rimborso degli importi versati a titolo di IRPEF ILOR, prevista dalla legge citata in premessa a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, essendo esclusi tutti coloro che svolgano attività d’impresa in conformità della Decisione della Commissione Europea C/2015 5549;

2.2. secondo quanto affermato da questa Corte, “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi” (Cass. n. 29905 del 2017; conf. Cass. n. 10450 del 2018);

2.3. lo svolgimento di tali attività economiche costituisce, ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, limite all’applicabilità del beneficio in esame; infatti la Commissione UE, con la decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 final (che il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti; conf. Cass., n. 22377/2017 e n. 29905/2017, cit.), ha stabilito all’art. 1 che “le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni, L 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, ad. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni, L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, commi 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni, e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, par. 3, del trattato sul finanziamento dell’Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno”.

2.4. è fatta salva l’ipotesi che si tratti di un “aiuto individuale” che “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014”, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 dec. cit.), o che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 994/98” (sull’applicazione degli artt. 92 e 93 -ora 87 e 88- del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontati), “o da ogni altro regime di aiuti approvato”, ma “fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (art. 3 decisione cit.);

2.5. secondo la Commissione UE “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perchè il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perchè il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)” (5 134 dec. cit.);

2.6. precisato, quindi, che la citata decisione della Commissione UE, impugnata da una società siciliana (T-172/16), è stata confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza dei 26 gennaio 2018, Centro Clinico e Diagnostico G. B. Morgagni, deve pervenirsi alla conclusione che, una volta che sia accertato lo svolgimento da parte del contribuente di un’attività economica (ovvero, di un’attività d’impresa intesa in senso Eurounitaria), come nel caso in esame, l’esclusione dall’agevolazione richiesta è subordinata all’accertamento del Giudice di merito dell’applicabilità in concreto del regime c.d. de minimis;

2.7. al riguardo va infatti ricordato il principio secondo cui “in tema di aiuto di Stato erogato a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, p. 2, lett. b), TFUE (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, 5 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto)” (Cass. n. 10450 del 2018; v. anche Cass. n. 29905/2017, n. 1325/2018 e n. 3070 del 2018);

2.8. va peraltro precisato che, per il rispetto del principio de minimis non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (cfr. Cass. n. 14465/2017);

2.9 ovviamente l’onere di provare le suddette circostanze incombe al soggetto che invoca il beneficio, tuttavia, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono l’esibizione, in sede di rinvio, degli ulteriori documenti necessari per l’accertamento di quei fatti che, in precedenza, non erano indispensabili ai fini della decisione, ma che ora costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica dell’UE (cfr. Cass. n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.);

2.10. si è precisato (cfr. Cass. n. 3070/2018), che “benchè la Commissione UE abbia espressamente previsto un’eccezione all’obbligo di recupero degli aiuti già erogati, ove sia giustificata dalla scadenza del termine decennale di conservazione dei documenti contabili (5150 dec. cit.), tale eccezione va interpretata in maniera restrittiva. Non è, infatti, possibile autorizzare, per analogia, successivamente all’adozione della decisione impugnata, l’erogazione automatica di aiuti dichiarati incompatibili, senza privare di efficacia pratica detta decisione e l’intero sistema di controllo degli aiuti di Stato” (Trib. UE, 26/01/2018, Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni, cit., 596-97 e 598-104);

2.11. resta in disparte ogni eventuale futura evoluzione nella disciplina Euro-unitaria, che dovrà essere verificata sempre in sede di giudizio di rinvio (Cass. n. 1325/2018, cit.);

2.12. infine, “resta fermo che la riduzione dei trìbuti dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia d’IVA, atteso che il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme già corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralità fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano, si pone di per se stesso in contrasto col diritto dell’UE, come ha stabilito la Corte di Lussemburgo in causa C-82/14 (Corte giustizia, 15/07/2015, Nuova Invincibile; conf. Cass. sez. trib., 21/04/2017, n. 10084; 16/09/2016, n. 18205; 16/12/2015, n. 25278)”;

2.13. il motivo di ricorso va quindi respinto nei termini sopra enunciati, avendo la CTR accolto la domanda del contribuente affermando che “si tratta di professionista e che l’importo complessivo (nel triennio 19904992) del rimborso richiesto (Euro 4.360,00) è di gran lunga inferiore a quello limite fissato dal legislatore comunitario ai fini della deroga de miminis”, il che rende la sentenza impugnata conforme ai principi di diritto dianzi illustrati;

3.1. con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, deducendo l’Agenzia che la predetta norma sopravvenuta dovesse avere applicazione anche sui giudizi pendenti in tema di rimborso dell’eccedenza d’imposta versata negli anni 1990/1991/1992 in favore di chi ha già corrisposto integralmente i contributi;

3.2. ai riguardo va rilevato che, invariata la previsione del limite di spesa fissato nella misura “pari a 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015-2017”, la novella introdotta dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati “nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma” (primo periodo del comma 665 modificato dalla lettera a) dell’art. 16-octies cit., comma 1), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di Euro complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che “in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, l’rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute” e che “a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi” (quinto periodo del comma 665 come introdotto dalla lettera b) del citato art. 16-octies, comma 1), demandando al direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un provvedimento che stabilisca “le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”, in precedenza riservando il citato comma 665 al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’emanazione di un “decreto” con cui stabilire i “criteri di assegnazione dei predetti fondi”;

3.3. ritiene il Collegio che tale ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, non incide sulla questione della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. Cass. n. 9784/2018, 4299/2018) ed inoltre costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (cfr. ex multis Cass. n. 8373/2015, in tema di IVA);

4. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

5. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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