Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25871 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1333-2009 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA ESPERANZA 19 A R.L. IN LIQUIDAZIONE

(c.f. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 41, presso l’avvocato

ZINI ADOLFO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELL’IMPRESA COLONNELLI E ZANCHETTI S.R.L. (c.f.

(OMISSIS)), in persona del Curatore Avv. C.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 99, presso

l’avvocato CONTE MICHELE, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1003/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ADOLFO ZINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato MICHELE CONTE che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il curatore del fallimento dell’Impresa Zanchetti e Colonnelli s.r.l.

(in prosieguo indicata solo come Zanchetti), con atto notificato il 6 dicembre 1994, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Cooperativa Edilizia Esperanza 19 a r.l. (in prosieguo Esperanza) riferendo che nel 1977 quest’ultima aveva appaltato alla Zanchetti la costruzione di un immobile da destinare ad edilizia popolare, che l’opera era stata ultimata nel 1979 e collaudata nel 1991 e che era residuato un credito dell’appaltatrice, per il saldo del compenso, per revisione dei prezzi e per interessi, ammontante a complessive L. 142.639.066. La curatela attrice chiese perciò la condanna della cooperativa convenuta al pagamento di detta soma, maggiorata di accessori e spese.

La domanda fu accolta solo in misura limitata, perchè il tribunale ritenne che una parte del credito fosse prescritto e che altra parte delle pretese fatte valere nell’atto di citazione fossero precluse da un accordo transattivo intervenuto al momento del collaudo. La cooperativa Esperanza fu perciò condannata al pagamento di soli Euro 6.703,33 (oltre agli interessi), a saldo del compenso e dell’importo dovuto per revisione dei prezzi.

Entrambe le parti interposero gravame e la Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva depositata il 23 febbraio 2006 (l’indicazione 2008 che figura nella data di deposito in calce alla sentenza è frutto di un evidente errore materiale), accolse unicamente uno dei motivi dell’impugnazione proposta dal curatore del fallimento e, con separata ordinanza, dispose una consulenza tecnica contabile per un miglior calcolo delle spettanze residue della società appaltatrice.

Espletata tale attività istruttoria, la stessa corte d’appello, con sentenza definitiva emessa il 6 marzo 2008, in conformità alle indicazioni fornite dal consulente tecnico d’ufficio, liquidò le residue spettanze della Zanchetti in complessivi Euro 66.930,56 e condannò pertanto la cooperativa Esperanza a versare detta somma al fallimento, con l’aggiunta degli interessi e delle spese di causa.

Avverso entrambe le citate sentenze la cooperativa Esperanza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, al quale la curatela del fallimento intimato ha replicato con controricorso.

Ambo le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione degli artt. 345 e 101 c.p.c., nonchè artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda con la quale la curatela appellante aveva elevato in secondo grado il quantum della propria pretesa senza analiticamente specificarne le ragioni.

La doglianza è infondata.

Nella sentenza non definitiva qui impugnata, infatti, la corte d’appello (cui compete il potere d’interpretare le domande formulate dalla parte nel giudizio di merito) ha ben chiarito come la maggior pretesa azionata in secondo grado dal curatore del fallimento fosse conseguenza degli interessi maturati in epoca successiva rispetto a quelli già riconosciuti dal tribunale – perciò suscettibili di essere richiesti in appello, a norma dell’art. 345 c.p.c., comma 1 – e come ciò potesse dedursi con chiarezza (“risulta palese”) dalla formulazione dello stesso atto di citazione d’appello.

2. Vizi di motivazione della medesima sentenza non definitiva, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 54 ed 87 disp. att. c.p.c., sono denunciati nel secondo motivo di ricorso, in cui si lamenta che la corte territoriale non abbia dato risposta all’eccezione con la quale la difesa della cooperativa Esperanza aveva negato potesse tenersi conto dei documenti inseriti nel fascicolo di parte dell’appellante, perchè non prodotti con le modalità prescritte dalle citate disposizioni di attuazione.

La censura è inammissibile.

La ricorrente, infatti, lamenta in modo assolutamente generico che nel corso del giudizio di merito alcuni documenti siano stati inseriti nel fascicolo di controparte senza essere registrarti nell’indice sottoscritto dal cancelliere, ma non indica mai di quali documenti si tratti: il che impedisce di valutare la rilevanza – e dunque la decisività – della denunciata violazione processuale.

3. Col terzo motivo, in cui si lamentano ancora vizi di motivazione dell’impugnata sentenza non definitiva e la violazione degli artt. 2946, 2947 e 2948 c.c. la ricorrente sposta l’attenzione sul tema della prescrizione, dolendosi che la corte d’appello non abbia motivato il rigetto dell’eccezione al riguardo riproposta dalla difesa della cooperativa nella propria impugnazione incidentale.

Neppure questa doglianza è meritevole di accoglimento.

La corte territoriale ha esaminato l’appello incidentale della cooperativa unitamente a quello proposto in via principale dalla curatela del fallimento, rigettando sia i primi due motivi di quest’ultimo sia l’appello incidentale nella sua interezza.

Le ragioni di tale rigetto vanno ricercate, pertanto, nella medesima motivazione che ha riguardato l’appello principale, ed è agevole individuarle.

La corte di merito, infatti, ha chiaramente indicato come le pretese della curatela del fallimento dell’appaltatrice Zanchetti fossero fondate solo limitatamente al residuo credito accertato in sede di collaudo dell’opera, oltre che per la parte relativa alla revisione dei prezzi ed agli interessi maturati per ritardo nel pagamento, oggetto di espressa riserva all’atto del collaudo intervenuto nell’anno 1991; ha poi aggiunto che il diritto al compenso revisionale è sorto solo dopo che, nell’anno 1993, il collaudo medesimo aveva ricevuto l’approvazione dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari (ente da cui era stata originariamente indetta la gara per l’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratta) con la conseguente liquidazione di detto compenso. Considerazioni, queste (non specificamente censurate dalla ricorrente), che chiaramente lasciano intendere perchè non sia stata accolta l’eccezione di prescrizione (quinquennale) di un credito che si è detto esser venuto ad esistenza o comunque esser divenuto esigibile soltanto nel 1993 e che è stato azionato dalla curatela attrice nell’anno 1994.

4. Ancora vizi di motivazione dell’impugnata sentenza non definitiva, unitamente alla violazione dell’art. 164 c.p.c, formano oggetto del quarto motivo di ricorso, nel quale si lamenta che non sia stata presa in esame l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda di corresponsione di interessi legali e moratori.

Si tratta, anche in questo caso, di un motivo privo di pregio.

L’evidente infondatezza dell’assunto secondo cui sarebbe indeterminata la pretesa di corresponsione di interessi denominati, allo stesso tempo, moratori e legali – perchè non si potrebbe cumulare una qualifica attinente alla misura del tasso d’interessi con una relativa alla causa produttiva degli stessi – rende del tutto irrilevante la circostanza che la corte d’appello abbia omesso di specificare i motivi della reiezione di un’eccezione siffatta. Non occorrono, invero, molte spiegazioni per intendere che l’accostamento delle due indicate qualifiche non implica alcuna indeterminatezza dell’oggetto della domanda, perchè sta solo a significare che gli interessi richiesti sono quelli derivanti da ritardo (moratori) e che li si richiede al tasso indicato dalla legge (legali), onde da una tale doppia qualificazione nessun impedimento è derivato al diritto di difesa della controparte.

5. Col quinto motivo di ricorso, volto a denunciare la violazione del D.L.C.P.S. n. 1501 del 1947, art. 3 oltre che vizi di motivazione, si passa a trattare della sentenza d’appello definitiva.

La doglianza è articolata in due profili. In primo luogo, la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio senza considerare il vizio da cui queste erano inficiate, non avendo il consulente considerato che, a norma dell’art. 2 dell’allora vigente capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche la revisione prezzi è dovuta solo se, a pena di decadenza, la relativa domanda sia stata presentata prima del certificato di collaudo; ciò che, nella specie, non era avvenuto. In secondo luogo, la ricorrente censura il fatto che il medesimo consulente tecnico, seguito poi dalla corte d’appello, abbia conteggiato gli interessi a partire dall’anno 1980, laddove la precedente sentenza non definitiva aveva stabilito che dovessero decorrere dalla data di approvazione del collaudo da parte dell’IACP, avvenuta nel 1993.

Anche questo motivo di ricorso è inammissibile.

Infatti, quanto al denunciato vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, manca del tutto il momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) affinchè siano circoscritti puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex multis, Sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603).

Quanto al preteso errore di diritto, derivante dall’essersi il giudice d’appello adeguato ad indicazioni del consulente tecnico d’ufficio che la cooperativa ricorrente contesta, occorre osservare che i rilievi critici al riguardo esposti nel ricorso non risulta siano stati a suo tempo sollevati nel giudizio di merito; o quantomeno che la ricorrente non indica – come era suo onere fare, tanto più che l’impugnata sentenza espressamente ha rimarcato la genericità delle contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico – in quale atto e con quale formulazione essa li avrebbe in quella sede sollevati. Si deve perciò ritenere che trattasi di questioni nuove, come tali non deducibili per la prima volta nel giudizio di legittimità.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della cooperativa ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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