Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25870 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1118/2015 proposto da:

PREFETTO BOLOGNA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1602/2014 del TRIBUNALE di BOLOGNA, emessa e

depositata il 17/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il prefetto di Bologna propone ricorso per cassazione contro G.F., che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 17.5.2014 che ha accolto l’appello della G. a sentenza del GP, sul rilievo che la stessa era stata assolta in procedimento penale perchè la positività alla cocaina riscontrata con l’esame delle urine poteva essere riconducibile ad assunzioni pregresse anche di alcuni giorni per cui non vi erano elementi certi di uno stato di alterazione psico-fisica.

La sentenza impugnata statuisce che l’accertamento avrebbe dovuto essere supportato con ulteriori prelievi ematici e con altri liquidi biologici prelevati in triplice provetta e con le garanzie di legge.

Il ricorso denunzia: 1) violazione degli artt. 223, 187 e 189 C.d.S., perchè il giudizio civile aveva ad oggetto soltanto la legittimità del provvedimento cautelare.

La censura è condivisibile nel riferimento alla natura cautelare del provvedimento prefettizio di sospensione della patente.

Questa Corte non ignora che, innovando rispetto al passato, il nuovo codice della strada, specificamente attribuisce la natura di sanzione amministrativa alla sospensione della patente di guida e prevede un regime particolare per l’ipotesi in cui questa sanzione acceda a reati contro la persona per violazione delle norme di circolazione stradale, un regime che in via di principio affida l’applicazione della sanzione amministrativa al giudice penale chiamato a conoscere del reato connesso, ripristinando invece la competenza propria dell’autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l’intervento di quel giudice.

Resta fermo, però, il principio che la sospensione provvisoria della patente di guida è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere “iter” procedimentale che riconosce all’Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell’effettuazione della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta) alle eventuali osservazioni di costoro, che altrimenti ricorrerebbe alla stregua delle regole generali (L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 7, comma 1, artt. 8 e 10, art. 204 nuovo C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 18).

Donde l’accoglimento del ricorso con decisione nel merito mentre la singolarità della questione giustifica la compensazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e decidendo nel merito rigetta l’opposizione e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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