Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25870 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15677-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C., S.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’Avvocato CRISTIAN ARTALE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato MARIAPAOLA MARRO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4824/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 3225/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in accoglimento del ricorso proposto dalla società Promo & Communication S.r.L. e dai soci S.C. e S.M. avverso avvisi di accertamento per IRES IVA IRAP 2007-2008;

i contribuenti indicati in epigrafe, nella qualità di soci e successori ex lege della cessata società PROMO & COMMUNICATION SRL IN LIQUIDAZIONE, resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. si lamenta, con il primo motivo di ricorso, violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, D.Lgs, n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3) per avere la CTR erroneamente affermato che “la mancanza di iscrizione di notizia di reato, relativa all’anno 2007, fa venire meno l’applicabilità del regime di raddoppio dei termini con la conseguente nullità dell’avviso impugnato, notificato in data 10/12/2013, trattandosi di periodo d’imposta 2007”;

1.2. quanto alla questione del raddoppio dei termini di accertamento ai finì delle Imposte Dirette e dell’Imposta sul Valore Aggiunto, va menzionata la giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui “in tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per l’IRPEF e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza”, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, “senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati” (Cass. n. 16728 del 2016; coni. Cass. n. 26037 del 2016);

1.3. nelle citate pronunce questa Corte ha avuto cura di precisare che “non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza”, applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice;

1.4. tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, nè dall’intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando “nè l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, nè la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (in termini, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974)” (Cass. n. 16728/16, cit.), che su tale assetto nessun effetto spiegava la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, nonchè D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati – come nel caso in esame, in cui l’atto impositivo risulta notificati nell’anno 2013 – si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2 (che non è stato modificato dalla successiva L. n. 208 del 2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto;

1.5. pertanto, ai fini IRES ed IVA il motivo di ricorso è fondato, mentre è infondato per quanto riguarda l’IRAP, alla luce del principio per cui “non essendo l’IRAP un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del “raddoppio dei termini” di accertamento quale applicabile catione temporis (cfr. Cass. n. 20435/2017; n. 4775/2016 n. 26311 del 2017, n. 23629 del 2017);

2.1. si lamenta, con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi, in quanto strettamente connessi, violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19 e 21 comma 7 e D.Lgs. n.. 471 del 1997, art. 6, L. 917 del 1986 TUIR, art. 10 e art. 2697 c.c., nonchè D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 bis e art. 2729 c.c.) ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la CTR “fatto malgoverno delle regole sul riparto dell’onere probatorio vigenti in materia, in forza delle quali, una volta che l’Amministrazione abbia fornito la prova, anche presuntiva, della natura di cartiera del soggetto apparentemente cedente e, quindi, dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, spetta al contribuente provare il contrario, a nulla rilevando la regolarità documentale delle fatture”, omettendo di considerare gli elementi dedotti dall’Ufficio nell’atto impositivo impugnato circa la posizione di Z.E. e di altre imprese individuali con riguardo alle contestate fatture;

2.2. come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con principi applicabili anche nel presente caso, in tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne, di contro, l’effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l’esibizione della fattura, documentazione di solito utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (cfr. Cass. nn. 26453/2018, 17619/2018, 18118/2016, 12111/2015), così come anche in tema d’imposte sui redditi, è legittimo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d), anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l’esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, per il cui assolvimento, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, da cuì il fisco ha dedotto l’inesistenza delle passività dichiarate, non è sufficiente nè la regolare annotazione delle fatture nelle scritture contabili nè l’effettività delle spese, le quali difettano del requisito dell’inerenza all’attività imprenditoriale, in quanto, derivando da un illecito penale, sono espressive di finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’impresa (cfr. Cass. n. 23550/2014; in termini Cass. n. 16435/2015);

2.3. le censure dell’Agenzia fiscale sono quindi fondate avendo il Giudice di seconde cure disatteso questi principi ritenendo che i contribuenti avessero assolto all’onere probatorio sugli stessi gravante affermando che sulla base della prodotta documentazione (fatture e verbali polizia municipale) era emerso che Z.E. (che aveva emesso le fatture) collaborasse da più anni con la società ricorrente e che, pur non essendo stati rinvenuti “contratti commerciali stilati tra le parti, le fatture emesse, oggetto di contestazione,…(erano)… particolareggiate con indicazioni dettagliate delle varie prestazioni o diritti di provvigioni inerenti le stesse”, il che induceva a ritenere “la veridicità delle operazioni intercorse tra le parti”, dando ulteriore credito alla parte ricorrente sulla base del contenuto di verbali della Polizia Municipale attestanti che Z.E. aveva “svolto attività di pubblicità tramite cartellonistica su ordine della Promo & Comunication S.r.L.”;

2.4. l’esclusione della rilevanza dei molteplici e collegati indizi forniti dall’Amministrazione a sostegno dell’inesistenza delle specifiche operazioni fatturate, puntualmente riportati negli atti impositivi (mancanza di documentazione a supporto delle fatture per operazioni commerciali con le imprese individuali dianzi citate, imprese risultate, inoltre, prive di struttura ed organizzazione, fatture in taluni casi emesse quando le imprese non erano più operative), e che costituivano parte integrante del materiale indiziario e probatorio, non può basarsi sull’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo, nè il solo richiamo ai verbali emessi dalla Polizia Municipale nei confronti di uno dei soggetti coinvolti, Z.E. (di cui non si riporta il contenuto al fine di verificare l’effettivo collegamento tra lo stesso e la società ricorrente), poteva ritenersi elemento idoneo ad inficiare le deduzioni circa l’inesistenza delle relative prestazioni addotte dall’Agenzia fiscale;

3. il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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