Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25870 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8121-2009 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

PASCARELLI 23, presso l’avvocato ANDREA ANTONELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BENANTI GIUSEPPE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO, FALLIMENTO

G.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 23/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 12/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PASQUALE LANDOLFI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. G.R., dichiarato fallito dal Tribunale di Trento, propose reclamo alla locale corte d’appello, che però lo rigettò con sentenza depositata il 12 febbraio 2009.

Detta corte, in via preliminare, ritenne che non vi fosse stata violazione alcuna del diritto di difesa del debitore nella fase prefallimentare, essendo sufficiente al rispetto dell’art. 15, L. Fall. che il medesimo debitore fosse stato convocato dinanzi al giudice mediante un decreto che enunciava l’esistenza della richiesta di fallimento avanzata dal Procuratore della Repubblica; ritenne inoltre che nessuna preclusione alla dichiarazione di fallimento poteva dipendere dal rigetto di una precedente analoga richiesta del medesimo Procuratore della Repubblica, e del conseguente reclamo: sia in via di principio, sia perchè si erano frattanto verificati fatti nuovi consistiti nella sopravvenuta pronuncia del competente giudice tributario in ordine all’esistenza di debiti di natura fiscale generatori della denunciata insolvenza. Quanto poi al merito, la corte trentina osservò che, pur non essendo ancora passata in giudicato la suaccennata decisione della commissione tributaria, il debito da essa accertato era da considerare esigibile, essendo stato iscritto a ruolo, ed aggiunse che le valutazioni operate dall’anzidetto giudice tributario apparivano giuridicamente corrette e perciò tali da far si che si dovesse considerare il debito in quella sede accertato, sia ai fini del superamento della soglia di assoggettabilita a fallimento di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), L. Fall. sia ai fini della prova dell’insolvenza.

Per la cassazione di tale sentenza il sig. G. ha proposto ricorso, articolato in sei motivi.

Nessuna difesa hanno svolto in questa sede le parti intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi, rispettivamente volti a denunciare vizi di motivazione dell’impugnata sentenza e la violazione dell’art. 15, comma 4, L. Fall., si soffermano sul diritto di difesa spettante al debitore nella fase prefallimentare; diritto di cui il ricorrente lamenta l’indebita compressione per essere stato egli convocato dinanzi al giudice mediante un decreto che non recava la specifica indicazione che il procedimento era volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Entrambi tali motivi, che possono senz’altro essere esaminati congiuntamente, appaiono privi di fondamento.

In punto di fatto, è stato accertato dalla corte di merito (ed è incontestato da parte del ricorrente) che il decreto di convocazione, emesso a norma della citata disposizione dell’art. 15, L. Fall., conteneva la specificazione che il sig. G. era convocato dal tribunale in relazione alla presentazione di un ricorso presentato dal pubblico ministero per far dichiarare il suo fallimento (“il giudice delegato … visto il ricorso … diretto ad ottenere la dichiarazione di fallimento convoca …”). Il medesimo art. 15, comma 2 prevede che il decreto sia steso in calce al ricorso, e non par dubbio che siffatta previsione debba riguardare anche il caso in cui il procedimento fallimentare è avviato per iniziativa del pubblico ministero, benchè tale iniziativa venga definita dal legislatore “richiesta” e non “ricorso” (art. 6, comma 1); nè il ricorrente afferma che, nel caso in esame, la surriferita prescrizione dell’art. 15, comma 2 non sia stata rispettata, concentrando la sua attenzione solo sulla conformità al quarto comma della formula adoperata nel decreto di convocazione.

Stando così le cose, la prescrizione dell’art. 15, comma 4 nella parte in cui stabilisce che il decreto di convocazione deve indicare che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (prescrizione reputata addirittura pleonastica da alcuni commentatori), è da reputarsi adeguatamente rispettata ogni qual volta, a prescindere dalla formula adoperata, detta indicazione possa comunque essere agevolmente desunta dal tenore del decreto medesimo e dal fatto che esso è steso in calce al ricorso contestualmente notificato.

L’accertamento in tal senso svolto dalla corte di merito è conforme al principio di diritto appena enunciato e si sottrae, per il resto, ad ogni possibile censura.

2. Il terzo ed il quarto motivo, del pari rispettivamente volti a denunciare vizi di motivazione della sentenza impugnata e violazioni della legge fallimentare (artt. 6 e 22), si soffermano sul preteso effetto preclusivo della dichiarazione di fallimento che, secondo il ricorrente, sarebbe derivato dalla reiezione di una precedente analoga richiesta di fallimento, avanzata dal pubblico ministero, e dal rigetto del reclamo proposto avverso il provvedimento di reiezione di quella richiesta.

Neppure tali doglianze sono accoglibili, non solo perchè la corte d’appello puntualmente ha evidenziato la sopravvenienza di un fatto nuovo – la decisione del giudice tributario in ordine all’esistenza del rilevante debito del ricorrente nei confronti dei fisco -, come tale sicuramente idoneo consentire una rinnovata valutazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ma anche in forza del principio, già altre volte espresso da questa corte, secondo cui il provvedimento che, in sede di reclamo, confermi o revochi il decreto di rigetto di una istanza di fallimento, ai sensi dell’art. 22, L. Fall., anche nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, è privo di attitudine al giudicato, nè ha natura decisoria e non preclude la presentazione di un nuovo ricorso nei medesimi sensi di quello respinto sin dal primo grado (Cass. 21 dicembre 2010, n. 25818). Nessun argomento il ricorrente adduce per criticare tale orientamento, o che comunque induca a rimeditarlo, onde non v’è motivo di non attenersi ad esso anche nel presente caso.

3. Anche gli ultimi due motivi del ricorso, tesi rispettivamente a denunciare la violazione dell’art. 1, comma 2, lett. c), L. Fall. e vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, possono essere esaminati congiuntamente.

Le doglianze del ricorrente vertono sul fatto che la corte d’appello, nel valutare l’esposizione debitoria occorrente al superamento della soglia di fallibilità posta dalla citata disposizione di legge, ha tenuto conto di debiti tributar contestati ed ancora sub iudice, essendo tuttora soggetta a gravame la decisione al riguardo assunta dalla competente commissione tributaria. Poichè, peraltro, la medesima corte d’appello ha proceduto anche a valutare autonomamente l’esistenza degli anzidetti debiti tributari, il ricorrente si duole della relativa motivazione, nella quale si sarebbe trascurata la circostanza che il sig. G. operava nel commercio di autovetture quale agente di una società terza e che erroneamente erano stati perciò a lui riferiti i movimenti registrati su un conto corrente intestato a quest’ultima società.

Neppure tali doglianze possono essere accolte.

Nel verificare la sussistenza del requisito di fallibilità posto dall’art. 1, comma 2, lett. c) è indubbiamente prioritario il dato ricavabile dalle scritture contabili dell’impresa. Nondimeno, ove da altri elementi offerti all’esame del giudice risulti l’esistenza di debiti ulteriori, è evidente che anche di essi si dovrà tener conto. Neppure la circostanza che si tratti di debiti in tutto o in parte contestati ne impedisce, di per sè sola, l’inclusione nel computo dell’indebitamento complessivo, rilevante quale dato dimensionale dell’impresa per stabilire se l’imprenditore sia o meno assoggettabile a fallimento, trattandosi di un dato oggettivo che non può dipendere dall’atteggiamento e dall’opinione soggettiva del debitore al riguardo. Al pari di qualsiasi altro presupposto della dichiarazione di fallimento, anche questo non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull’apertura della procedura concorsuale, anche se la conseguente pronuncia, ovviamente, è destinata a produrre effetti unicamente ai fini dell’assoggettabilità del debitore a fallimento e non pregiudica l’esito della controversia specificamente volta all’accertamento di quel debito.

A siffatto principio di diritto la corte d’appello trentina si è correttamente attenuta, nel caso di specie, nè sono apprezzabili le doglianze concernenti la motivazione con cui la medesima corte ha giustificato il proprio convincimento in ordine all’esistenza del debito tributario contestato (quanto meno per un ammontare sufficiente a determinare il superamento della soglia di fallibilità stabilita dalla citata disposizione della legge fallimentare). La verifica delle circostanze in contrario dedotte dal ricorrente e l’apprezzamento della loro decisività implicherebbe un accertamento di fatto ed un giudizio valutativo di merito che non rientrano nei poteri della Corte di cassazione, onde la censura, nei termini in cui è stata prospettata, si manifesta inammissibile.

4. Alla reiezione del ricorso non fa seguito alcun provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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