Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2587 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21952-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

V.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2044/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 16/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Foggia, con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciando ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 7, ha condannato l’INPS ad erogare a V.R. l’assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 1/7/2014;

per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, affidando il ricorso a due motivi, mentre la V. non svolge attività difensiva;

la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8,L. n. 118 del 1971, artt. 12, 13, 19, L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7), censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto la prestazione assistenziale nonostante, all’epoca di decorrenza della prestazione, la V. avesse già compiuto sessantacinque anni, essendo nata il (OMISSIS);

con il secondo motivo l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c., della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, e degli artt. 115 e ss. c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha condannato al pagamento della prestazione, laddove il procedimento per accertamento tecnico preventivo, anche nella fase di merito successiva al dissenso, è limitato all’accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari; inoltre, la condanna al pagamento del beneficio preteso è stata pronunciata senza alcun accertamento circa la sussistenza dei requisiti reddituali e socio economici, elementi costitutivi della prestazione;

entrambi i motivi sono fondati;

la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, il quale indica come limite di età per il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza il compimento del sessantacinquesimo anno di età (Cass. Sez. Un. 15/12/2015, n. 25204; Cass. ord. 03/04/2017, n. 8644), già raggiunto dalla ricorrente alla data di decorrenza della prestazione;

una siffatta valutazione non può dirsi preclusa in sede di accertamento tecnico preventivo, potendo ritenersi ormai principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale “l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l’accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario” (Cass. 9/4/2019, n. 9876);

questa Corte ha già chiarito, agli effetti dell’ammissibilità dell’a.t.p.o., che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445-bis, nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario; quanto al profilo dell’interesse ad agire, che il giudice valuti l’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n. 98767/2019, ed ivi ulteriori richiami);

quanto alla inammissibilità della pronuncia di condanna, in continuità con i precedenti di questa Corte (cfr. da ultimo Cass.9/4/2019, n. 9876, Cass. 8/4/2019, n. 9755, ed ivi ampi richiami), devono essere riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all’ambito del giudizio previsto dall’art. 445-bis c.p.c., u.c., e all’eventuale definizione del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso;

la pronuncia di cui all’art. 445-bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018);

non può contenere una condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell’accertamento tecnico preventivo;

nel caso in esame, invece, ha pronunciato condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio;

la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendoci ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda della V.;

la novità della questione non preceduta da un consolidato orientamento di legittimità all’epoca del deposito del ricorso consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo; la natura della pronuncia che non è di rigetto nè di inammissibilità, bensì di accoglimento, esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da V.R.. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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