Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2587 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.N., elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio

Clementi n. 70, presso l’avv. Proietti Marco, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Maurizio Murdaca, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 141/27/07, depositata il 19 novembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 141/27/07, depositata il 19 novembre 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello – notificato a mezzo posta – dell’Ufficio, in quanto la copia dell’atto era stata depositata presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che aveva pronunciato la sentenza impugnata oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 7, (convertito nella L. n. 248 del 2005).

Il contribuente L.N. resiste con controricorso.

2. Il ricorso, con i cui due motivi si censura l’anzidetto ratio decidendi, appare manifestamente infondato, avendo questa Corte già avuto occasione di affermare il principio secondo il quale l’omesso deposito di copia dell’appello presso la segreteria del giudice a quo comporta l’inammissibilità dell’appello e che la mancata indicazione del termine entro cui detto adempimento va eseguito non può che essere colmata mediante l’applicazione del termine di trenta giorni stabilito dal medesimo art. 53 – attraverso il rinvio all’art. 22 – per il deposito dell’appello presso la segreteria del giudice ad quem (Cass. n. 8388 de 2010).

Alle stesse conclusioni è, d’altronde, pervenuta anche la Corte costituzionale (sentenza n. 321 del 2009 e ordinanza n. 43 del 2010), la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma de qua in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il controricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si è formata la citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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