Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25869 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 14/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32131/2018 R.G. proposto da:

P.B., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Grattarola, e

dall’Avv. Monica Battaglia, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultima in Roma, Via Cunfida, 20;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 1803/2018

depositata il 21 agosto 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre

2020 dal Consigliere Dot. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. S.G. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Fermo, sezione distaccata di S. Elpidio a Mare, la Capo Terra s.a.s. per l’accertamento di vizi della macchina operatrice (OMISSIS) dalla stessa vendutagli, con riduzione del prezzo e rimborso dei costi subiti per il funzionamento del mezzo e il suo mancato utilizzo per complessivi Euro 23.072,85 o diversa somma a determinarsi.

Instaurato il contraddittorio, all’esito dell’istruzione compiuta il Tribunale accolse la domanda, compensando le spese.

2. Interpose appello P.B., quale socio illimitatamente responsabile della Capo Terra & c. s.a.s. di P.B..

In accoglimento di eccezione preliminare opposta dall’appellato la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di legittimazione ad impugnare.

A giustificazione di tale decisione ha, in sintesi, rilevato che:

– in primo grado si costituì soltanto, quale parte attrice, la Capo Terra s.a.s., non anche la socia illimitatamente responsabile;

– in appello P.B. non aveva dichiarato “espressamente… di agire quale legale rappresentante della società ma esclusivamente quale socio illimitatamente responsabile della stessa”;

– il diritto del socio illimitatamente responsabile a partecipare al giudizio instaurato da un creditore sociale nei confronti della sua società, ove non esercitato in primo grado attraverso un’autonoma o congiunta costituzione, non può trovare riconoscimento per la prima volta in grado di appello, laddove la società di persone, risultata soccombente in primo grado, non abbia proposto gravame in persona del legale rappresentante pro tempore;

– la circostanza che la P. risulti nominativamente indicata in ditta quale socia accomandataria della società non consente di ricondurre inequivocamente alla rappresentanza della società medesima l’impugnazione proposta in presenza di una mancata spendita della qualità di legale rappresentante e della semplice indicazione di socia a responsabilità illimitata, che impedisce la riferibilità alla stessa degli effetti negativi del rigetto del gravame;

– che l’appellante intendesse impugnare in proprio e non in rappresentanza della s.a.s. si può desumere anche dall’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza laddove ella viene indicata semplicemente con le sue generalità, addirittura senza neanche menzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, ed erroneamente si qualifica persona condannata con la sentenza di primo grado, pronunziata invece nei confronti della s.a.s. e con espressa condanna della sola società Capo Terra s.a.s. di P.B. & C. senza menzione dei singoli soci accomandatari.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, con due mezzi, P.B., nella qualità di “socio accomandatario illimitatamente responsabile della cessata Capo Terra & C. S.a.s. di P.B. & C.”.

L’intimato non svolge difese nella presente sede.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: fatto, in tesi, rappresentato dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, effettuata in data 24/10/2007, nel corso del giudizio di primo grado.

Rileva che la circostanza che la società fosse non più attiva era stata segnalata già nell’atto di gravame (là dove, a pag. 10, essa aveva evidenziato di essere liquidatrice della società e di non svolgere più alcuna attività commerciale) e che, inoltre, nella comparsa conclusionale, per replicare all’eccezione di difetto di legittimazione attiva opposta dall’appellato, aveva evidenziato che la s.a.s. aveva cessato l’attività ed era stata cancellata dal Registro delle Imprese nella predetta data, allegando alla stessa comparsa, a documentazione di ciò, visura camerale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2.

Sostiene che, essendosi in presenza di “una supposta questione di legittimazione processuale”, la Corte d’appello avrebbe dovuto assegnare un termine alla parte appellante per documentare e/o regolarizzare la propria posizione processuale.

3. Il primo motivo – benchè erroneamente riconduca il vizio dedotto a quello di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (configurabile solo con riferimento alla ricognizione del fatto sostanziale e non del fatto processuale quale quello per il quale è questione: v. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077) – denuncia chiaramente, nella sostanza, un error in procedendo (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) ma è, in tali termini inteso, infondato.

La ricorrente (giova ripetere) assume che:

a) la società, convenuta e condannata in primo grado quale pretesa debitrice dell’attore/appellato, era stata cancellata dal Registro delle imprese già nel 2007 (poco più di un anno dopo l’introduzione del giudizio) e si era, pertanto, estinta ex art. 2495 c.c., comma 2;

b) tale circostanza era desumibile già da quanto affermato incidentalmente a pag. 10 dell’atto d’appello (v. supra) ed era stata specificamente evidenziata nella comparsa conclusionale, corredata da visura camerale, per replicare all’eccezione di controparte di difetto di legittimazione attiva.

Sulla base di tali premesse sostiene che “se la Corte territoriale avesse prestato attenzione a quanto indicato nella comparsa conclusionale… e, specialmente, se avesse consultato la visura camerale ivi allegata, avrebbe certamente ricavato che la sig.ra P. aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Fermo in qualità di socia accomandataria in quanto la società era stata cancellata nelle more del processo di prime cure”.

A supporto di tale tesi censoria la ricorrente evoca il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 6070 del 12/03/2013, secondo il quale “la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove, invece, l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”.

Tale principio non può, però, giovare alla ricorrente, venendo nella specie in rilievo una regola affatto diversa del processo, da esso non incisa, nè condizionata.

Cass. n. 6070 del 2013, infatti, risponde al quesito su chi sia legittimato a impugnare (o su chi debba essere il destinatario dell’altrui impugnazione avverso) la sentenza pronunciata nei riguardi della società, nel caso in cui questa sia stata cancellata e l’evento estintivo non sia stato fatto (o non sia stato possibile farlo) constare nei modi previsti dall’art. 299 c.p.c. e ss.. Lo individua, bensì, nel “socio succeduto alla società estinta” -supponendo che l’estinzione della società (di persone, come quella di capitali) determini “un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l’estinzione della società e la morte di una persona fisica” – ma non esclude affatto che tale veste legittimante (ad impugnare o ad essere destinatario dell’impugnazione), perchè possa essere posta a base della decisione, debba essere comunque espressamente allegata e dimostrata in limine litis.

Al riguardo viene piuttosto in rilievo il principio, consolidato nella giurisprudenza della S.C., secondo cui il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, e deve altresì fornirne la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d’ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 c.p.c. (Cass., Sez. U, 22/04/2013, n. 9692), discendendone che, in difetto, “il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare” (Cass. 26/09/2019, n. 24050; 27/01/2011, n. 1943; 13/06/2006, n. 13685).

Ed è proprio alla luce di tale principio che si appalesa corretta la decisione della Corte territoriale e, per contro, inconferente il principio evocato in ricorso.

La Corte d’appello, invero, non ha affatto negato che spetti al “socio succeduto a società estinta” la legittimazione ad impugnare, ma ben diversamente, ha deciso sulla base di una prospettazione dell’appello e, segnatamente, della qualità che l’appellante in quell’atto dichiarava di rivestire (“socio illimitatamente responsabile della Capo Terra & C. s.a.s.”), che di quella successione non faceva alcun cenno, ma anzi sostanzialmente la escludeva o, comunque, non la lasciava punto immaginare.

Non può invero dubitarsi che allegare che si sta proponendo appello nella qualità di “socio illimitatamente responsabile di s.a.s.” significa indicare una qualità, della parte proponente l’appello, ben diversa da quella di “socio succeduto ad una s.a.s. estinta”.

A non diversa conclusione può condurre il riferimento, in seno all’appello (e, segnatamente, a pag. 10, nei motivi posti a sostegno della domanda di sospensione della esecuzione della sentenza appellata), alla qualità dell’appellante, oltre che di socia, anche di “liquidatrice” della società e al suo essere “persona che non esercita più alcuna attività commerciale”, trattandosi di circostanze entrambe perfettamente compatibili con la persistenza in vita della società (l’estinzione non conseguendo, trattandosi di società regolare, alla messa in liquidazione, nè alla cessazione dell’attività, ma alla cancellazione: artt. 2312 e 2495 c.c.).

Nè potrebbe obiettarsi che l’indicazione della prima qualità (socia di s.a.s.), invece della seconda (socia succeduta a società estinta), ponga (solo) un problema di nullità, per errore sull’identità del soggetto, dell’atto d’impugnazione.

Ed invero, lungi dall’esservi incertezza sull’identità della parte, questa è ben chiara, solo che corrisponde al profilo di una parte (il socio di una s.a.s. che, non dicendosi il contrario, deve supporsi ancora esistente) diversa da quella (socio succeduto ad una s.a.s. estinta) che, sola, avrebbe potuto legittimare a proporre quel gravame. Non è, insomma, l’identificazione della parte del processo ad essere in gioco, bensì la stessa possibilità di assumere la veste di parte per l’autore, in realtà ben identificato, della chiamata in giudizio.

Si poneva, allora, nella specie, bensì un problema di legittimazione ad impugnare, riferita però alla veste – precisamente e univocamente dichiarata nell’atto di gravame – di socio illimitatamente responsabile di s.a.s. tuttora esistente, non a quella, ben diversa e non dedotta, nemmeno per implicito, di socio succeduto a s.a.s. estinta.

E non era un problema di prova di tale veste (e della relativa legittimazione), bensì prima ancora di allegazione: o meglio di idoneità, già in astratto, della qualità spesa nell’atto di appello a legittimare l’impugnazione.

Idoneità correttamente esclusa nella sentenza impugnata, dal momento che tale veste identificava un soggetto (il socio) distinto da quello (la società) che aveva promosso il giudizio e che di questo non era stato parte (v. Cass. 04/01/2013, n. 123, che, in motivazione, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto da socio di società di persone che non aveva partecipato al giudizio svoltosi nei confronti di quest’ultima, in un caso analogo al presente in cui il ricorrente, nell’atto di impugnazione, non aveva dedotto alcun fatto estintivo della società ma, anzi, con la formulazione del ricorso medesimo, aveva indotto a ritenere che non vi fosse stata cancellazione dal registro delle imprese; v. anche Cass. 16/11/2010, n. 23129; Cass. 02/03/2006, n. 4652).

La replica, in comparsa conclusionale, alla eccezione di controparte di difetto di legittimazione ad impugnare (replica, come detto, consistita nella per la prima volta fornita informazione che la società era stata in realtà già estinta nel corso del giudizio di primo grado) non si colloca, dunque, sul piano della prova (non vale cioè a fornire la prova della legittimazione inizialmente dichiarata), ma ben diversamente propone, inammissibilmente, una nuova qualità soggettiva a fondamento della impugnazione.

In altre parole essa, in realtà, non tende a fornire la prova della legittimazione inizialmente allegata, bensì ne allega una nuova e ben diversa.

E’ appena il caso di soggiungere che, peraltro, ove di ciò si fosse trattato (di fornire la prova, cioè, della legittimazione inizialmente e tempestivamente allegata) la stessa non avrebbe comunque potuto trovare ingresso attraverso la comparsa conclusionale, essendo la trattazione orale della causa ormai da considerarsi chiusa.

L’attuata produzione tardiva comporta, infatti, evidente pregiudizio per il diritto di difesa della controparte, conculcato dalla funzione meramente illustrativa dei successivi scritti defensionali, oltre che violazione del principio della ragionevole durata del processo, stante l’altrimenti prospettantesi eventualità della riapertura della fase istruttoria (v. Cass. 04/12/2014 n. 25655).

4. E’ altresì infondato il secondo motivo.

4.1. Lo è anzitutto, ed in via assorbente, perchè la ricorrente invoca l’applicazione del nuovo testo dell’art. 182 c.p.c., comma 2, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 che non è però applicabile alla fattispecie ratione temporis. Ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58 tale disposizione si applica, infatti, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), quale non è il presente, instaurato nel 2006.

4.2. Mette conto, comunque, aggiungere che si è qui in presenza di un rilevato difetto di legittimazione ad impugnare, che è ipotesi estranea all’ambito di operatività dell’art. 182 c.p.c., comma 2, testualmente limitato ai soli difetti “di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione” ovvero dei vizi che determinino la nullità della procura al difensore.

La giurisprudenza di questa Corte ha, bensì, ammesso la possibilità di interpretazione estensiva ed applicazione analogica della norma, nel caso in cui la parte abbia mancato di fornire la prova della legitimatio ad causam, allorquando la stessa sia stata prospettata in modo coerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (v. Cass. 17/06/2014, n. 13711). Nella specie tale presupposto non sarebbe però ravvisabile, vertendosi, come detto, in ipotesi non di mancata prova della legittimazione spesa nell’atto di appello, quanto, ben diversamente, della inesistenza di tale legittimazione, per come univocamente prospettata nell’atto di gravame, in sè e già in astratto considerata.

5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non avendo l’intimato svolto difese, non v’è luogo a provvedere sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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