Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25869 del 15/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.15/12/2016), n. 25869
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 928-2015 proposto da:
COMUNE FERRARA, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco legale
rappresentante in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO
FIORENTINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
BARBARA MONTINI, EDOARDO NANNETTI, MATILDE INDELLI, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 597/2014 del TRIBUNALE di FERRARA, emessa e
depositata il 22/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Guido Fiorentino per il ricorrente che si riporta
agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il comune di Ferrara propone ricorso per cassazione contro C.L., che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 22.5.2014 che ha accolto l’appello della C. a sentenza del GP, sul rilievo che il Comune conosceva l’identità dell’utilizzatore del veicolo avendogli rilasciato permesso di accesso, aveva notificato i verbali a distanza di mesi a causa di errori nella individuazione del luogo di residenza del proprietario della autovettura, errori non ascrivibili all’appellante che risiede dalla nascita a (OMISSIS); in ogni caso il mancato aggiornamento del p.r.a. e dell’archivio nazionale non era dipeso dall’appellante spettando al Comune inviare la comunicazione di mutamento di indirizzo alla motorizzazione civile e le notifiche non erano tempestive.
Il ricorso denunzia: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè mai controparte ha fondato le censure sul fatto che il dies a quo per la notifica dei verbali decorra dal momento della commissione dell’illecito e non dalla data dell’accertamento; 2) violazione dell’art. 201 C.d.S. perchè la contestazione va fatta al proprietario e non all’intestatario del permesso e vizi di motivazione.
Come dedotto, la sentenza ha statuito che il Comune conosceva l’identità dell’utilizzatore del veicolo avendogli rilasciato permesso di accesso, aveva notificato i verbali a distanza di mesi a causa di errori nella individuazione del luogo di residenza del proprietario della autovettura, errori non ascrivibili all’appellante che risiede dalla nascita a (OMISSIS); in ogni caso il mancato aggiornamento del p.r.a. e dell’archivio nazionale non era dipeso dall’appellante spettando al Comune inviare la comunicazione di mutamento di indirizzo alla motorizzazione civile e le notifiche non erano tempestive.
La prima censura è però fondata, con assorbimento della seconda, posto che il giudizio di opposizione è strutturato nelle sue linee generali sul modello del giudizio civile ordinario e del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato, col divieto di rilevare di ufficio Cass. 19.1.2007 n.1173, Cass. 19.4.1990 n. 3271) e, nella specie, dall’esame degli atti, consentito dalla natura del vizio denunciato, la censura accolta dal Tribunale non era stata formulata dall’opponente.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Ferrara anche per spese.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016