Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25869 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1817-2009 proposto da:

R.S. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA POSTUMIA 3, presso l’avvocato SCONGIAFORNO MONICA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PETRACCA ANGELO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO R.S., titolare della ditta Uber

di Rabaudi Sergio, in persona del Curatore avv. S.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso

l’avvocato AMENTA MAURIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

INGROSSO ANTONIA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

CONCORDE ELECTRONICS S.P.A. (p.i. (OMISSIS)), G3 FERRARI S.R.L.

(p.i. (OMISSIS)), MAXELL ITALIA S.P.A., ROADSTAR ITALIA S.P.A.

(p.i. (OMISSIS)), COMINTER S.P.A. (p.i. (OMISSIS));

– intimate –

avverso la sentenza n. 27/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza emessa il 23 ottobre 2008, rigettò il reclamo proposto dal sig. R.S. contro la decisione del tribunale di Lecce che lo aveva dichiarato fallito.

La corte d’appello reputò infondata l’eccezione con cui il reclamante, movendo dal presupposto di aver cessato da oltre un anno ogni attività imprenditoriale, aveva invocato a proprio favore il disposto dell’art. 10, L. Fall.; e questo perchè, dovendosi applicare il comma 2 di detto articolo nella formulazione assunta dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 169 del 2007, non è consentito al debitore, al fine di sottrarsi al fallimento, provare che l’esercizio dell’impresa sia cessato in una data anteriore a quella risultante dal registro.

Per la cassazione di tale sentenza il sig. R. ha proposto ricorso sostenendo che, nella specie, il citato art. 10, comma 2 avrebbe dovuto essere applicato nella formulazione antecedente alla data di entrata in vigore del richiamato Decreto del 2007, poichè a quella data l’istruttoria prefallimentare si era già conclusa, onde la prova da lui fornita della cessazione dell’impresa oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento avrebbe dovuto esser presa in considerazione.

Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso e successiva memoria.

Nessuno degli altri intimati ha spigato difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, perchè proposto oltre la scadenza del termine fissato dall’art. 18, comma 14, L. Fall..

Come già ripetutamente affermato da questa corte, infatti, nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai sensi dell’art. 22 del predetto decreto, sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest’ultima e per tutte le successive fasi d’impugnazione, ivi compreso l’appello e il ricorso per cassazione. Ne consegue che, ai sensi della citata disposizione del novellato art. 18, in siffatti casi il ricorso per cassazione deve esser proposto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della corte d’appello che abbia deciso il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento (cfr., tra le altre, Cass. 19 novembre 2010, n. 23506;

5 novembre 2010, n. 22545; e 19 marzo 2010, n. 6705).

Tale è la situazione verificatasi nel caso in esame, giacchè si tratta di sentenza di fallimento emessa all’esito di un procedimento pendente alla data del 1 gennaio 2008, la sentenza pronunciata a seguito di reclamo è stata notificata al reclamante in data 13 novembre 2008 e quest’ultimo ha notificato il ricorso per cassazione solo in data 12 gennaio 2009: quindi ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni sopra indicato.

All’inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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