Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25868 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25868 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

sentenza in forma
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELARDI CARLA MARIA (BLRCLM39L64E256X), BELARDI VINCENZO
(BLRVCN49L08E256Y), BELARDI GIACINTA (BLRGNT57E42E256B), BELARDI
GIUSEPPE (BLRGPP62L15E256D), elettivamente domiciliato in Roma,
Via Rodi, n. 32, presso lo studio dell’Avvocato Martino U.
Chiocci, che lo rappresenta e difende, sia unitamente che
disgiuntamente, dall’Avvocato Mario Monacelli, per procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro

tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– controri corrente –

R3C2)

1

Data pubblicazione: 18/11/2013

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Firenze, resa nel
procedimento n. 45/2010 R.G.A.C.C., depositata in data 30 aprile
2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’il dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. ssa Maria

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sergio Del Core, il quale ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi depositati il 28 settembre 2006, Carla
Maria, Vincenzo, Giacinta e Giuseppe Belardi hanno chiesto alla
Corte d’appello di Firenze il riconoscimento dell’equa riparazione
per la irragionevole durata di un procedimento promosso innanzi al
Tribunale di Perugia.
L’adita Corte d’appello, disposta la riunione delle cause, ha
accolto i ricorsi condannando il Ministero della Giustizia al
pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di euro
4000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda.
Avverso tale decisione costoro hanno proposto ricorso per
cassazione lamentando la erronea liquidazione delle spese legali,
asseritamente avvenuta in violazione delle tariffe minime
professionali.
Questa Corte ha accolto il ricorso per non avere il giudice di
merito distinto la posizione dei quattro ricorrenti per l’attività
svolta in epoca precedente il provvedimento di riunione.

2

Rosaria San Giorgio;

Riassunto il giudizio innanzi alla Corte di merito, questa,
con ordinanza depositata il 30 aprile 2010, ha liquidato a titolo
di diritti l’ulteriore somma di euro 312,00, oltre accessori, ed
ha inoltre condannato il Ministero della Giustizia al pagamento
delle spese del giudizio di rinvio, liquidate in euro 94,00 per

pagamento degli onorari del giudizio di legittimità, liquidati in
euro 130,00, oltre accessori.
Per la cessazione di tale decreto ricorrono Carla Maria,
Vincenzo, Giacinta e Giuseppe Belardi sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione
semplificata nella redazione della sentenza.
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 384, commi
primo e secondo, cod.proc.civ., in relazione al D.M. 8/4/2004, n.
127 – Tariffa Civile – artt. 4 e 5, in relazione all’art.91
cod.proc.civ. e all’art. 2 del d. 1. n. 223 del 2006, conv., con
modif., nella legge n. 248 del 2006. Avrebbe errato la Corte di
merito nel non applicare le tariffe professionali con riferimento
alla posizione di ciascun ricorrente fino al provvedimento di
riunione, e nell’affermare di dover provvedere alla liquidazione
dei soli diritti anteriori alla riunione, nella misura complessiva
di euro 312,00 (euro 104,00 per ciascuno dei tre ricorrenti oltre
il primo).
Il motivo è fondato.

3

diritti ed euro 390,00 per onorari, oltre accessori, ed al

Effettivamente, la Corte di merito non si è uniformata al
principio di diritto enunciato da questa Corte, che aveva ad essa
rinviato la causa per la liquidazione delle spese processuali del
giudizio di merito con applicazione delle tariffe professionali
con riferimento alla posizione di ciascun ricorrente fino al

giudizio di legittimità. Essa ha, invece, liquidato per una
posizione le voci relative ai diritti dovuti, a differenza che
per altre posizioni, in relazione alle quali ha ritenuto spettanti
solo alcune delle voci per diritti esposte. Inoltre, non ha
riconosciuto gli onorari in favore di tre dei ricorrenti.
Con il secondo motivo si deduce violazione del D.M. n. 127 del
2004 – Tariffa Civile – Art. 4 in relazione all’art. 91
cod.proc.civ. e all’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con
modif., nella legge 248 del 2006. La Corte di merito avrebbe
liquidato erroneamente le spese sostenute dai ricorrenti nel
giudizio di rinvio.
La censura merita accoglimento.
Il giudice di merito non ha correttamente applicato le tariffe
relative alle spese ed agli onorari di avvocato, quali risultanti
dalla nota debitamente allegata.
Con il terzo motivo si deduce violazione del D.M. n. 127 del
2004, art. 4 in relazione all’art. 91 cod.proc.civ. e all’art. 2
del d.l. n. 223 del 2006. Anche la liquidazione da parte della
Corte delle spese del giudizio di legittimità sarebbe erronea.
Anche il terzo motivo è meritevole di accoglimento.

4

provvedimento di riunione dei ricorsi, nonché delle spese del

Anche con riguardo alle spese del giudizio di legittimità la
Corte territoriale ha provveduto ad una non corretta liquidazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. La ordinanza
Impugnata deve essere cessata, e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, questa Corte può provvedere direttamente a

pagamento delle spese del giudizio di primo grado, dei due giudizi
di legittimità e del giudizio di rinvio nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la ordinanza impugnata in
relazione alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito,
condanna il Ministero della giustizia al rimborso, in favore di
ciascuno dei ricorrenti, in aggiunta a quanto disposto con il
decreto 30 marzo 2007, delle spese del giudizio di merito per la
fase precedente la riunione dei ricorsi, che liquida in Euro
325,00 per diritti ed Euro 465,00 per onorari per ciascuno dei tre
ricorrenti la cui posizione non era stata liquidata, oltre spese
generali e accessori, nonché al pagamento delle spese del giudizio
di rinvio, liquidate in euro 353,00 per diritti, ed euro 500,00
per onorari, oltre accessori, e, per ognuno dei due giudizi di
legittimità, in Euro 393,00 di cui Euro 293,00 per compensi, oltre
accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Sesta Civile – Sottosezione Prima, della Corte Suprema di
Cessazione, 1’11 dicembre 2012.

norma dell’art. 384 cod. proc. civ., condannando il Ministero al

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