Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25868 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 14/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30346/2018 R.G. proposto da:

P.C., P.R., P.G., e S.L.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Ugo Della Monica, con domicilio

eletto in Roma, Via E. Morosini, n. 16, presso lo studio dell’Avv.

Guido Guerra;

– ricorrenti –

contro

Italfondiario S.p.a., quale procuratrice speciale di Sestino

Securitisation S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco De

Felice, con domicilio eletto in Roma, lungotevere Arnaldo da

Brescia, n. 11, presso lo studio dell’Avv. Valeria Ciervo;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, n. 976/2017

depositata il 13 ottobre 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre

2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. C., R. e P.G. e S.L. convennero in giudizio, avanti il Tribunale di Salerno, insieme con altri e con la (OMISSIS) S.r.l. (di cui erano garanti, unitamente agli altri attori) il Monte dei Paschi di Siena S.p.a., chiedendo accertarsi l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi di mora sul conto intestato alla società e condannarsi la banca al risarcimento del danno subito a causa della mancata erogazione di un mutuo.

La banca resistette alle domande e chiese in via riconvenzionale la condanna al pagamento del saldo debitore del conto.

Il Tribunale ritenne abbandonata la domanda della società (poichè non riproposta dalla curatela del relativo fallimento, dichiarato nel corso del giudizio, che era stato per questo interrotto e, quindi, riassunto dagli altri attori) e rigettò le domande dei garanti: quella volta al risarcimento del danno per mancata erogazione di mutuo, poichè rimasta priva di riscontro probatorio; quella tendente al ricalcolo degli interessi passivi, per non essere questo pretendibile dai garanti, avendo essi sottoscritto clausola di pagamento a prima richiesta.

Accolse, invece, la domanda riconvenzionale della banca nei soli confronti dei garanti e nei soli limiti dell’importo già ammesso allo stato passivo del fallimento della società debitrice.

2. Tale decisione è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello che, con la sentenza in esame, ha rigettato il gravame interposto da C., R. e P.G. e da S.L..

3. Questi ultimi se ne dolgono, impugnando la decisione con tre motivi di ricorso per cassazione.

Vi resiste, con controricorso, Italfondiario S.p.a., costituitasi in appello quale procuratrice speciale di Sestino Securitisation S.r.l., cessionaria pro soluto del Monte dei Paschi di Siena S.p.a..

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione, opposta dalla controricorrente, di “improcedibilità” del ricorso per non essere stato esso notificato al Monte dei Paschi di Siena S.p.a., parte originaria cui Italfondiario S.p.a. è subentrata in appello quale successore a titolo particolare in virtù della menzionata cessione.

Lungi dal potersi predicare, per tal motivo, l'”improcedibilità” del ricorso, si tratterebbe solo di ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (v. Cass. n. 1535 del 26/01/2010).

L’esito del giudizio – come si vedrà, di inammissibilità del ricorso – rende però del tutto ultroneo procedere a tale incombente, e dunque anche valutarne la necessità, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.

Come infatti da tempo e ripetutamente affermato da questa S.C., Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. n. 21670 del 23/09/2013; Cass. Sez. U 22/03/2010, n. 6826; Cass. 15/05/2020, n. 8980; 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106; 18/01/2012, n. 690; 13/10/2011, n. 21141).

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione dell’art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa indicazione (sia nell’epigrafe, sia nel corpo della sentenza) di una parte del giudizio nel quale è stata pronunciata: ossia del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l. nei cui confronti era stato pure proposto il gravame.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione dell’art. 169 c.p.c. e nullità della sentenza per mancata autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo di primo grado e per la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio.

Espongono che, a seguito di ulteriore interruzione del giudizio di primo grado, determinata dalla morte del procuratore degli attori, e della conseguente riassunzione operata da questi ultimi per ministero di nuovo difensore, questi, non avendo rinvenuto la produzione del collega che lo aveva preceduto, aveva chiesto che ne fosse ordinata la ricerca o, in subordine, di essere autorizzato alla ricostruzione, trattandosi di evento non imputabile alla parte: istanze sulle quali il primo giudice aveva omesso di provvedere.

Lamentano, quindi, che la Corte d’appello, investita della questione con specifico motivo di gravame, aveva deciso in mancanza di detta produzione, erroneamente ascrivendo ad essi appellanti la causa del mancato rinvenimento del fascicolo di parte e, conseguentemente, il mancato assolvimento dell’onere probatorio su di essi gravante.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, infine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 10 ottobre 1990, n. 287, artt. 2, 14, 20,33 e 34, art. 41 Cost., art. 101 Tratt. UE, artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c..

Richiamato l’arresto di Cass. n. 29810 del 2017 (che ha sancito la nullità del contratto di fideiussione, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2 per avere il sistema bancario applicato in maniera uniforme clausole contrattuali frutto di un accordo tra banche, non adeguandosi alle indicazioni della Banca d’Italia, in qualità di Autorità garante della concorrenza fino al 2006), affermano che le domande risarcitorie da essi proposte “non meritavano di essere disattese solo per l’illegittima riconduzione delle fideiussioni… a contratti autonomi di garanzia”.

Deducono che essi erano stati costretti a subire gli effetti pregiudizievoli di concessioni di prestito effettuate alla società garantita, nella consapevolezza dello “stato di debenza”; che, pertanto, la pretesa della banca era nei loro confronti da considerarsi illegittima, per violazione dell’art. 1956 c.c. e degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale.

Soggiungono che, per costante giurisprudenza, il mutuo è da considerarsi nullo se finalizzato ad estinguere pregresse posizioni debitorie.

Rimarcano che la espletata c.t.u., richiesta in giudizio anche dai fideiussori, se esaminata correttamente, avrebbe dimostrato come, all’atto dell’estensione della garanzia fideiussoria, “persisteva già una forte debenza della debitrice, mai comunicata ai fideiussori…” (così testualmente in ricorso).

5. Il primo motivo – che, al di là della confusa e contraddittoria indicazione in rubrica di diverse e incompatibili tipologie di vizio cassatorio, nella sostanza intende prospettare, come risulta chiaro dalla successiva illustrazione, un error in procedendo (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) – è inammissibile e, comunque, infondato.

5.1. E’ inammissibile, in primo luogo, per la palese inosservanza dell’onere, ex art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione dell’atto richiamato (l’atto d’appello).

I ricorrenti omettono invero di indicare il contenuto dell’atto di gravame (nella parte che si dice, peraltro del tutto genericamente, riguardare anche la posizione della curatela), mancando altresì di localizzare tale atto come prodotto nel fascicolo processuale ed anche – in alternativa consentita da Cass. Sez. U n. 22726 del 2011, al solo fine di esentare dalla produzione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – di segnalare di volersi avvalere della loro presenza nel fascicolo d’ufficio della Corte di appello.

E’ invece, come noto, necessario che si provveda, oltre che alla specifica indicazione del contenuto dell’atto o documento richiamato, anche alla sua precisa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701, in motivazione).

E ciò anche ove i motivi prospettino vizi di natura processuale, essendo stato più volte al riguardo chiarito da questa Corte, anche a Sezioni Unite, che se è vero che, ove sia dedotto un error in procedendo, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, resta pur sempre fermo che a tale esame può procedersi in quanto la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) (cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077; Cass. 13/06/2014, n. 13546).

5.2. Il motivo è, comunque, anche infondato.

Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. 18/07/2019, n. 19437; 25/09/2017, n. 22275; v. anche Cass. 28/09/2012, n. 16535; 26/03/2010, n. 7343; 24/05/2003, n. 8242).

Nella specie una tale situazione di incertezza è certamente da escludere, essendo esplicita in sentenza l’esclusione di qualsiasi pronuncia nei confronti della curatela.

6. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

6.1. Anzitutto perchè anch’esso inosservante dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6: non è indicato il contenuto delle menzionate alternative istanze (ricerca o ricostruzione del fascicolo di parte); nemmeno è precisato in che termini la questione fosse stata riproposta in appello; non sono, infine, localizzati detti atti nell’incartamento processuale.

6.2. La censura inoltre si appalesa aspecifica, poichè non si confronta in alcun modo con la duplice motivazione sul punto spesa in sentenza (rappresentata, da un lato, dal rilievo della mancata specificazione dei documenti di cui si richiedeva la ricostruzione e dalla connessa mancata acquisizione, a tal fine, del consenso di controparte, dall’altro, dal rilievo, espressamente indicato come “assorbente”, secondo cui “il mancato rinvenimento del fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti (ove provati come ritualmente prodotti e non è questo il caso) deve presumersi -in assenza di altri e formalizzati eventi non riconducibili alla parte e dunque di prova contraria – atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti; ne consegue che era onere degli appellanti, provare quella incolpevole mancanza, dovendo in mancanza il collegio, per la presunzione di cui sopra, decidere la controversia sulla base dello stato degli atti (Cass., ord. n. 10224 del 26/04/2017)”.

I ricorrenti, lungi dal censurare tale motivazione, postulano piuttosto – prescindendo da essa e in termini del tutto generici e apodittici – che il mancato rinvenimento del fascicolo di parte non fosse ad essi imputabile.

7. E’ inammissibile, infine, anche il terzo motivo, sotto diversi profili.

7.1. Le varie doglianze prospettano anzitutto questioni nuove, che non risultano trattate nel giudizio di merito e in ordine alle quali i ricorrenti omettono di fornire le specifiche indicazioni necessarie perchè ne sia consentito l’esame in sede di legittimità.

E’ noto al riguardo che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (tra le tante, Cass. n. 31227 del 2019; n. 15430 del 2018). Difatti, il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicchè sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. n. 15196 del 2018).

Nella specie non risulta che sia stata dedotta, nè comunque esaminata, nel giudizio di merito la questione di diritto relativa alla derivazione delle clausole contrattuali applicati da accordi di cartello tra banche, nè quella relativa alla concessione di nuovi finanziamenti alla società nella consapevolezza del suo stato di grave indebitamento, nè ancora quella della finalizzazione del mutuo alla estinzione di debiti pregressi (questioni implicanti accertamenti in fatto) e i ricorrenti non hanno neppure allegato di aver introdotto siffatta questione nel giudizio di merito o che, comunque, la stessa ne sia stata oggetto.

7.2. Tutte le dette doglianze, inoltre, muovono dalla premessa che quella sottoscritta dai garanti fosse una fideiussione: premessa contrastante con l’accertamento esplicito contenuto in sentenza secondo cui la clausola contenuta in contratto, di pagamento “a prima richiesta”, specificamente sottoscritta, comportava una deroga assoluta al principio di accessorietà.

Tale accertamento non è fatto segno di alcuna specifica censura, limitandosi i ricorrenti a predicarne la “illegittimità”, alla stregua di mera incidentale aggettivazione, priva di alcun apprezzabile rilievo censorio.

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese, in favore della controricorrente, liquidate in Euro 8.000 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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