Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25868 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 906-2015 proposto da:

AVV. G.E., elettivamente domiciliato presso in ROMA PIAZZA

CAVOUR 1 presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da

sè medesimo nonchè dall’Avvocato APICELLA GAETANO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UTG PREFETTURA SALERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2609/2013 del TRIBUNALE di SALERNO, emessa il

20/09/2013 e depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Don. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato G.E. che chiede l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.E. propone ricorso per cassazione contro UTG Prefettura di Salerno, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2609/2013 del 15.10.2013 che ha respinto l’appello a sentenza del GP, che aveva rigettato l’opposizione ad o.i. per violazione dell’art. 156 C.d.S., commi 6 e 8.

La sentenza, premesso che gli originari motivi di opposizione erano riferiti alla insufficiente specificazione degli estremi della violazione, alla omessa riserva di spazi di libero parcheggio, alla illegittimità della sanzione elevata da ausiliari del traffico, alla mancanza di firma in calce al verbale, alla omessa specificazione del notificante, alla carenza di motivazione della o.i. ed alla sua intempestività dopo 171 giorni dalla trasmissione del verbale, mentre in appello la censura riguardava difetti di motivazione e violazione dei termini degli artt. 203 e 204 C.d.S., statuiva l’infondatezza delle doglianze.

Il ricorso denunzia: 1) violazione degli artt. 203 e 204 C.d.S., art. 155 c.p.c., art. 2963 c.c., omesso esame di fatto decisivo per avere il giudice di appello ritenuto non rilevante la violazione del termine intermedio di 120 giorni dalla ricezione degli atti.

La censura ripropone la questione già affrontata e risolta dalla sentenza che ha concluso nel senso che l’ingiunzione era stata emessa nei 180 giorni dalla trasmissione degli atti, effettuata il 29.2.2008 mentre la sanzione era stata irrogata il 18.8.2008.

In particolare la sentenza ha statuito che, ove sia applicabile la disciplina introdotta dal D.L. n. 151 del 2003, conv. in L. n. 214 del 2003, la nuova disposizione prevista dall’art. 204 C.d.S., comma 1 bis secondo cui i termini sono perentori e si cumulano fra loro, deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al prefetto di usufruire del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, senza che abbia incidenza sul computo totale dei 180 giorni l’eventuale trasmissione anticipata degli atti di competenza da parte dell’organo accertatore.

Va, però, osservato che i 180 giorni complessivi non decorrono dalla trasmissione degli atti e nella specie non è contestato che il verbale fu notificato il 25.11.2007, il ricorso al prefetto fu assunto al protocollo del comando accertatore il 22.1.2008 e trasmesso al prefetto il 29.2.2008. e che solo il 25.9.2008 fu notificata l’o.i. datata 18.8.2008.

Donde l’accoglimento del ricorso e la decisione nel merito con l’accoglimento dell’opposizione e la condanna alle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e condanna l’amministrazione alle spese di primo grado in Euro 150 per diritti e 200 per onorari oltre spese generali, di appello in complessivi Euro 600 e di cassazione in Euro 700 oltre spese generali.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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