Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25867 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 07/07/2020, dep. 23/09/2021), n.25867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14654/2019 proposto da:

M.M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria civile della Corte di cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Maestri, per procura

speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3027/20V3 della Corte di appello di Bologna,

depositata il 6 dicembre 2018.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7

luglio 2020 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

OSSERVATO IN FATTO

che con ordinanza emessa il 7 novembre 2016 a definizione di processo svoltosi nelle forme del rito sommario di cognizione il Tribunale di Bologna rigettò le domande di accertamento dei presupposti per la concessione di protezione internazionale ovvero della protezione umanitaria avanzate da M.M.A. (di nazionalità bangladina) con l’impugnazione della decisione di segno negativo emessa il 17 agosto 2015 dalla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna – sezione di Forlì Cesena;

che con sentenza emessa il 6 dicembre 2018 la Corte di appello di Bologna rigettò l’appello proposto da tale persona per la riforma delle decisioni assunte con detta ordinanza;

che per la cassazione di tale sentenza M. ha proposto ricorso contenente tre motivi di impugnazione;

che l’intimato Ministero dell’Interno non si è costituito;

che il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto la rimessione del ricorso alle sezioni unite della Corte, in subordine la trattazione dello stesso in udienza pubblica, in ulteriore subordine l’accoglimento del ricorso; che il collegio ha disposto che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), prescrive che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa;

che la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che per soddisfare il requisito imposto da tale disposizione di legge processuale, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente (sia pure non analitica o particolareggiata) dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito; il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 5640 del 2018; Cass. n. 19018 del 2017; Cass. n. 1926 del 2015; Cass. n. 7825 del 2006);

che la prescrizione in discorso risponde non a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa (sostanziali e processuali) che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr. Cass. S.U. n. 2602 del 2003);

che, tenuti presenti tali ordini di concetti il ricorso si caratterizza per l’assenza di qualunque indicazione relativa: alle ragioni specifiche, in fatto e in diritto, dal ricorrente dedotte nel giudizio di primo grado e in quello di appello a sostegno delle, invocate, “protezione sussidiaria o, in subordine,… umanitaria, ratione temporis applicabile alla fattispecie”; alle difese svolte dal Ministero dell’Interno nei due giudizi di merito; delle ragioni a sostegno della decisione di segno negativo contenuta nell’ordinanza di primo grado; al contenuto della sentenza di appello (nell’atto solo criticata, anche nella parte intitolata “Fatto”);

che il ricorso è dunque inammissibile per violazione della citata disposizione di legge processuale;

che non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte intimata svolto difese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

 

 

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