Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25867 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29456-2014 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 2,

presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO SQUILLACE, rappresentata e

difesa dall’avvocato STEFANO NIMPO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE CATANZARO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1009/2014 del TRIBUNALE di CATANZARO, emessa

il 06/03/2014 e depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.L. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Catanzaro, che non svolge difese, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro 6.5.2014, che ha rigettato il suo appello a sentenza del GP, a sua volta reiettiva della impugnazione a verbale della P.M. per violazione dell’art. 126 bis C.d.S. per aver omesso di fornire i dati del conducente richiestile.

La sentenza richiama la decisione di primo grado e sancisce che irrilevante il mancato ritiro del plico postale, costituente una libera scelta della D..

Il ricorso denunzia: 1) violazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 201 C.d.S., della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 890 del 1992, art. 8, comma 2, dell’art. 383 reg. att. C.d.S., comma 4, della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12 perchè erronea la deduzione che il mancato ritiro del plico sia una libera scelta della ricorrente, l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito reca un timbro che non offre una lettura intellegibile della data e manca la coscienza e volontà della violazione; 2) omesso esame di fatto decisivo perchè dell’esistenza del verbale presupposto la ricorrente è venuta a conoscenza solo dopo la notifica del secondo verbale.

Ciò premesso si osserva:

La prima censura manca del requisito della specificità perchè propone plurime argomentazioni non risolutive che manifestano mero dissenso rispetto alla motivazione e richiedono nuovi accertamenti in fatto preclusi in questa sede.

Quanto alla coscienza e volontà della violazione, come questa Corte ha più volte evidenziato, in tema di illecito amministrativo, anche l’interpretazione di norme può ingenerare incolpevole errore sul fatto, quando verta sui presupposti della violazione, ma esso, che non è mai individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all’autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l’incolpevole opinione di liceità del proprio agire; la stessa Corte costituzionale ha precisato con sentenza n. 364/88 come debba tenersi presente che l’ignoranza – vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d’inferiorità, come non può ritenersi nella specie trattandosi di attività che non necessita di specifica assistenza tecnica, mentre non può coprire omissioni di controllo, indifferenze di soggetti, la cui elevata condizione sociale e tecnica rende esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di conoscere le leggi.

Inoltre l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’ignoranza del precetto, la cui violazione comporti l’irrogazione di una sanzione amministrativa, od all’erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, ed alle particolari positive circostanze di fatto idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione può essere controllata in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione (Cass. nn. 20776/2004, 911/96, 1873/95, 3693/94, 8189/92).

La seconda censura è infondata perchè non supera l’affermazione che il mancato ritiro del plico sia una libera scelta della ricorrente ed è corretta la valutazione del giudice di appello circa l’imputabilità alla parte di detto mancato ritiro del plico.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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