Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25866 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. II, 23/09/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 23/09/2021), n.25866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2585/2017 proposto da:

IMMOBILIARE PAN SRL, IN LIQUIDAZIONE UNIPERSONALE IN PERSONA DL SUO

LIQUIDATORE, IMMOBILIARE LUC SRL, UNIPERSONALE IN PERSONA DEL SUO

AMM.RE UNICO E LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliate

in ROMA, LARGO TORRE ARGENTINA 1, presso lo studio dell’avvocato

EMANUELE LI PUMA, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUIGI BORLONE;

– ricorrenti –

contro

COOPERATIVA EDIL STRADE IMOLESE SOC. COOP., IN LCA IN PERSONA DEL

COMMISSARIO LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TARANTO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TROPEPI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTIANA SENIN;

– controricorrente –

contro

PALAZZO PEPOLI SRL, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1873/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, il quale chiede l’estinzione del giudizio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza 1873/2016 la Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’opposizione di terzo contro lodo arbitrale proposta da Immobiliare Pan srl in liquidazione unipersonale e Immobiliare Luc srl unipersonale;

rilevato che le predette società hanno proposto ricorso per cassazione a cui resiste la Cooperativa Edil – Strade Imolese soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa con controricorso, mentre è rimasta intimata la Palazzo Pepoli srl;

rilevato che è pervenuto atto di rinunzia al ricorso debitamente sottoscritto ed accettato dalle parti, con l’adesione del Procuratore Generale (che ha fatto pervenire conclusioni conformi), sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio (artt. 390 e 391 c.p.c.);

rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se – come nel caso in esame – vi è stata adesione alla rinunzia (v. art. 391 c.p.c.).

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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