Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25866 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25866 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA

sul ricorso 5766-2008 proposto da:
NATUR’E’

S.C.A R.L.

00511480865,

in persona del

Presidente pro-tempore, DOMENICO VALVO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 93, presso lo
studio dell’avvocato STARVAGGI PAOLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALANDRA
2013

MANCUSO GABRIELLA giusta delega in atti;
– ricorrente –

1915

contro

PETRALIA FRANCESCO;
– intimato –

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Data pubblicazione: 18/11/2013

avverso la sentenza n. 275/2007 del TRIBUNALE di
NICOSIA, depositata il 25/10/2007 R.G.N. 334/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

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udito l’Avvocato DAMIANO COMITO per delega;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 25.10.2007, il Tribunale di Nicosia ha
accolto l’appello proposto da Francesco Petralia avverso la
sentenza del Giudice di pace di Leonforte n.24/2006 di
rigetto dell’opposizione dell’appellante avverso il decreto

s.c.a.r.l. per il pagamento della somma di C 1.572,48 e, in
riforma della decisione impugnata, ha accolto l’opposizione,
revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando
l’appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Natur’è s.c.r.1., svolgendo cinque motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte
intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale ha rigettato la pregiudiziale eccezione di
inammissibilità dell’impugnazione formulata da parte
appellata ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., ritenendo
che le argomentazioni di segno contrario rispetto a quelle
della decisione impugnata, in ordine all’imputabilità al
credito monitorio di un assegno bancario di C 13.000,00,
fossero state svolte nell’atto di appello con sufficiente
grado di specificità, tale da consentire all’appellata di
prendere posizione su tutte le relative doglianze; ha,
quindi, accolto l’opposizione, osservando che – a fronte
della produzione documentale e della deduzione da parte
dell’opponente dell’avvenuta estinzione, a mezzo del suddetto
assegno, della fattura di C 1.572,48, posta a fondamento

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ingiuntivo n.21/2005 emesso ad istanza della Natur’è

dell’ingiunzione

(oltre che della fattura intestata a

Petralia Francesco di C 2.446,48 e della fattura intestata a
Petralia Gaetano di C 2.393,66) – l’opposta-ingiungente non
aveva assolto l’onere ad essa incombente di dimostrare la
diversa imputazione, essendosi limitata ad allegare di aver

tal Petralia Antonino, senza peraltro dare alcuna
dimostrazione di tale diverso credito.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione
o falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. (art. 360
n.3 cod. proc. civ.). A conclusione del motivo si chiede a
questa Corte ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.

«di

accertare se con la sentenza impugnata il Giudice di appello
ha errato nell’interpretazione dell’art. 342 c.p.c.,
ritenendo che l’atto di appello sia solo sufficientemente
chiaro e che consenta all’appellato di approntare idonea
difesa».
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia
violazione o falsa applicazione dei principi in materia di
onere probatorio di cui agli artt. 1193 e 2697 cc (art. 360
n.3 cod. proc. civ.). A conclusione del motivo si chiede a
questa Corte ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.

«di

accertare se con la sentenza impugnata il Giudice d’Appello
ha errato nell’interpretazione degli artt. 1193 e 2697 c.c.
ritenendo che l’opponente abbia adempiuto l’onere probatorio
relativo all’avvenuta adempimento dell’obbligazione
pecuniaria di cui al decreto ingiuntivo opposto».
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia difetto e/o

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imputato l’assegno ad altri crediti vantati nei confronti di

erroneità della motivazione su un punto decisivo della
controversia, nonché violazione degli artt.1193 e 1195 cod.
civ.. A conclusione del motivo si chiede a questa Corte ai
sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.

«di accertare se con

la sentenza impugnata il Giudice di appello ha errato

stata erroneamente ritenuta non provata l’imputazione del
pagamento a diverso credito»
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione
o falsa applicazione degli artt. 189 e 112 cod. proc. civ.
per non avere l’appellante precisato le conclusioni
definitive; di conseguenza il giudice avrebbe pronunciato
ultra petita,

avuto riguardo alla nullità dell’atto di

appello.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta che le
spese del giudizio non siano state compensate.
2. Il ricorso, avuto riguardo alla data della pronuncia
della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e
antecedente al 4 luglio 2009), è soggetto alla disciplina di
cui agli artt. 360 cod. proc. civ. e segg. come risultanti
per effetto del cit. d.Lgs. n. 40 del 2006; si applica, in
particolare, l’art. 366 bis cod. proc. civ., stante l’univoca
volontà del legislatore di assicurarne ultra-attività
multis,

(ex

cfr. Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194), atteso che la

norma resta applicabile in virtù dell’art. 27, comma 2 del
cit. d. Lgs ai ricorsi per cassazione proposti avverso le
sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo

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nell’interpretazione degli artt. 1193-1195 e, dunque, se è

2006, senza che rilevi la sua abrogazione, a far tempo dal 4
luglio 2009, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art.
47, comma l, lett- d), in forza della disciplina transitoria
dell’art. 58 di quest’ultima.
2.1. In particolare è stato evidenziato che in un sistema

l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del
disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. prima parte
consiste nell’imposizione, al patrocinante che redige il
motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della
censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta
del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio
della funzione nomofilattica della Corte di legittimità
(Cass. ord. 24 luglio 2008, n.20409 e più di recente Cass. 5
luglio 2011, n. 14771). In sostanza il c.d. quesito di
diritto deve essere formulato in termini tali per cui dalla
risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia,
discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del
gravame; con la conseguenza che è inammissibile non solo il
ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello
nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla
illustrazione dei motivi d’impugnazione (Cass. civ., Sez.
Unite, 5 gennaio 2007, n.36), dovendosi assimilare alla
mancanza del quesito il quesito inconferente o che si risolva
in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di
qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua
riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non
consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel

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processuale che già prevedeva la redazione del motivo con

senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il
quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il
secondo (Cass. civ., Sez. Unite, 11 marzo 2008, n.6420) o che
sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato
per via di interpretazione dal giudice; come pure è

in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta
ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso

sub

iudice (Cass. civ. Sez. Unite 2 dicembre 2008, n.28536).
In definitiva il quesito di diritto di cui all’art. 366

bis

cod. proc. civ. deve comprendere (tanto che la carenza di uno
solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso:
Cass. 30 settembre 2008, n. 24339) sia la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di
merito; sia la sintetica indicazione della regola di diritto
applicata dal quel giudice; sia ancora la diversa regola di
diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie.
2.2. Per quanto riguarda, poi, il motivo di cui all’art.
360 n.5 cod. proc. civ., «la chiara indicazione» (c.d.
quesito di fatto) richiesta dalla seconda parte dell’art. 366
bis cod. proc. civ., deve consistere in una parte del motivo
che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente
destinata, da cui risulti non solo «il fatto controverso» in
riferimento al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ma anche – se non soprattutto – «la
decisività» del vizio, e cioè le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a

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inammissibile il quesito che si risolve in una tautologia o

giustificare la decisione (cfr. Sez. Unite, l ottobre 2007,
n.20603; Cass. ord., 18 luglio 2007, n.16002; Cass. ord. 7
aprile 2008, n.8897). Tale requisito non può, dunque,
ritenersi rispettato quando solo la completa lettura
dell’illustrazione del motivo all’esito di

della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto
ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007,
n. 16002).
3. Orbene nessuno dei motivi di ricorso risponde ai canoni
sopra indicati.
3.1. I primi due motivi in ricorso, denuncianti violazione
di legge, e il terzo motivo, denunciante contestualmente
vizio motivazionale e violazione di legge, si concludono con
quesiti inadeguati, perchè difettano del requisito essenziale
della specifica, diretta ed autosufficiente formulazione di
un interpello alla Corte di cassazione sull’errore di diritto
asseritamente commesso dai giudici del merito e sulla
corretta applicazione della norma quale proposta nella specie
dalla ricorrente. Invero i quesiti, sopra testualmente
riportati, non sono riconducibili all’impianto motivazionale
della sentenza impugnata, non consentendo di individuare né
il principio di diritto applicato dal giudice

a quo,

nè il

diverso principio di diritto sostenuto da parte ricorrente,
sostanziandosi in una generica istanza a questa Corte perché
accerti il vizio denunciato. In tale modo parte ricorrente si
è sottratta all’onere imposto dal cit. art.366 bis c.p.c. di
sottoporre alla Corte una propria finale, conclusiva,

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un’interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione

valutazione della dedotta violazione della legge processuale
o sostanziale, sulla cui correttezza sollecitare «il sì o il
no» di questo Giudice di legittimità.
3.2. Del resto l’inadeguatezza dei quesiti non è altro che
il riflesso dell’inammissibilità delle censure, posto che:
ratio decidendi –

peraltro

dichiaratamente conforme a principi costantemente enunciati
da questa Corte (segnatamente a Cass. 2001 n.14670) – la
quale si fonda non solo e non tanto sul rilievo della
chiarezza dell’atto di appello e della sua idoneità a farsi
comprendere dall’appellato, quanto, piuttosto, sulla
considerazione della specificità delle argomentazioni svolte
&
idonee
sia V individuare
la
dall’appellante,
siccome
statuizione

impugnata

sia a contrastare

le relative

argomentazioni;
il secondo e il terzo motivo, attraverso la surrettizia
deduzione della violazione di legge, propongono in termini
assertivi una diversa valutazione delle risultanze
istruttorie; il che esula dall’ambito del numero 3 dell’art.
360 cod. proc. civ.
3.3. Quanto al terzo motivo, sussiste un’ulteriore ragione
di inammissibilità, in quanto detto motivo, pur denunciando,
unitamente alla violazione di legge,

«difetto e/o erroneità

della motivazione su un punto decisivo della controversia»,
non contiene la chiara indicazione del “fatto controverso” e
delle ragioni della decisività del vizio. Invero le Sezioni
Unite – pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il
ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico

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il primo motivo ignora la

articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge
e di motivazione in fatto – hanno precisato che a tali
effetti occorre che il motivo si concluda con una pluralità
di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro,
al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia

di qualificazione giuridica del fatto (Cass. civ., Sez.
Unite, 31 marzo 2009, n. 7770).
3.4. Il quarto motivo non si conclude e neppure contiene un
quesito di diritto. A tal riguardo si precisa che il motivo
di ricorso per cassazione, come quello all’esame, con cui si
denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte
del giudice di merito, in relazione all’art. 360, comma
primo, n. 4, cod. proc. civ., deve essere concluso in ogni
caso con la formulazione di un quesito di diritto, ai sensi
dell’art. 366

bis

del codice di rito civile, che non può

essere generica (esaurendosi nella enunciazione della regola
della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), né può
omettere di precisare su quale questione il giudice aveva
omesso di pronunciare o aveva pronunciato oltre i limiti
della domanda (Cass. 21 febbraio 2011, n. 4146).
3.5. Il quinto motivo è inammissibile – prima ancora che
per l’assenza di un quesito di diritto o per la mancanza
della

per l’omessa individuazione

«chiara indicazione»

dello specifico vizio, tra quelli enunciati dall’art. 360
cod. proc. civ., da cui sarebbe affetta la regolazione delle
spese processuali.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

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stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di
legittimità non avendo parte intimata svolto attività
difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 16 ottobre 2013

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