Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25866 del 15/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 07/07/2016, dep.15/12/2016),  n. 25866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29930/2014 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. A.

BADOERO 51, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARIA MOLINARI,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce alla

comparsa di costituzione depositata in data 25/03/2015;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 171/2014 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata

il 30/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la Prefettura di Potenza avverso la sentenza del Tribunale di Potenza 30.4.2014 che ha accolto l’appello della Prefettura e rigettato l’opposizione non ravvisando lo stato di necessità nella guida nonostante la sospensione della patente.

Il ricorrente denunzia violazione di norme di diritto.

Osserva la Corte che il ricorso si limita a dedurre di proporre ricorso per il motivo indicato.

Stante il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quanto meno dal contesto dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, “id est” dalla sola lettura di esso, escluso l’esame di ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia (“ex plurimis” Cass. 16 settembre 2004 n. 18648, 29 luglio 2004 n. 14474, 21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n. 9777 etc.).

Nella specie, pur ove non si voglia considerare determinante l’assoluta carenza della premessa in fatto, neppure dall’esposizione del motivo risulta possibile una chiara e completa visione dell’oggetto del giudizio, limitandosi il ricorso a ad invocare la scriminante dello stato di necessità senza nemmeno indicare gli elementi concreti su cui fonda la deduzione, senza alcuna possibilità di ricostruire l'”iter” processuale, le ragioni della decisione e di valutare le censure mosse.

Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, è indispensabile al giudice di legittimità conoscere esattamente le originarie prospettazioni delle parti, con domande ed eccezioni, e le decisioni su ciascuna di esse adottate. Nella specie, in difetto di un’adeguata prospettazione delle ragioni della originaria domanda, delle posizioni assunte dalle parti e dei motivi della decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA