Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25866 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 31/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, via F. Corridoni

23, presso l’avv. Enzo Antonucci, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania nel procedimento

n. 318/07 in data 6.5.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31.10.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Antonucci per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui ha resistito l’intimato, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Catania aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 4.263,12 in suo favore, con riferimento alla durata di un giudizio davanti al TAR Sicilia, ritenuta ragionevole per tre anni e irragionevole per sette anni, un mese e otto giorni.

Con il solo motivo di impugnazione M. ha denunciato violazione di legge con riferimento all’entità dell’indennizzo liquidato, quantificato in Euro 600 per ogni anno di eccessiva durata, e quindi a suo dire in termini eccessivamente contenuti e contrastanti con i parametri CEDU. La censura è fondata alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale ove il processo amministrativo (come nella specie) abbia una durata complessiva di circa dieci anni e non siano emersi specifici effetti pregiudizievoli riconducibili all’eccesso di durata, può essere riconosciuto un indennizzo non inferiore a Euro 500 per anno di durata. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con cassazione del decreto impugnato e, provvedendo nel merito, con condanna del Ministero al pagamento in favore di M.S. di Euro 5.500, oltre agli interessi legali dalla domanda, nonchè alle spese del giudizio di inerito e al 50% di quelle del giudizio di legittimità (da compensare nella misura del residuo 50% in ragione del limitato accoglimento delle richieste formulate con l’atto di impugnazione), liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 5.500, oltre interessi legali dalla domanda, in favore di M.S., nonchè alle spese del giudizio di merito ed al 50% di quelle del giudizio di legittimità, che liquida rispettivamente in Euro 1.300 di cui Euro 600 per onorari, Euro 600 per competenze e, per l’intero, in Euro 900, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge su entrambe le liquidazioni.

Compensa il 50% delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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