Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25865 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/10/2017, (ud. 11/04/2017, dep.31/10/2017),  n. 25865

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6352/2014 proposto da:

Italfondiario S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Vittorio Veneto, n.

108, presso l’avvocato Malizia Roberto, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Popolare di Spoleto S.p.a., in persona dei Commissari

Straordinari e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n. 38, presso l’avvocato

Coletti Pierfilippo, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Italfondiario S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 485/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2017 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

– 1. Con sentenza depositata in data 24 gennaio 2013 la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla Banca Popolare di Spoleto s.p.a., ha rigettato la domanda di risarcimento proposta nei confronti di quest’ultima da Italfondiario s.p.a., in relazione ai danni sofferti a cagione della negligente esecuzione del mandato, con il quale la prima era stata incaricata di una serie di compiti riguardanti la individuazione, la selezione dei clienti e la valutazione delle loro condizioni patrimoniali e di solvibilità. In particolare, parte attrice aveva rilevato che la Banca Popolare di Spoleto s.p.a. aveva effettuato l’istruttoria finalizzata alla erogazione del mutuo richiesto da tal F.U., il quale, dopo l’erogazione della somma di L. 250.000.000, garantita da iscrizione ipotecaria su un immobile, si era rivelato un truffatore.

2. La Corte distrettuale ha rilevato: a) che la condotta omissiva posta dal Tribunale a fondamento della condanna della società mandataria, ossia il non aver eseguito un sopralluogo, non assumeva rilievo alcuno, in quanto il contratto – la cui copia non era, peraltro, “rinvenibile in atti, non avendo la società appellata depositato il proprio fascicolo di parte di primo grado – prescriveva la redazione di una perizia identificativa ed estimativa dell’immobile, ma non una verifica dell’immobile; b) che, in ogni caso, a prescindere dalle specifiche attività che la società mandataria era tenuta a porre in essere, comunque la lamentata omissione non si poneva in rapporto causale con l’evento dannoso, in quanto la valutazione estimativa aveva lo scopo di accertare se l’immobile costituisse idonea garanzia del prestito richiesto e non di verificare che il bene fosse nella effettiva disponibilità del soggetto che tale prestito aveva richiesto.

3. La Italfondiario s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Banca Popolare di Spoleto,s.p.a., che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. La medesima Banca ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto non depositato il fascicolo di parte di primo grado e, in conseguenza, abbia deciso senza esaminare il contenuto del contratto di mandato.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1708,1710,1176,1218 e 1223 c.c., rilevando: a) che la sentenza impugnata, trascurando i doveri di diligenza imposti al mandatario dall’art. 1710 c.c., aveva omesso di valutare che la Banca Popolare di Spoleto s.p.a. si era limitata ad effettuare una mera verifica documentale e non aveva eseguito il necessario sopralluogo; b) che il sopralluogo era necessario sia ai fini della determinazione del valore del bene, sia per accertare la effettiva disponibilità del cespite in capo a colui che aveva richiesto il finanziamento; c) che la diligenza richiesta alla banca nell’adempimento delle obbligazioni deve essere correlata alla professionalità del servizio fornito inerenti all’esercizio dell’attività professionale.

3. Per ragioni di economia espositiva, si osserva che, anche volendo assumere come presente in atti il contratto (ciò che rende ultronea ogni considerazione sul primo motivo), comunque il secondo, decisivo motivo è infondato.

In realtà, esso, sebbene denunci formalmente una violazione nei criteri di valutazione dell’adempimento del mandatario, nella sostanza, si risolve in una diversa interpretazione delle finalità del contratto, ricostruita dalla Corte territoriale alla stregua di quanto dedotto dalle parti. La ricorrente, in particolare, ritiene, a differenza della sentenza impugnata, che tali finalità includessero anche la verifica che il bene fosse nella effettiva disponibilità di colui che aveva richiesto il prestito e non solo la stima dell’immobile.

Questa premessa, logicamente indispensabile per poter apprezzare il sopralluogo sull’immobile come adempimento imposto dalla diligenza nell’adempimento delle obbligazioni, tuttavia, avrebbe richiesto, oltre che la riproduzione del contenuto del contratto, al contrario, limitata dalla ricorrente solo all’art. 3 (o ad una parte dell’art. 3), una puntuale indicazione dei criteri di interpretazione della volontà negoziale che sarebbero stati violati.

In difetto di tale critica, il percorso argomentativo della sentenza impugnata non rivela alcuna violazione di legge, in quanto muove dalla premessa – condivisa dal ricorrente – che la diligenza del mandatario non è circoscritta alle prestazioni puntualmente indicate in contratto, ma esclude che, rispetto alla finalità dell’incarico, quale sopra descritta, il sopralluogo fosse necessario per l’attuazione del regolamento negoziale.

Ne discende la coerente conseguenza dell’assenza di nesso causale tra la dedotta condotta omissiva e il danno lamentato.

4. Al rigetto del ricorso principale segue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

5. Per effetto della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarata tenuta al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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