Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25865 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25865 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 5287-2010 proposto da:
D’ALESSANDRO MARISA DLSMRS66P51G482V, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 78, presso lo studio
dell’avvocato MARCO MARIANI, rappresentata e difesa
dall’avvocato PACIFICO MARCELLO giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
1870

contro

U.C.M.B. – UNICREDIT MANAGEMENT CREDIT BANK nuova
denominazione di U.G.C. UNICREDIT GESTIONE CREDITI
BANCA S.P.A. 00390840239 quale cessionaria dei crediti
TERCAS – CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

1

Data pubblicazione: 18/11/2013

S.P.A. in persona del legale rappresentante pro
tempore Avv. MARIA ANTUZZI, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA TORQUATO TARAMELLI 5, presso lo studio
dell’avvocato MASSIGNANI GIANNI, rappresentata e
difesa dall’avvocato MASSIGNANI ARTURO giusta delega

TECNOPROJET S.A.S. DI FLORINDI A. & C. 01954500698 in
persona del legale rappresentante Sig.ra ALESSIA
FLORINDI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ATTILIO REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato
CASTALDI ITALO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MANGIA GIOVANNI giusta delega in atti;
TESEO FINANCE S.R.L. 04020850261 in persona del legale
rappresentante p.t. e per essa quale mandataria la FBS
S.P.A. 12248170156 in persona del legale
rappresentante pro tempore rappresentata a sua volta
da FBS GESTIONI S.P.A. nella sua qualità di
procuratrice in persona dei suoi procuratori speciali
Dott. FLAVIO GUERNIERI TAGLIASASSI e Dott.ssa DENISE
BALDI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
AURELIANA, 2, presso lo studio dell’avvocato PETRAGLIA
ANTONIO UMBERTO, che li rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrenti
nonchè contro

DEPURCASA S.R.L., DI FEBO MAURO, EQUITALIA PRAGMA

2

in atti;

S.P.A., OREM S.P.A., CAFFE’ MOKAMBO S.R.L.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 565/2009 del TRIBUNALE di
PESCARA, depositata il 16/04/2009, R.G.N. 1465/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
del

10/10/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

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udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 16 aprile

2009, il Tribunale di Pescara ha rigettato l’opposizione di
terzo all’esecuzione proposta da Marisa D’Alessandro, coniuge
di Mauro Di Febo (debitore esecutato nella procedura esecutiva

confronti dei creditori Teseo Finance S.r.l., e per essa FBS
S.p.a., Tecnoproject S.a.s., Depurcasa S.r.l., Caffè Mokambo
S.R.L., Equitalia Pragma S.P.A., Orem Spa, U.G.C. – Unicredit
Gestione Crediti Spa.
1.1.- L’opponente, con l’atto introduttivo del giudizio di
merito, aveva esposto di avere richiesto nei confronti del Di
Febo, con atto di citazione in data 6 agosto 2007,
l’accertamento del proprio diritto di comproprietà, quale
coniuge in regime di comunione legale, su una serie di
immobili che risultavano intestati al solo Di Febo; di avere
successivamente appreso che questi immobili erano oggetto di
espropriazione immobiliare ai danni del Di Febo; di avere
perciò proposto opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc.
civ. con istanza di sospensione rivolta al giudice
dell’esecuzione,

che però era stata rigettata; di avere

ottenuto nelle more la sentenza n. 1662/07 del Tribunale di
Pescara, che aveva dichiarato il suo diritto di comproprietà
al 50% sugli immobili, in quanto acquistati in comunione
legale. Aveva perciò dedotto che, in forza di tale sentenza,
doveva essere considerata comproprietaria con efficacia

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ex

immobiliare pendente dinanzi allo stesso Tribunale), nei

tunc dei beni oggetto della procedura esecutiva immobiliare ed
aveva concluso per la dichiarazione di nullità e/o
improcedibilità e comunque di inammissibilità di questa
procedura, con ordine di cancellazione delle trascrizioni dei
pignoramenti, ovvero, in subordine, per il riconoscimento in

immobili pignorati; con vittoria di spese e competenze di
giudizio.
1.2.

Si erano costituite le opposte FBS S.p.a., Tecnoproject

S.a.s. e Depurcasa S.r.l., contestando la domanda e rilevando
la non opponibilità al creditore pignorante ed agli
intervenuti della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva
accolto la domanda della ricorrente, poiché questa era stata
trascritta successivamente alla trascrizione del pignoramento.
1.3.

Il Tribunale ha, come detto, rigettato l’opposizione,

ritenendo l’inopponibilità ai creditori della sentenza del
Tribunale di Pescara n. 1662 del 20 dicembre 2007, passata in
giudicato, che ha dichiarato la sussistenza del diritto di
comproprietà della D’Alessandro sugli immobili pignorati. Ha
condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite in
favore degli opposti costituiti.
2.

Avverso la sentenza Marisa D’Alessandro propone ricorso

straordinario con un unico motivo.
Teseo Finance s.r.1., e per essa quale mandataria FBS S.p.a,
rappresentata a sua volta da FBS Gestioni S.p.a, Tecnoproject
S.a.s. di Florindi A. & C. e U.C.M.B. – UNICREDIT MANAGEMENT

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suo favore del 50% del ricavato della vendita all’asta degli

CREDIT BANK – nuova denominazione di U.G.C. Banca Spa, quale
cessionaria dei crediti di TERCAS – Cassa di Risparmio della
Provincia di Teramo S.p.A., resistono con controricorso.
Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo di ricorso si deduce

violazione e falsa applicazione dell’art. 177 lett. a), art.
179 lett. d), art. 2915, co. 2 ° , art. 2919, art. 2652 cod.
civ. in riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché
vizio di motivazione.
La ricorrente espone che con atto per notaio Anchini in
Montesilvano in data 27 febbraio 1989 Mauro Di Febo, all’epoca
con lei coniugato in regime di comunione dei beni, acquistò un
immobile meglio descritto in atti, dichiarando che l’acquisto
veniva da lui effettuato per l’intero, essendo il bene escluso
dalla comunione legale ai sensi dell’art. 177 cod. civ.,
poiché si trattava dell’ipotesi prevista dall’art. 179 lett.
d), cioè di bene che sarebbe servito all’esclusivo esercizio
dell’attività “commerciale” del coniuge unico acquirente; che
al rogito aveva partecipato anche l’esponente, confermando la
destinazione del bene acquistato, con dichiarazione inserita
nell’atto; che tuttavia l’immobile non era mai stato destinato
all’esercizio dell’attività “imprenditoriale” del Di Febo, ma
era stato destinato all’attività commerciale della società “le
Bistrot di Di Febo Mauro e C. s.n.c.”, di cui la stessa era
socia al 45%; che, pertanto, ella, allegando questa

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l.

situazione, aveva citato in giudizio il Di Febo, con atto di
citazione del 30 luglio 2007, chiedendo al Tribunale di
Pescara di accertare il proprio diritto di comproprietà

ex

tunc sull’immobile medesimo; che con la sentenza n. 1662/07,
oramai passata in giudicato, il Tribunale di Pescara aveva

Dato ciò, la ricorrente sostiene che, attesa l’automaticità

ex

lege dell’acquisto comune ai sensi dell’art. 177 lett. a) cod.
civ., quale conseguenza diretta anche di atti compiuti da uno
solo dei coniugi, il suo acquisto su detto immobile si sarebbe
dovuto considerare come effettuato a titolo originario nei
limiti della “quota” di partecipazione alla comunione legale;
che pertanto l’assunzione della sua qualità di comproprietaria
discenderebbe direttamente dalla legge e che tale effetto
legale retroagirebbe al momento dell’acquisto, con la
conseguente indifferenza delle successive vicende formali
costituite dalla trascrizione dell’acquisto per intero in capo
al coniuge formalmente acquirente, dall’iscrizione
dell’ipoteca volontaria e dalla trascrizione del pignoramento
per debiti personali del coniuge intestatario. Si tratterebbe
di atti compiuti a non domino,

rispetto ai quali non sarebbe

operante il regime formale delle trascrizioni.
Pertanto, sarebbe incorso in violazione di legge il Tribunale
nel ritenere la validità e l’efficacia delle iscrizioni e
delle trascrizioni in ragione della omessa o tardiva
trascrizione della domanda giudiziale di accertamento della

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accolto la domanda.

comproprietà

rispetto

alle

precedenti

formalità

pregiudizievoli.
Quanto alla dichiarazione resa in sede di contratto di
acquisto, la ricorrente richiama la giurisprudenza di
legittimità sulla irrilevanza del c.d. rifiuto del co-

rogito notarile del coniuge non acquirente e del
riconoscimento della destinazione del bene ad attività
professionale del coniuge acquirente, trattandosi di
dichiarazione ricognitiva non idonea ad impedire la caduta del
bene in comunione legale, quando sia mancata detta
destinazione. Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di
Pescara n. 1662/07, passata in giudicato, ha accertato che in
effetti il bene non venne mai destinato all’attività
imprenditoriale del Di Febo: secondo la ricorrente, la
sentenza sarebbe opponibile ai creditori, pur non essendo
stati costoro chiamati nel giudizio, poiché non si verteva in
ipotesi di litisconsorzio necessario.
La ricorrente deduce altresì un vizio di motivazione, poiché
il Tribunale si sarebbe limitato a verificare l’anteriorità
della trascrizione del pignoramento rispetto alla domanda
introduttiva del giudizio concluso con la sentenza da ultimo
menzionata,

mentre non avrebbe adeguatamente valutato gli

effetti della disciplina della comunione legale.
2.- Il motivo è infondato.

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acquisto, quindi sull’indifferenza della partecipazione al

Il Tribunale di Pescara ha basato il rigetto dell’opposizione
sulle norme degli artt. 2915, comma secondo, e 2652-2653 cod.
civ.: quanto alla prima norma, perché esclude che, nel caso in
cui la domanda giudiziale contro l’esecutato sia stato
trascritta successivamente alla trascrizione del pignoramento,

in caso di esito vittorioso del giudizio intrapreso, anche
quando si tratti di giudizio di accertamento; quanto alle
altre, in ragione dei requisiti richiesti dagli artt. 2652 e
2653 cod. civ., per i quali potrebbe non essere sufficiente il
requisito temporale, essendo rilevante, in determinati casi,
anche lo stato soggettivo del terzo. Nel caso di specie, il
Tribunale, esclusa la mala fede dei creditori, ha ritenuto
rilevante il fatto che i pignoramenti fossero stati trascritti
in epoca precedente l’instaurazione del giudizio concluso con
la sentenza del Tribunale di Pescara che ha accertato il
diritto di comproprietà della D’Alessandro sui beni pignorati.
La sentenza è corretta, per le ragioni esposte nella
motivazione appena sintetizzata, che sono sufficienti a
sorreggere la statuizione di inopponibilità della sentenza che
ha accertato il diritto di comproprietà del coniuge in
comunione legale e che, contrariamente a quanto si sostiene da
parte ricorrente, non trovano alcuna smentita nel regime della
comunione legale.
2.1.-

Ed invero, il caso di specie si connota perché

l’acquisto dei beni in contestazione è avvenuto con atto per

9

J

la disciplina della trascrizione accordi preferenza all’attore

notaio Anchini in Montesilvano del 27 febbraio 1989, nel quale
il bene è indicato come acquistato ai sensi dell’art. 179
lett. d) cod. civ., vale a dire come destinato all’<>.
Sebbene il richiamo contenuto nell’atto di compravendita non

esercitava un’attività professionale, ma un’attività
imprenditoriale (quindi il bene destinato a quest’ultima si
sarebbe dovuto acquistare ai sensi dell’art. 178 cod. civ.),
non è in contestazione che, al momento della trascrizione dei
pignoramenti, l’acquisto risultasse comunque escluso dalla
comunione legale e che l’atto fosse conforme alla previsione
dell’ultimo comma dell’art. 179 cod. civ.
Riguardo a quest’ultima rileva il precedente a Sezioni Unite
28 ottobre 2009 n. 22755 che, nel comporre un contrasto in
proposito, ha escluso che, in casi quale quello in esame, la
dichiarazione resa dal coniuge ai sensi dell’appena citato
art. 179, ult. co ., cod. civ. abbia natura ricognitiva e
portata confessoria, poiché si limita ad esprimere
«condivisione dell’intento dell’altro coniuge di destinare
alla propria attività personale il bene che viene
acquistato>>,

a differenza di quella che invece si riferisce

all’ipotesi di cui alla lettera f) dell’art. 179 cod. civ.
(alla quale si riconosce natura meramente ricognitiva: cfr.
Cass. n. 19250/04 ed altre; e portata confessoria, superabile
soltanto con la prova dell’errore di fatto, del dolo o della

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appaia del tutto pertinente, atteso che il Di Febo non

violenza,

nei limiti consentiti dalla legge: cfr. Cass. n.

6120/08 ed altre).
Secondo il precedente a sezioni unite,

peraltro,

la

dichiarazione con cui il coniuge non acquirente conferma
l’intento dell’acquirente di destinare il bene alla propria

ma, pur essendo condizione necessaria, non è di per sé
sufficiente ad escludere dalla comunione legale il bene, in
quanto l’effetto limitativo della comunione consegue soltanto
alla concreta destinazione del bene all’uso personale.
Pertanto, è corretto l’assunto della ricorrente circa
l’inclusione nella comunione legale dei beni oggetto dell’atto
di acquisto sin dal momento dell’acquisto medesimo per avere
il Tribunale di Pescara accertato, con sentenza oramai
irrevocabile, la loro mancata destinazione all’attività
professionale del Di Febo.
2.2.- Tuttavia, non sono corrette le conseguenze che da tale

accertamento la ricorrente intende trarre in punto di
opponibilità dello stesso ai terzi, che su quel bene abbiano
acquistato diritti con atti trascritti (o iscritti) in epoca
precedente la trascrizione della domanda giudiziale di
accertamento della comunione legale.
Ed invero la sentenza a Sezioni Unite n. 22755/09 riconosce
che l’inesistenza del presupposto sostanziale dell’esclusione
dalla comunione (vale a dire l’effettiva destinazione all’uso
personale) possa essere oggetto di «una successiva azione di

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attività professionale, non solo non ha natura ricognitiva,

accertamento, pur nei limiti dell’efficacia probatoria che
l’intervento adesivo avrà in concreto assunto>>.

Quindi,

«il

coniuge non acquirente può successivamente proporre domanda di
accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che
siano stati acquistati come personali dall’altro coniuge, non

non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi>>;
ciò, che, appunto, è avvenuto nel caso di specie.
Tuttavia, il sopravvenuto accertamento della comunione legale,
per lo stesso precedente a Sezioni Unite, non è opponibile al
terzo acquirente di buona fede, salvi gli effetti della
trascrizione della domanda.
2.3.-

Il principio è stato affermato con riferimento

all’azione prevista dall’art. 184 cod. civ. per l’annullamento
degli atti compiuti dal coniuge in comunione legale senza il
necessario consenso dell’altro coniuge (che le Sezioni Unite
hanno ritenuto soggetta, per tutto quanto non diversamente
stabilito dalla norma speciale che la prevede, alla disciplina
generale dettata dall’art. 1445 cod. civ. per l’azione di
annullamento dei contratti), ma esso spiega rilevanza anche
nel caso in esame, sebbene la fattispecie non sia
immediatamente riconducibile alla previsione dell’art. 2652 n.
6 cod. civ..
Ed invero, l’azione di accertamento della comunione legale
presuppone un vizio del titolo in forza del quale il coniuge

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risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge

acquirente, pure con la manifestazione di adesione del coniuge
non acquirente, ha escluso il bene dalla comunione legale.
Pertanto,

rispetto ai terzi,

la sua posizione non è

equiparabile a quella di colui che sia privo del titolo di
acquisto,

secondo

quanto

sostiene,

invece,

la

parte

ricorrente, che impropriamente richiama la giurisprudenza
formatasi con riferimento all’art. 2653 n. l) cod. civ.
In casi quale quello di specie, infatti, non si è in presenza
di un’azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., alla
quale quest’ultima norma si riferisce e alla quale, per la
gran parte, si riferiscono pure i precedenti richiamati in
ricorso.
Quella spiegata dal coniuge non acquirente è azione di
accertamento negativo della natura personale del bene
acquistato, che comporta la rimozione (degli effetti) del
titolo di acquisto in proprietà esclusiva in capo al coniuge
unico intestatario, e postula, nel caso di acquisto del bene
dichiarato come effettuato con il prezzo del trasferimento di
beni personali del coniuge acquirente, la revoca della
confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è
ammessa dall’art. 2732 cod. civ., e, nel caso della
dichiarazione di destinazione del bene all’uso personale o
all’esercizio della professione del coniuge acquirente, la
verifica dell’effettiva destinazione del bene,
indipendentemente

da

indagine

ogni

sulla

sincerità

dell’intento manifestato (così, oltre a Cass. S.U. n. 22755/09

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cit., anche Cass. n. 1523/12). Coloro che abbiano acquistato
diritti dal coniuge unico intestatario sul bene da questi
acquistato come bene personale, nel rispetto del disposto
dell’ultimo comma dell’art. 179 cod. civ., non hanno
acquistato da soggetto privo di titolo di acquisto, ma da

In particolare, i creditori personali di uno dei coniugi, che
siano pignoranti o intervenuti nel processo esecutivo avente
ad oggetto un bene formalmente intestato soltanto al coniuge
esecutato, ed escluso, in forza di atto di acquisto cui abbia
partecipato l’altro coniuge ai sensi dell’art. 179, ult. co.,
cod. civ., dalla comunione legale, godono della tutela
dell’art. 2915, comma secondo, cod. civ. anche rispetto alla
domanda di accertamento della comunione legale avanzata dal
coniuge non acquirente.
La sentenza che conclude positivamente questo giudizio di
accertamento non può pregiudicare i loro diritti quando il
pignoramento del bene che ne forma oggetto risulta trascritto
in epoca precedente la trascrizione della domanda di
accertamento della comunione legale

o, come nel caso di

specie, in epoca precedente l’instaurazione del giudizio da
parte del coniuge non acquirente.
3.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come

soggetto proprietario in forza di titolo viziato.

da dispositivo, tenuto conto dell’attività difensiva spiegata
da ciascuna delle parti resistenti.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida

200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, a favore
di U.C.M.B. – UNICREDIT MANAGEMENT CREDIT BANK e di
Tecnoproject S.a.s. di Florindi A. & C., nonché nella somma
complessiva di C 4.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre
accessori come per legge, in favore di Teseo Finance s.r.1.,
e, per essa quale mandataria FBS S.p.a., rappresentata a sua
volta da FBS Gestioni S.p.a.
Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2013.

nella somma complessiva di E 3.200,00 ciascuno, di cui C

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