Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25865 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 07/07/2016, dep.15/12/2016),  n. 25865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28617/2014 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 96, presso

lo studio dell’avvocato DAVIDE CICCARONE, rapprestato e difeso

dall’avvocato MASSIMO DI MARCO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI COMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DEGLI AMMIRAGLI 114, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICA LORETI, rappresentato e difeso dagli avvocati

CHIARA PIATTI, MARIA ANTONIETTA MARCIANO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 765/2014 del TRIBUNALE di COMO, depositata il

23/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato MASSIMO DI MARCO, difensore del ricorrente, che si

riporta ai motivi;

udito l’Avvocato DOMENICO PORRARO, giusta delega allegata al verbale

dell’Avvocato MARCIANO, difensore del controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.D. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Como, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Como 17.4.2014 che ha rigettato l’appello a sentenza del GP sul presupposto che la stessa andava solo integrata; i verbali erano stati regolarmente notificati e le maggiorazioni correttamente applicate.

Parte ricorrente denunzia violazione di legge perchè la sentenza non andava solo integrata ma riformata con l’accoglimento dell’appello e le maggiorazioni non sono dovute.

La censura è infondata in quanto il giudice di appello poteva integrare la motivazione dopo aver premesso che le conclusioni erano esatte.

Quanto alle maggiorazioni, dopo un iniziale indirizzo in senso diverso (Cass. 16.2.2007 n. 3701) la successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22.10.2007 n. 22100 ex multis e, di recente Cass. 1.2.2016 n. 1884)) è nel senso della applicazione anche alla fattispecie della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all’esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto della L. n. 689 del 1981, art. 27, che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre.

Del resto Corte Cost. 14.7.1999 n. 308 – ord. – ha qualificato tale sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, decisione richiamata espressamente da Consiglio di Stato 4.12.2007.

In particolare i Giudici della Consulta hanno precisato trattarsi di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate, l’omogeneità dei termini di raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di trattamento rilevante ai sensi dell’art. 3 Cost., comma 1.

Il Consiglio di Stato, richiamando detta decisione, ha valorizzato il momento della esigibilità della sanzione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 800, di cui Euro 700 per compensi, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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