Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25865 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15144-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1590/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 66/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Asti in accoglimento del ricorso proposto da D.S. avverso avvisi di accertamenti relativi a rettifica imposte IRPEF ed IRAP per gli anni 2005-2007;

l’Ufficio Finanziario ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, introdotto dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, art. 37, comma 24; del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128, art. 2, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nel testo vigente fino al 2 settembre 2019;

il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.2. le doglianze dell’Agenzia, che lamenta che la CTR abbia dichiarato la nullità degli avvisi di accertamento in quanto intervenuti oltre il termine ordinario di decadenza per essi previsto, non potendo applicarsi la disciplina che prevede il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni che comportino l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, sono parzialmente fondate, nei limiti di cui appresso si dirà;

1.3. quanto alla questione del raddoppio dei termini di accertamento ai fini delle Imposte Dirette e dell’Imposta sul Valore Aggiunto, va menzionata la giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui “in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal gli D.P.R. n. 600 del 197, art. 43, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011″ (cfr. Cass. n. 11171/2016); “in tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nella versione applicabile “ratione temporis”, rileva unicamente la sussistenza dell’obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall’esito del relativo procedimento e nonostante l’eventuale prescrizione del reato, poichè ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, atteso il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario” (cfr. Cass. n. 9322/2017); “in tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per IVA, non integra un’ipotesi di proroga dei termini ordinari, trattandosi di fattispecie distinte disciplinate direttamente ed autonomamente dalla legge in relazione a presupposti diversi, costituiti dal riscontro di elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale (per i primi) e dalla sussistenza di violazioni tributarie per le quali, invece, tale obbligo di denuncia non sussiste (per i secondi)” (cfr. Cass. n. 10345/2017); “in tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per l’IRPEF e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica nè agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 nè agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015″ (cfr. Cass. nn. 26037/2016, 7501/2018);

1.4. la sentenza impugnata risulta in contrasto con l’principi sopra enunciati, laddove ha ritenuto che anche per gli avvisi di accertamento già notificati, prima delle intervenute modifiche del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, la denuncia penale idonea a far scattare il raddoppio dei termini deve essere presentata prima della scadenza prevista per l’accertamento, adempimento formalmente non previsto e sostanzialmente non necessario, essendo demandato al Giudice di merito il “mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’invio dell’azione penale” (cfr. Cass. nn. 20368/17, 11207/2017, 11080/2017, 9427/2017, 9322/2017, 11171/2016; n. 16679/2016);

1.5. pertanto, essendo pacifico che trattasi di avvisi di accertamento notificati prima del 2 settembre 2015 (e precisamente nell’anno 2014), la sentenza, ai fini IRPEF, contrasta con i principi di diritto suindicati (cfr. Cass. n. 20368/17, cit., Cass. 7501/2018 cit.) il motivo di ricorso è fondato, mentre è infondato per quanto riguarda l’IRAP, alla luce del principio per cui “non essendo l’IRAP un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del “raddoppio dei termini” di accertamento quale applicabile ratione temporis (cfr. Cass. nn. 20435/2017, 26311/2017, 23629/2017, 4775/2016);

2. conclusivamente, va accolto il ricorso, limitatamente alle imposte applicate ai fini IRPEF, e la sentenza cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, per l’esame delle questioni assorbite ed anche per la regolamentazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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