Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25865 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27962-2006 proposto da:

COMUNE DI PERUGIA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8,

presso l’avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARTASEGNA MARIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIMONT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DEI CAPRETTARI 70, presso l’avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALDINA RODOLFO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 04/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MARIO CARTASEGNA (che deposita

atti che autorizzano il Comune a stare in giudizio) che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato RODOLFO VALDINA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELIA DECISIONE

1. La controversia nasce dall’opposizione del Comune di Perugia a un decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Perugia il 18 febbraio 1994 a istanza di Unimont s.r.l., per il pagamento di somme dovute dall’ente, in forza di due contratti di appalto, quali corrispettivi dell’esecuzione dei lavori, e quali interessi da ritardo nel versamento di somme dovute. Il comune opponente sostenne in particolare, per quel che qui ancora rileva, che gli interessi sul saldo non erano dovuti prima del collaudo. Nel corso del giudizio di primo grado sollevò inoltre un’eccezione di compensazione del suo debito con il credito vantato per i danni subiti, e che dovevano ritenersi provati dal successivo collaudo.

Il Tribunale di Perugia, ritenuta fondata l’eccezione di compensazione per non essere stato il collaudo contestato da Unimont nelle forme di legge, revocò il decreto ingiuntivo.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza 4 aprile 2006, accogliendo il gravame della società, negò che il collaudo non contestato costituisse prova del danno lamentato dal comune appaltante. La corte respinse anche la difesa del comune, che sosteneva di non dover pagare interessi perchè le clausole del contratto escludevano l’esigibilità dei crediti dell’appaltatore fino al conseguimento da parte dell’ente appaltante della provvista finanziaria mediante erogazione dei mutui contratti allo scopo. A questo riguardo la corte osservò che l’eccezione sarebbe stata meritevole di considerazione “se solo il comune avesse dato un minimo di prova del ritardo a sè non imputabile nell’erogazione dei mutui”.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il comune per sei motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste la società in liquidazione con controricorso notificato il 22 novembre 2006.

3. I motivi secondo, quinto e sesto (formulati sotto le lettere B, E e F), per vizi di motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili. Infatti, poichè nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603). Tale puntuale sintesi manca nei motivi indicati.

4. Gli altri tre motivi, primo, terzo e quarto (sub A, C e D) cumulano denunce di violazioni di norme di diritto e di vizi di motivazione, e, sotto questo profilo, sono inammissibili. La formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve avvenire, infatti, in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi, e da ciò consegue che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati (Cass. 29 febbraio 2008 n. 5471; 11 aprile 2008 n. 9470; 23 luglio 2008 n. 20355). Peraltro, per l’ammissibilità delle questioni su vizi di motivazione mancherebbe in ogni caso la sintesi prescritta dall’art. 366 bis c.p.c., di cui s’è già detto. I motivi in questione saranno pertanto esaminati esclusivamente in relazione ai quesiti di diritto formulati per ciascuno di essi.

5. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 1062 del 1963, artt. 42 e 43, artt. 1243 e 2700 c.c. e art. 116 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che il collaudo dell’opera, in cui non avevano ottenuto riconoscimento precedenti riserve formulate dall’appaltatrice, poteva essere contestato da questa solo nelle forme indicate dal D.P.R. n. 1063 del 1962 cit., citati artt. 42 e 43, e che in mancanza di ciò le somme pretese dalla stazione appaltante a titolo di risarcimento danni in base al collaudo dovrebbero ritenersi non contestate.

5.1. Tralasciando ogni rilievo in ordine alla confusa formulazione del quesito (peraltro multiplo), che del resto riflette quella del motivo, con la sovrapposizione del tema delle riserve dell’appaltatrice a quello dei danni pretesi dalla stazione appaltante, è sufficiente qui richiamare la consolidata giurisprudenza della corte (25 febbraio 1998 n. 2068; 14 giugno 2000 n. 8091; 11 dicembre 2007 n. 25943), per la quale il certificato di collaudo, previsto dal R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 104, rappresenta null’altro che un giudizio che il tecnico, incaricato del collaudo dell’opera pubblica realizzata in esecuzione di contratto di appalto, esprime in rapporto all’obbligazione dedotta in contratto e alle regole dell’arte, e si risolve in un mero atto giuridico, contenente un accertamento tecnico di parte, che come tale non vincola l’appaltatore, e non può costituire per il giudice fonte obiettiva di accertamento della responsabilità dell’appaltatore per vizi e difformità dell’opera; nè poi si spiega nel ricorso quale sarebbe stato il concreto contenuto dell’atto di collaudo, che il giudice di merito avrebbe dovuto prendere in esame, sia pure criticamente. Infine, il principio di non contestazione, che ha a oggetto esclusivamente dei fatti puntualmente indicati (Cass. 2 maggio 2006 n. 10111), non può trovare applicazione quando si tratti di valutazioni, come nel caso di vizi dell’opera appaltata, o di accertamenti giuridici come la responsabilità per danni.

5.2. Dei quesiti formulati, pertanto, il primo merita una risposta negativa, mentre quello successivo, concernente la pretesa liquidità del credito risarcitorio, è assorbito dal giudizio negativo sulla prova dell’an debeatur, formulato dal giudice di merito e risultato immune da censure.

6. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., e artt. 112 e 126 c.p.c.. Si lamenta che, esaminando l’eccezione del comune basata su una clausola contrattuale – che subordinava il pagamento dei corrispettivi al conseguimento della provvista necessaria dalla cassa depositi e prestiti e che non era stata contestata dalla società appaltatrice – la corte d’appello abbia esteso l’accertamento al ritardo colpevole dell’amministrazione nel richiedere la provvista, punto non contestato dalla parte avversaria.

6.1. Il quesito formulato a questo riguardo non coglie puntualmente la ratio decidendi. Il giudice di merito ha addebitato all’ente di non aver dato la prova del ritardo nell’erogazione dei mutui, e questo punto non è stato censurato dal ricorrente, che deduce soltanto la mancata contestazione da parte dell’appaltatrice dell’imputabilità del ritardo alla stazione appaltante. E’ pur vero che il giudice di merito, nel rilevare la mancanza di prova del ritardo nell’erogazione dei mutui, da parte del comune, aggiunge: “a sè comune non imputabile”. Ma è altrettanto evidente che la questione dell’imputabilità del ritardo postulava il preventivo accertamento del ritardo in sè. La corte, in altre parole, ha escluso che fosse provato nella sua obiettività il ritardo nell’erogazione dei mutui, lasciando impregiudicata la questione ulteriore se il ritardo in questione, una volta provato, fosse imputabile o non al comune.

7. Con il quarto motivo si denuncia la violazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36, per il quale gli interessi legali sul saldo sono dovuti solo dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo. Questo era stato eseguito il 20 gennaio 1995, laddove il giudice di merito aveva fatto decorrere gli interessi dalla scadenza del termine di sei mesi, anche in mancanza collaudo.

7.1. Il motivo è infondato. Per consolidata giurisprudenza di questa corte, la L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 5 ha privato di ogni rilevanza il ritardo nell’inizio del collaudo, eliminando la possibilità di distinguere tra la violazione dell’obbligo di effettuare il collaudo nei termini e la violazione dell’obbligo di dar seguito agli adempimenti conseguenti alla sua conclusione nel rispetto delle scadenze previste dall’art. 36 del capitolato generale per le opere pubbliche. Esso, infatti, toglie ogni giustificazione al ritardo nel pagamento della rata di saldo, che deve essere corrisposta, nei limiti del dovuto, con gli interessi previsti dall’art. 36 cit. (Cass. 16 marzo 2007 n. 6303; 16 maggio 2008 n. 12451).

Al quesito, conseguentemente, deve darsi risposta negativa.

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 3.800,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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