Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25864 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 04/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22509-2015 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

GONDOLE, 35, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO GIANNETTI, che

lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1478/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda proposta da P.D. contro la Toro Assicurazioni s.p.a., condannò quest’ultima a corrispondere al primo la somma di Euro 21.006,53, oltre accessori, a titolo di indennizzo per i danni subiti in seguito all’incidente stradale in itinere occorsogli il (OMISSIS), sulla base della polizza infortuni stipulata in favore dei dipendenti dall’Istituto di credito presso cui lavorava.

La Corte di Appello di Roma, rigettata l’impugnazione proposta dall’attore in via principale, ha parzialmente accolto quella proposta dalla convenuta in via incidentale, riducendo l’importo dovuto da quest’ultima ad Euro 15.841,96 (con i medesimi accessori già liquidati dal primo giudice) e ponendo a carico del P. le spese del giudizio di primo grado e di consulenza tecnica, oltre a quelle del giudizio di appello.

Propone ricorso per cassazione P.D. sulla base di sette motivi, al quale non risponde l’intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo (“Falsa applicazione ex art. 360, n. 3 in relazione all’art. 342 c.p.c. Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 nell’applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale per la valutazione dei danni da infortunio stradale. Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, n. 3 del contratto assicurativo polizza n. (OMISSIS) in merito alla misura dell’indennizzo”) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il motivo di appello con cui il P. aveva contestato la liquidazione dell’indennizzo da parte del giudice di primo grado, sul rilievo che la stessa sarebbe stata indebitamente operata in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale anzichè delle tabelle Inail.

1.1. Il motivo è inammissibile per diverse ragioni.

In primo luogo esso difetta di autosufficienza in quanto il ricorrente non ha trascritto il motivo di appello al fine di consentire a questa Corte di valutarne la dedotta specificità sulla base del solo contenuto del ricorso, con ciò violando il consolidato orientamento secondo cui, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (cfr., da ultimo, Cass. 11/04/2017, n.9274 e Cass. 5 luglio 2017, n. 16506; in precedenza v. Cass.5/11/2015, n.25621; Cass. 16/10/2007, n.21621; Cass. 20/09/2006, n. 20405).

In secondo luogo, il motivo in esame, nella parte in cui deduce falsa applicazione di una norma processuale (l’art. 342 c.p.c.), erroneamente sussume il vizio denunciato nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 (la quale si riferisce alle violazioni di norme sostanziali, che danno luogo ad errores in iudicando), anzichè nella fattispecie di cui al n. 4 del medesimo articolo (che riguarda invece le violazioni di norme processuali: errores in procedendo), senza evocare l’effetto di nullità del procedimento e della sentenza scaturente da tali violazioni. Deve pertanto trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, pur non essendo indispensabile la formale ed esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 è peraltro necessario, ai fini dell’ammissibilità del motivo, che esso rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dal vizio denunciato, dovendosi reputare inammissibile il gravame che si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. U, 24/07/2013, n.17931; v. anche Cass. 17/09/2013, n.21165, e, più recentemente, Cass. 28/09/2015, n. 19124).

In terzo luogo, infine, il motivo in esame, nella parte in cui sempre evocando l’art. 360 c.p.c., n. 3 – deduce l’erronea applicazione delle tabelle in uso presso il tribunale e l’erronea liquidazione dell’indennizzo assicurativo, per un verso omette di indicare le norme sostanziali che sarebbero state violate (con ciò violando la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, la quale trova fondamento nei principi di tassatività e specificità che regolano la formulazione tecnica dei motivi di ricorso per cassazione); per altro verso censura la violazione o falsa applicazione del contratto assicurativo, con ciò tendendo inammissibilmente a suscitare il sindacato della Corte di Cassazione sull’eventuale violazione di clausole contrattuali, le quali non rientrano nel novero delle “norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro”, previste dall’invocato art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Il secondo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 3 in relazione al mancato riconoscimento dell’attività stragiudiziale e violazione o falsa applicazione degli artt. 1123 e 1127 c.c. in relazione alla prefata norma n. 3”) censura la sentenza impugnata nella parte in cui, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato il capo di domanda concernente la condanna della società assicurativa al rimborso delle spese sostenute dal danneggiato in sede stragiudiziale.

Il ricorrente deduce che, in ragione dell’iniziale inadempimento della società assicurativa (la quale, prima di formulare un’offerta, aveva contestato sia nell’an che nel quantum il suo diritto all’indennizzo), l’attività di assistenza stragiudiziale, debitamente provata nella sua entità, si era rivelata utile e necessaria e le relative spese dovevano, dunque, essere debitamente risarcite.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha fondato la pronuncia di rigetto del capo di domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese per l’attività stragiudiziale su due rationes decidendi.

In primo luogo ha ritenuto che il fondamento della risarcibilità di dette spese, quale specifica voce di danno emergente conseguente all’illecito, va rinvenuto nel principio di integralità del risarcimento del danno, il quale non è invocabile nell’ipotesi in cui sia stata esercitata, non già un’azione risarcitoria, ma un’azione di adempimento contrattuale, giacchè quest’ultima tende ad ottenere la condanna all’esecuzione della prestazione (nella specie, indennizzo assicurativo) dedotta nel contratto rimasto inadempiuto.

In secondo luogo ha ritenuto che, nel caso di specie, poichè il contratto prevedeva un informale procedimento di perizia contrattuale volto alla definizione stragiudiziale delle eventuali controversie sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni, il ricorso all’assistenza legale stragiudiziale era assolutamente ingiustificato e la predetta assistenza era totalmente inutile.

Le doglianze formulate dal ricorrente con il motivo in esame si riferiscono unicamente alla seconda delle due rationes decidendi non anche alla prima.

Con esse infatti si censura soltanto il giudizio di inutilità e di ingiustificatezza del ricorso all’assistenza stragiudiziale, ma nessuna precisa obiezione, al di là di critiche generiche ed aspecifiche, si propone al formulato giudizio di inoperatività del diritto al rimborso delle spese sostenute in tale sede allorchè sia proposta in giudizio domanda di adempimento contrattuale.

Trova dunque applicazione il principio di diritto, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui, ove la decisione impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggerla, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., Sez. U, 29/03/2013, n.7931; Cass. 11/02/2011, n. 3386; Cass. 04/03/2016, n. 4293).

3. Il terzo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 3 in relazione agli artt. 1218,1224,1882 e 1919 c.c.. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 3 in relazione all’art. 2043 c.c. ed omessa applicazione degli artt. 1218 c.c. e segg.”) censura la statuizione di rigetto della domanda avente ad oggetto il riconoscimento del c.d. “lucro cessante”.

Il ricorrente deduce che, in ragione della natura di “debito di valore” dell’obbligazione indennitaria, la società assicurativa, nel solco dell’insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1712 del 1995, avrebbe dovuto risarcirgli il danno derivante dal ritardo nel pagamento della somma cui aveva diritto, consistente nel mancato godimento delle utilità che da essa avrebbe conseguito.

3.1. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto invoca l’applicazione di principi che sono stati debitamente osservati dal giudice del merito.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nelle obbligazioni aventi natura di debito di valore – tra cui rientrano quelle risarcitorie e quelle indennitarie – la somma spettante al creditore deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell’illecito al momento della liquidazione giudiziale, salvo che non venga liquidata in moneta attuale; al creditore spetta inoltre il risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento della somma predetta, consistente nel mancato godimento delle utilità che da essa avrebbe conseguito, il quale può essere liquidato attraverso la corresponsione degli interessi compensativi ad un saggio equitativamente individuato dal giudice ed eventualmente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. U 17/02/1995, n. 1712; successivamente v., in particolare, Cass. 18/07/2011, n. 15709 e Cass. 17/09/2015, n. 18243). Dal momento della liquidazione giudiziale (momento in cui, con la pubblicazione della sentenza, l’obbligazione si converte in debito di valuta) non è più dovuta la rivalutazione monetaria, ma trova applicazione l’art. 1224 c.c., comma 1, sicchè sulla somma ormai definitivamente liquidata, non più soggetta a rivalutazione, spettano gli interessi moratori (di norma al tasso legale) sino al momento dell’effettivo pagamento.

La corresponsione degli interessi compensativi sino al momento della liquidazione giudiziale trova, dunque, fondamento, non già nell’operatività di una regola di cumulo automatico tra rivalutazione e interessi (analoga a quella che si rinviene, ad es., nei crediti di lavoro: art. 429 c.p.c., u.c.), ma nell’esigenza di risarcire al creditore il danno (c.d. lucro cessante finanziario) che si presume essergli derivato dalla circostanza di non avere potuto disporre tempestivamente della somma medesima e di non averla potuta dunque impiegare in maniera remunerativa.

Nella vicenda in esame, come correttamente osservato dalla Corte di Appello, il giudice di primo grado ha condannato la società assicurativa a corrispondere a P.D. sia la rivalutazione monetaria, con decorrenza dal momento del sinistro, sia gli interessi, da calcolarsi sulla somma capitale annualmente rivalutata; entrambi, inoltre, sono stati riconosciuti non solo con riguardo al periodo intercorrente tra il sinistro e la pubblicazione della sentenza (momento di conversione del debito di valore in debito di valuta) ma anche con riguardo al periodo successivo e sino al momento dell’effettivo pagamento. Il diritto al risarcimento del lucro cessante finanziario è stato dunque giudizialmente soddisfatto ad abundantiam, sicchè deve dichiararsi inammissibile la censura per cassazione fondata sul mancato soddisfacimento di tale diritto.

4. Il quarto motivo (“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 5 in relazione alla polizza e al fascicolo di parte”) contesta le deduzioni formulate dalla società assicurativa con il primo motivo dell’appello incidentale, con cui era stata censurata la sentenza di primo grado per avere (parzialmente) accolto la domanda del danneggiato sebbene egli non avesse prodotto l’originale della polizza assicurativa.

5. Questo motivo va esaminato congiuntamente al sesto (“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 5 in relazione alla documentazione medica e ai documenti. Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, n. 3 del contratto assicurativo polizza n. (OMISSIS) in merito alla misura dell’indennizzo”) il quale contesta le deduzioni formulate dalla società assicurativa con il terzo motivo dell’appello incidentale, con cui era stata censurata la sentenza di primo grado per avere liquidato l’importo relativo a 12 giorni di diaria per inabilità totale, sebbene la consulenza tecnica espletata non avesse fornito alcuna indicazione al riguardo.

5.1. Entrambi i motivi – a prescindere dalla loro formulazione che, per un verso, indebitamente invoca l’art. 360 c.p.c., n. 5 senza fare riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo e controverso; per altro verso, altrettanto indebitamente, torna ad invocare un sindacato di legittimità sulla violazione di clausole contrattuali – sono infatti inammissibili per difetto di interesse, atteso che tanto il motivo di appello incidentale fondato sulla mancata produzione dell’originale di polizza quanto quello fondato sull’erroneità della liquidazione della diaria per inabilità totale sono stati rigettati dalla Corte territoriale.

6. Il quinto motivo (“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 5 in relazione alla documentazione medica ed ai documenti allegati nei rispettivi fascicoli. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 3 in relazione all’art. 2719 c.c. e art. 116 c.p.c.”) censura la statuizione con cui la Corte di Appello, in accoglimento dell’appello incidentale proposto sul punto dalla società assicurativa, ha escluso il diritto al rimborso delle spese mediche, già riconosciute dal tribunale nella misura di Euro 5.164,57, riducendo proporzionalmente l’importo complessivo dovuto a P.D..

6.1. Anche questo motivo è inammissibile.

La Corte di Appello ha fondato la sua statuizione sul rilievo della mancata esibizione in giudizio, da parte dell’attore, degli originali delle fatture comprovanti le spese mediche, sebbene la stessa fosse stata sollecitata dalla convenuta. Da questa circostanza la Corte territoriale, pur mostrando consapevolezza del disposto contenuto nell’art. 2719 c.c. (che attribuisce alla copie fotografiche di scritture la medesima efficacia probatoria delle autentiche) ha tratto la presunzione che il danneggiato avesse già conseguito il relativo ristoro per altra via (ad es. mediante indennizzo del proprio ente previdenziale o risarcimento da parte del responsabile del sinistro stradale).

Questa statuizione viene censurata dal ricorrente, da un lato, sul rilievo che “i documenti a corredo della citazione prima, e tutto il fascicolo del primo grado, poi” erano stati “regolarmente depositati”; dall’altro lato, sul presupposto che dalla relazione del medico fiduciario della società convenuta (rinvenibile nel fascicolo processuale di quest’ultima come allegato n. 3) sarebbe emerso che quel medico aveva debitamente ricevuto gli originali delle fatture.

La doglianza è inammissibile per due ordini di ragioni.

In primo luogo l’affermazione secondo cui i documenti sarebbero stati regolarmente depositati difetta di specificità e di autosufficienza, in quanto non solo non viene indicata la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte essi sarebbero rinvenibili (Cass. 24/10/2014, n. 22607; Cass. 25/05/2007, n. 12239) ma neppure viene precisato se si tratta degli originali o delle copie delle fatture di spesa e tale mancata precisazione non consente al giudice di legittimità di comprendere, in applicazione dei criteri sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 24/07/2013, n. 17931), se la censura debba essere esattamente sussunta nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (per omessa valutazione dei documenti in originale) o in quella del n. 3 medesimo articolo (per violazione dell’art. 2719 c.c. sul valore probatorio delle copie fotografiche).

In secondo luogo, il rilievo secondo cui dalla relazione del medico fiduciario della società assicurativa dovrebbe inferirsi l’avvenuta ricezione da parte sua degli originali delle fatture, attiene a profili di fatto, in quanto contrappone un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali a quello compiuto dalla Corte di appello, la quale dall’omessa produzione in giudizio degli originali delle fatture comprovanti le spese mediche ha tratto il motivato convincimento che il pregiudizio correlato a tali spese non fosse stato provato. Sotto questo specifico profilo, la doglianza in esame tende dunque inammissibilmente a suscitare dal giudice di legittimità un nuovo e diverso apprezzamento di merito in contrapposizione a quello insindacabilmente formulato dal giudice di appello.

7. Il settimo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 5 in relazione ai documenti prodotti in atti. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 3 in relazione agli artt. 1206,1208,1209 e 1182 c.c. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 3 in relazione all’art. 91 c.p.c.”) censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento dell’impugnazione incidentale proposta sul punto dalla società assicurativa, ha riformato la statuizione di condanna della convenuta alle spese del giudizio di primo grado e di CTU, ponendo le stesse a carico dell’attore, unitamente a quelle del grado di appello.

7.1. Anche quest’ultimo motivo è inammissibile.

La Corte di Appello, movendo dalla ricognizione della circostanza che il P. aveva inizialmente richiesto la somma di 49.500 Euro mentre la società assicurativa gli aveva offerto la somma di 18.427,08 Euro, ha escluso che all’esito del giudizio fosse configurabile la soccombenza della convenuta (che era stata condannata al pagamento dell’inferiore importo di 15.841,96 Euro) e ha posto le spese a carico dell’attore in applicazione del principio di causalità, per aver dato causa alla lite con una pretesa sproporzionata in relazione all’entità delle lesioni subite e per non avere accettato la più che adeguata offerta rivoltagli.

Questa statuizione non è sindacabile in sede di legittimità, atteso che, secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito non solo la valutazione dell’opportunità di compensare parzialmente o per intero le spese del giudizio (nell’ipotesi di soccombenza reciproca e in quella di concorso di altre ragioni giustificative alla stregua della formulazione dell’art. 92 c.c., comma 2, applicabile ratione temporis) ma anche la decisione di porre le stesse a carico di una delle parti (nell’ipotesi in cui essa risulti totalmente o parzialmente soccombente), trovando tale potere discrezionale il suo unico limite nell’impossibilità di condannare, in tutto o in parte, al pagamento delle spese la parte che sia risultata totalmente vittoriosa (tra le più recenti, Cass. 31/03/2017, n. 8421; Cass. 20/03/2017, n. 7146; Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass. 02/07/2007, n. 14964; cass. 04/06/2007, n. 12963).

8. In definitiva, il ricorso proposto da P.D. va dichiarato inammissibile.

9. La mancata difesa dell’intimata esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

10. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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