Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25864 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25864 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 4731-2008 proposto da:
HENKEL ITALIA S.P.A. 001009606008 (nuova denominazione
di HENKEL S.P.A. in persona del Presidente del
Consiglio d’Amministrazione e Consigliere Delegato
Dott. VINCENZO VITELLI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio
2013
1866

dell’avvocato PALLADINO LUCIANO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DAVERIO FABRIZIO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 18/11/2013

DAL PANE FABRIZIO DLPFRZ47C29D704C, DAL PANE ANNA
MARIA DLPNMR5OR64Z600Q, domiciliati ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dagli avvocati RONDININI
FLAVIO, BONTEMPI PAOLO giusta delega in atti;

nonchè contro

FOSFOTECNA S.R.L. IN LIQUUIDAZIONE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 174/2007 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 07/02/2007, R.G.N. 9/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

10/10/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato LUCIANO PALLADINO;
udito l’Avvocato FLAVIO RONDANINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

2

– controricorrenti –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 7 febbraio

2007, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello
proposto da Henkel S.p.a. nei confronti di Fabrizio e Anna
Maria Dal Pane avverso la sentenza del 21 novembre 2000 del

Con la sentenza appellata era stata dichiarata improcedibile
l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Henkel
S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo notificato alla stessa
opponente, nonché alla Fosfotecna s.r.1., ad istanza di
Fabrizio e Anna Maria Dal Pane, con cui era stato intimato il
pagamento della somma di lire 32.157.616, oltre accessori. Il
Tribunale aveva ritenuto che, trattandosi di causa relativa a
contratto di locazione, l’opposizione ex art. 645 cod. proc.
civ. avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso (ai sensi
dell’art. 447 bis cod. proc. civ.), da depositarsi nel termine
di giorni quaranta dalla data di notificazione del decreto
ingiuntivo; poiché nel caso di specie, invece, l’opponente
aveva introdotto il giudizio con citazione, costituendosi dopo
quarantotto giorno dalla notificazione del decreto, vi era
stata la dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione;
con condanna dell’opponente alla rifusione delle spese
processuali sia nei confronti dei Dal Pane che nei confronti
della Fosfotecna s.r.1., che la Henkel S.p.a. aveva chiamato
in giudizio, proponendo nei suoi confronti subordinata domanda
di manleva per quanto eventualmente dovuto in ragione della

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Tribunale di Bologna.

domanda dei ricorrenti e di risarcimento dei danni ad essa
opponente causati.
1.1.-

La

Corte

d’Appello

di

Bologna

ha

ribadito

l’applicabilità del rito speciale, affermata dal primo
giudice, così come la tardività della costituzione nel

9 febbraio 1999, dopo quarantotto giorni dalla notificazione
del decreto ingiuntivo (che ha ritenuto provata nella data del
23 dicembre 1998). Ha perciò confermato la sentenza del
Tribunale, con condanna dell’appellante al pagamento delle
spese del grado in favore dei Dal Pane.
2.-

Avverso questa sentenza HENKEL ITALIA S.P.A. (nuova

denominazione di HENKEL S.P.A.) propone ricorso affidato a
quattro motivi.
Fabrizio Dal Pane e Anna Maria Dal Pane resistono con
controricorso.
La Fosfotecna s.r.l. in liquidazione non svolge attività
difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-

In primo luogo, in rito, va rilevato che il ricorso è

soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime
dell’art. 366

bis

c.p.c. (inserito dall’art. 6 del decreto

legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, ed abrogato dall’art. 47,
comma 1, lett. d, della legge 18 giugno 2009 n. 69),
applicabile in considerazione della data di pubblicazione
della sentenza impugnata

(7 febbraio 2007).

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giudizio di opposizione da parte dell’opponente, compiuta, il

Inoltre, nel merito, va premesso che il ricorso non pone
affatto in discussione l’orientamento, seguito dai giudici di
merito, per il quale l’opposizione ad un decreto ingiuntivo
emesso per un credito relativo ad un rapporto di locazione
deve essere proposta con ricorso depositato entro il termine

introdotto con citazione, l’opposizione può essere considerata
tempestiva

soltanto

se

costituzione

la

in

giudizio

dell’opponente, con l’iscrizione a ruolo ed il deposito nella
cancelleria dell’atto di citazione, intervenga nel termine di
quaranta giorni dalla notificazione del decreto (cfr. Cass. n.
8014/09, n. 797/13). Piuttosto è dibattuto che, nel caso di
specie, col ricorso per decreto ingiuntivo fosse stata
introdotta una causa in materia di locazione (o soltanto in
materia di locazione) e che siano effettivamente trascorsi più
di quaranta giorni tra la data di notificazione del decreto
ingiuntivo e la data di iscrizione a ruolo del giudizio di
opposizione, introdotto dalla Henkel S.p.a. con citazione.
2.-

Ed, infatti, col primo motivo di ricorso si deduce il

vizio di motivazione,

nonché

la violazione o falsa

applicazione degli artt. 1381 cod. civ., 40 e 645 cod. proc.
civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., al fine
di sostenere che col ricorso per decreto ingiuntivo sarebbero
stati invocati titoli fondati sia su un rapporto di locazione
sia su un diverso rapporto, con la conseguente inapplicabilità

del rito speciale in materia locatizia. In particolare,

5

dell’art. 641 cod. proc. civ. e, qualora sia erroneamente

secondo la ricorrente, i Dal Pane, nel proporre il ricorso per
decreto ingiuntivo, avrebbero avanzato nei suoi confronti una
domanda fondata, non sul contratto di locazione (che era stato
stipulato tra i predetti e la Fosfotecna s.r.1.), bensì
sull’art. 1381 cod. civ., quale promessa del fatto del terzo

della Henkel S.p.a. risultante da dichiarazione da questa
sottoscritta in data 8 settembre 1997), o comunque anche una
domanda che trovava titolo (oltre che nel rapporto locatizio)
nella norma appena citata. Pertanto, ai sensi dell’art. 40,
comma terzo, cod. proc. civ., trattandosi di connessione di
cause, per la proposizione del giudizio di opposizione ex art.
645 cod. proc. civ. si sarebbe dovuta dare la prevalenza al
rito ordinario rispetto al rito speciale.
2.1.- Il motivo non merita di essere accolto.

Esso ripropone la medesima censura già svolta dinanzi al
giudice d’appello, fondata su quegli stessi argomenti che la
Corte territoriale ha disatteso.
La Corte d’Appello ha interpretato la domanda contenuta nel
ricorso per ingiunzione come basata esclusivamente sul
contratto di locazione, così svolgendo il compito di
individuazione del contenuto e della portata della domanda
riservato al giudice di merito.
In particolare, il riferimento alla norma dell’art. 1381 cod.
civ., contenuto nella parte finale del ricorso per decreto

ingiuntivo, sul

quale tanto insiste la ricorrente, è stato

e/o di garanzia (in forza di un impegno a liberare i locali

inteso dai giudici di merito, non come relativo ad una
autonoma

causa petendi

posta a fondamento di una distinta

domanda avanzata in sede monitoria nei confronti di Henkel
S.p.a., in aggiunta, o comunque separatamente, da quella
avanzata nei confronti di Fosfotecna s.r.1., basata invece sul
contratto di locazione stipulato tra quest’ultima, quale
conduttrice, ed i Dal Pane, quali locatori. Piuttosto, è stato
inteso come volto a supportare la domanda di pagamento dei
canoni (che i ricorrenti assumevano dovuti a titolo di
indennità di occupazione ai sensi dell’art. 1591 cod. civ.,
per il ritardo nella restituzione dell’immobile locato)
direttamente rivolta sia alla Fosfotecna che alla Henkel, in
forza di un coinvolgimento diretto di quest’ultima nel
rapporto di locazione: soltanto a riscontro di siffatto
coinvolgimento sarebbe stato menzionato l’impegno (a liberare
interamente i locali) assunto dalla Henkel ai sensi dell’art.
1381 cod. civ.. D’altronde, che anche la posizione di Henkel
dovesse essere ricondotta, nella prospettiva dei ricorrenti
per decreto ingiuntivo, al rapporto di locazione in essere con
la Fosfotecna, è presupposto dalla Corte d’Appello laddove dà
atto che, secondo lo stesso ricorso (poi accolto dal Pretore
di Bologna), la Fosfotecna «era confluita nella Henkel s.p.a.
assieme ad altre»,

così succedendo nei rapporti preesistenti,

quindi anche nel contratto di locazione per cui è causa.
Risulta pertanto che i giudici di merito hanno interpretato la
domanda avanzata col ricorso per ingiunzione come fondata

7

esclusivamente sul contratto di locazione, sia nei confronti
.

di Fosfotecna che nei confronti di Henkel.
2.2.-

Quanto sopra comporta l’inammissibilità del motivo,

sotto diversi profili.
Esso è inammissibile per la parte in cui denuncia l’errore del

contrattuale a lui riservata.
L’interpretazione della domanda giudiziale, infatti, integra
un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di
merito, incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la
Corte di cassazione è abilitata all’espletamento di indagini
dirette al riguardo soltanto allorché il giudice di merito
abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda, ma non
se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo
convincimento in ordine all’esito dell’indagine (cfr., tra più
recenti, Cass. n. 5876/11, n. 7932/12).
Il motivo è altresì inammissibile per la parte in cui denuncia
il vizio motivazionale, sia perché non indica quali sarebbero
stati i criteri di ermeneutica contrattuale violati dalla
Corte d’Appello nell’attività di interpretazione della
domanda, sia perché la denuncia del vizio di motivazione ex
art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non è assistita dalla
formulazione del c.d. quesito di fatto di cui all’art. 366 bis
cod. proc. civ.
I quesiti formulati alla pag. 33 del ricorso
.

(<> e che questo dato non risulta smentito da altri
elementi, che l’opponente avrebbe avuto l’onere di addurre al
fine di dimostrare la tempestività della proposta opposizione.
Secondo la ricorrente, l’acquisizione processuale valutata dal
giudice sarebbe stata compiuta in violazione del disposto
degli artt. 167 e 184 cod. proc. civ., poiché il documento
comprovante la notifica sarebbe stato prodotto dai Dal Pane
oltre i termini fissati, a pena di decadenza, da quest’ultima
norma (nel testo applicabile ratione temporis); la conseguenza
sarebbe che la Corte territoriale non avrebbe potuto tenere in
conto tale risultanza, essendo peraltro illeggibile il
contenuto del documento tardivamente prodotto; in mancanza
della prova della notificazione del decreto ingiuntivo, la
stessa si sarebbe dovuta reputare inesistente; comunque,
sarebbe rimasto non assolto l’onere gravante sugli opposti di
dimostrare la tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
3.1.- Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere della

10

dal timbro apposto sulla busta contenente l’atto dell’ufficio

prova del rispetto del termine di quaranta giorni per proporre
l’opposizione grava sull’opponente, e non sull’opposto;
conseguentemente, la mancata produzione della copia notificata
del decreto ingiuntivo spiega rilievo ai fini della
declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, per

cod. proc. civ., sotto il profilo dell’inottemperanza da parte
dell’opponente dell’onere di fornire la prova del rispetto di
detto termine, sempre che la prova stessa non sia evincibile
dai documenti prodotti dalla controparte e comunque acquisiti
al processo (così, da ultimo, Cass. n. 16540/09; ma cfr. già
Cass. n. 1920/93, n. 24048/04).
Nel caso di specie, come detto, la prova della notificazione
del decreto ingiuntivo è stata data dagli opposti e sulla base
di questa il giudice ha ritenuto tardiva la proposizione
dell’opposizione in quanto compiuta oltre il termine dell’art.
641 cod. proc. civ.
Se anche si volesse ritenere fondata la censura di
inammissibilità della produzione documentale compiuta dagli
opposti, alla stregua di quanto dedotto dalla ricorrente, la
mancanza di prova non ridonderebbe a favore di quest’ultima,
in ragione della regola di riparto dell’onere della prova
sopra enunciata.
La Henkel S.p.a., proponendo l’opposizione avverso il decreto
ingiuntivo, senza lamentare con questa alcuna omissione,
tardività od irregolarità della relativa notificazione, era

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inosservanza del termine di decadenza fissato dall’art. 641

gravata dell’onere di fornire la prova della data di questa
notificazione, onde dimostrare il rispetto del termine
dell’art. 641 cod. proc. civ.
In conclusione, il secondo motivo va rigettato.
4.-

Col terzo motivo si deduce

«omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo
per il giudizio debitamente prospettato da Henkel. Articolo
360 n. 5 c.p.c.>>,

in riferimento alla sussistenza di un

rapporto di locazione tra i signori Dal Pane e la Henkel.
Col quarto motivo si deduce identica doglianza, con la
denuncia perciò del vizio di motivazione, sulla domanda svolta
da

Henkel

nei

confronti

di

Fosfotecna,

malgrado

l’illustrazione del motivo di ricorso appaia riferita al vizio
di omessa pronuncia su tale domanda subordinata.
Orbene, anche a voler prescindere dalla riconducibilità di
tale ultimo vizio al disposto del n. 4 dell’art. 360, comma
primo, cod. proc. civ. piuttosto che a quello, indicato in
ricorso, del n. 5 della stessa norma, sia il terzo che il
quarto motivo di ricorso risultano formulati in violazione
dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile, come detto,
ratione temporis.
Essi mancano completamente del quesito di diritto, nonché del
quesito c.d. di fatto di cui al secondo inciso di tale norma.
Quanto a quest’ultimo, non si rinviene, né in calce né in
altra parte dell’illustrazione dei motivi, il momento di
sintesi, o c.d. quesito di fatto, richiesto dalla norma, così

12

b

i.

come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, che
qui si ribadisce (cfr. Cass. S.U. n. 20603/07, secondo cui, in
tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione
avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore
del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo
l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel
caso previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere,
un momento di sintesi -omologo del quesito di diritto- che ne
circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità; nello stesso senso, tra
le altre, Cass. n. 24255/11).
I motivi terzo e quarto sono perciò inammissibili.
4.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come
da dispositivo.
Per questi motivi

13

p

h

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al

› pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che
liquida, in favore dei resistenti, nella somma di C 2.800,00,
di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2013.

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