Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25864 del 15/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 07/07/2016, dep.15/12/2016),  n. 25864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28232/2014 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che la rappresenta

e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG IMPERIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 46/2014 del TRIBUNALE di IMPERIA del

31/03/2014, depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato LORENZO SPALLINA, difensore del ricorrente, che si

riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.C. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro la Prefettura UTG di Imperia, che deposita atto di costituzione, avverso la sentenza del tribunale di Imperia del 2.4.2014 che ha rigettato il suo appello a sentenza del GP, con condanna alle spese sul presupposto che i motivi di appello, riferiti alla illegittimità costituzionale dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, ed alla modifica della contestazione da mancata comunicazione dei dati a quella della giustificazione generica, erano infondati.

Parte ricorrente denunzia: 1) omesso esame circa la pendenza dell’impugnazione del verbale relativo alla sanzione principale; nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 c.p.c., per essere stata trascurata una espressa eccezione di parte sulla necessità di inoltro della raccomandata; 2) violazione degli artt. 203 e 204 C.d.S.; 3) violazione dell’art. 126 C.d.S., comma 2.

Le censure, come proposte, non meritano accoglimento essendo sostanzialmente nuove rispetto ai due riferiti motivi di appello sui quali la sentenza ha dato sufficiente e logica risposta rilevando che la C. aveva inviato una comunicazione alla polizia stradale di Imperia formulando una contestazione di giustificazione generica ma in realtà tra le due situazioni non v’era concreta differenza in quanto la raccomandata non conteneva i dati del responsabile della violazione.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di idonee difese di controparte in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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