Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25864 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30908/2018 r.g. proposto da:

K.F., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Maria

Pia Rizzo, con cui elettivamente domicilia in Padova, Bagnoli di

sopra Via V. Emanuele n. 106, presso la struttura “Città solare”.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro

tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex lege,

dall’Avvocatura

Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata in

data 2.5.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia – decidendo sull’appello proposto da K.F. avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Padova di diniego della reclamata protezione internazione ed umanitaria – ha confermato il provvedimento impugnato, rigettando pertanto il gravame così proposto.

La corte del merito ha ritenuto che non fossero rinvenibili nel racconto del richiedente gli estremi di una persecuzione tale da legittimare la richiesta di protezione internazionale, in quanto la minaccia proveniva da un familiare e non era stata dimostrata la richiesta di tutela statale da parte del ricorrente; ha comunque ritenuto non credibile e contraddittorio il racconto della vicenda personale del richiedente, la cui versione innanzi all’autorità giudiziaria collideva con quanto dichiarato dallo stesso richiedente nella dichiarazione scritta del 21 luglio 2015, ove quest’ultimo aveva confessato che le ragioni sottese alla sua decisione di espatriare erano di natura strettamente economica. La corte territoriale ha inoltre evidenziato, quanto alla reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, che il ricorrente proveniva dalla regione del Kayes ove non si registrava una situazione di conflittualità e violenza generalizzata (a differenza delle regioni del nord del Mali) e che nel giugno del 2015 era stato raggiunto un accordo di pace che aveva stabilizzato una situazione di relativa tranquillità in tutto il territorio dello stato africano. Il giudice del gravame ha inoltre ritenuto che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria in ragione dell’affermata non attendibilità del racconto del ricorrente e dell’irrilevanza dell’allegata circostanza dell’inserimento del richiedente nel contesto sociale italiano.

2. La sentenza, pubblicata il 2.5.2018, è stata impugnata da K.F. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge in relazione all’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, stante il suo mancato recepimento in seno all’ordinamento giuridico italiano e la conseguente impossibilità per il giudice nazionale di negare la reclamata protezione internazionale solamente per il fatto che il richiedente potrebbe rifugiarsi in zone meno belligeranti del paese di provenienza. Osserva inoltre il ricorrente che, secondo le più recenti notizie ufficiali, l’intero territorio del Mali è interessato da una situazione di pericolo e di violenza generalizzata.

2. Con il secondo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e conseguentemente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Denuncia come risalenti e dunque non attendibili le informazioni in base alle quali la corte di merito aveva maturato il convincimento in ordine alla situazione di non conflittualità nelle regioni del sud del Mali, informazioni che erano state anche smentite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 5, comma, TUI, per l’omesso riconoscimento del livello di integrazione in Italia del richiedente e della conseguente situazione di vulnerabilità di quest’ultimo in relazione alla situazione del paese di provenienza, e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa valutazione di una prova decisiva. Si evidenzia l’erroneità della decisione impugnata nella mancata considerazione, da un lato, della situazione di pericolosità del paese di provenienza per il riconoscimento della protezione umanitaria e, dall’altro, della situazione di inserimento sociale del richiedente nel paese di approdo e dunque si denuncia anche l’omesso esame della documentazione allegata per dimostrare l’inserimento lavorativo del richiedente.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Già il primo motivo è inammissibile in quanto la censura non coglie la ratio decidendi della motivazione impugnata laddove la stessa correttamente evidenzia che, nel sud del Mali, non si registra una situazione di diffusa conflittualità, di talchè non è comprensibile la necessità di uno spostamento del richiedente in altra regione del Mali qualora fosse rimpatriato. Nel resto, le censure mosse dal ricorrente si compongono di inammissibili richieste di rivalutazione nel merito della decisione impugnata in ordine alla situazione di pericolosità interna del Mali, profilo sul quale la corte territoriale ha adeguatamente motivato con argomentazioni scevre da criticità ovvero aporie motivazionali.

4.2 Il giudizio di inammissibilità delle censure va ripetuto anche per il secondo motivo ove si contesta, ancora una volta, la valutazione di merito della corte distrettuale in ordine alla situazione di conflittualità interna attraverso una irricevibile richiesta di rilettura innanzi alla Corte di legittimità delle fonti informative di matrice internazionale.

4.3 Il terzo motivo di doglianza è costituito invero da generici richiami ai principi (anche di matrice giurisprudenziale) che regolano la materia della protezione umanitaria e dalla richiesta – anch’essa irricevibile – di rivalutazione nel merito delle circostanze fattuali già correttamente scrutinate dai giudici del merito. Si aggiunga – per completare il giudizio di inammissibilità della censura – che la parte ricorrente denuncia erroneamente, sotto l’egida formale dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omesso esame di una prova decisiva e non già di un fatto storico, decisivo ai fini del decidere.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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