Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25863 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. II, 23/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 23/09/2021), n.25863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24987/2016 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARESCIALLO

PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PAOLETTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ARMANDO BUTTITTA, LEONARDO

CUCCHIARA, GIROLAMO RUBINO;

– ricorrente –

contro

G.C., B.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

V. ETRURIA 44, presso lo studio dell’avvocato ANGELISA CASTRONOVO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANO CAPONNETTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 596/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 01/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A.G. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 596/2016 della Corte d’appello di Palermo, pubblicata in data 1 aprile 2016.

Resistono con controricorso B.G. e G.C..

2. La Corte d’appello ha confermato la sentenza resa in data 8 settembre 2011 dal Tribunale di Agrigento, che aveva respinto le domande avanzate da A.G. e, a conferma dell’ordinanza nunciatoria pronunciata il 23 luglio 2009 su ricorso di B.G. e G.C., aveva ordinato a A.G. la riduzione in pristino del fabbricato realizzato in (OMISSIS) (sita in zona territoriale omogenea B2) a distanza inferiore dei dieci metri prescritti dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9. Il primo giudice aveva ritenuto altresì di disapplicare la concessione edificatoria n. (OMISSIS) rilasciata in data 23 maggio 2006 all’ A. dal Comune di Favara, nonché la successiva variante, che consentivano la realizzazione della costruzione a distanza inferiore a quella legale.

La Corte d’appello di Palermo ha affermato: che B.G. e G.C. avevano costruito sul confine con la proprietà A. un fabbricato munito di parete finestrata ultimato nel 1976, per il quale era stata presentata domanda di sanatoria il 31 ottobre 1986; che la costruzione intrapresa dall’ A., giusta concessioni edilizie del 2005 e del 2006, era posta a circa mt. 5,25 dalla parete finestrata dell’edificio di proprietà B. – G.; che B.G. e G.C. avevano così acquistato pe usucapione una servitù per il mantenimento sul confine del loro fabbricato all’epoca dell’inizio del presente giudizio (20 giugno 2009); che il manufatto eretto dall’ A. violava perciò la distanza non inferiore a dieci metri di cui alla L. n. 765 del 1967, art. 17 ed al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, norme prevalenti sulla diverse determinazioni comunali; che non poteva avere applicazione in materia di violazione delle distanze nelle costruzioni l’art. 2058 c.c., comma 2, al fine di convertire l’ordine di demolizione in un risarcimento per equivalente.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c..

3.1. Le parti hanno depositato memorie.

4. L’unico motivo del ricorso di A.G. è rubricato come “violazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, in relazione all’art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., comma 1”. Il ricorrente espone “per inciso” che il fabbricato di proprietà B. – G. è abusivo, in quanto non sanato, come constatato mediante accesso alla documentazione della pratica presso il Comune di Favara. L’edificio di proprietà B. – G. venne realizzato sulla linea di confine e gli aggetti sporgono addirittura sulla proprietà A.. La distanza tra l’edificio del ricorrente e la parete finestrata dell’edificio B. – G. costituirebbe perciò un arretramento rispetto al confine. Avendo i prevenienti B. e G. realizzato la loro costruzione finestrata a distanza inferiore a cinque metri (cioè alla metà della distanza prescritta), ad avviso del ricorrente non doveva imporsi a lui il rispetto della distanza di dieci metri, ma ordinare alle controparti di chiudere le aperture rispettando la metà della distanza legale dal confine. La censura critica poi la affermazione dell’avvenuta usucapione di servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione a distanza inferiore di quella legale, essendo state violate norme assolutamente inderogabili, quali quelle del D.M. n. 1444 del 1968. Il motivo di ricorso si sofferma infine sull’addotta ineseguibilità tecnica dell’ordine demolitorio, richiamando la consulenza tecnica redatta dall’ingegnere P.P., visto che la demolizione comprometterebbe la staticità dell’intero edificio e richiederebbe apposito titolo edilizio.

4.1. L’articolato motivo del ricorso di A.G. è del tutto infondato.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, è ben ammissibile l’acquisto per usucapione – come nelle specie ritenuto nella sentenza impugnata – di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva (come il ricorrente assume, per il mancato completamento del procedimento di concessione in sanatoria), atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso “ad usucapionem” (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 19/01/2017, n. 1395; Cass. Sez. 2, 18/02/2013, n. 3979; Cass. Sez. 2, 22/02/2010, n. 4240).

Peraltro, a differenza di quanto sostenuto in motivazione della Corte d’appello di Palermo, il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, n. 2, emanato in attuazione della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, neppure impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine (Cass. Sez. 2, 07/03/2002, n. 3340; Cass. Sez. 2, 19/02/2019, n. 4848), sicché risulta, piuttosto, ad esso conforme il fabbricato munito di parete finestrate, costruito nel 1976 da B.G. e G.C. sul confine con la proprietà A..

Dunque, proprio a norma del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, dandosi il caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell’area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui (mentre, nella specie, A.G. aveva poi costruito a circa mt. 5,25 dalla parete finestrata dell’edificio di proprietà B. – G. posto sul confine), con esclusione della possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza (Cass. Sez. 2, 14/05/2018, n. 11685; Cass. Sez. 2, 20/06/2011, n. 13547; Cass. Sez. 2, 31/10/2006, n. 23495).

Trattandosi, infine, di azione di natura reale, volta a conseguire la riduzione in pristino di una costruzione per violazione delle norme sulle distanze, non trova applicazione l’art. 2058 c.c., comma 2, quale che sia l’onere che tale riduzione in pristino comporti per il destinatario dell’ordine, stante l’assolutezza del diritto leso; né rilevano ai fini della illegittimità della statuizione condannatoria del giudice della cognizione (che di certo non comporta necessariamente la demolizione integrale, ma soltanto l’abbattimento delle parti che superano i limiti di legge) le eventuali difficoltà di carattere tecnico correlate all’esecuzione della sentenza (arg. da Cass. Sez. 2, 28/11/2018, n. 30761; Cass. Sez. 2, 23/09/2020, n. 19942). 5. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA