Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25863 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 07/07/2016, dep.15/12/2016),  n. 25863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27289/2014 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CINZIA BURAGLIA, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

ROMA CAPITALE, EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 10388/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.M. propone ricorso per cassazione contro Roma Capitale ed Equitalia Sud spa, che non resistono con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Roma del 9.5.2014 che, pur riconoscendo l’interesse all’opposizione, dichiarata inammissibile dal GP, perchè proposta a seguito di autonoma consultazione della banca dati, ha ritenuto rituale la notifica della cartella a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento con consegna al portiere, perfezionatasi il 5.2.2009.

La consultazione del sito era avvenuta il 7.6.2012, l’atto introduttivo del giudizio era stato passato per notifica il 2.7.2012 ed iscritto a ruolo il 15.11.2012.

L’azione andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi da proporre entro venti giorni.

Parte ricorrente denunzia: 1) violazione dell’art. 2943 c.c., art. 139 c.p.c. e L. n. 689 del 1981, sulla ritualità della notifica perchè la omessa spedizione della raccomandata dopo la notifica al portiere non costituisce mera irregolarità ma nullità; 2) violazione degli artt. 139, 214, 215 e 216 c.p.c., L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, perchè non vi è prova che siano stati mai notificati gli SVP sottesi alla cartella impugnata.

La prima censura merita accoglimento con assorbimento della seconda.

Avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’art. 617 c.p.c., nei termini perentori di legge ma anche l’opposizione ex lege n. 689 del 1981 e quella ex art. 615 c.p.c. (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.). Nella specie, l’opposizione alla cartella, stando alla sentenza, è stata proposta ex art. 617 e ritenuta tardiva rispetto alla conoscenza dalla notifica al portiere o dalla consultazione della banca dati, mentre andava verificata la regolarità della notifica al portiere posto che la spedizione della raccomandata è elemento essenziale di essa.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Roma, altro Magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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