Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25863 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27680-2006 proposto da:

I.A.C.P. – ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

TARANTO (P.I. (OMISSIS)), in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 110, presso l’avvocato DECOLLANZ LUIGI GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato AYR LUIGI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso l’avvocato RELLEVA PIERO GIUSEPPE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2006 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI di TARANTO, depositata il 28/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La controversia ha origine dall’esecuzione di un contratto d’appalto stipulato tra l’I.A.C.P. di Taranto e il signor C. G. il 12 settembre 1980. Al fine di far fronte al pagamento del nono stato d’avanzamento lavori e del certificato di avanzamento numero dieci, l’I.A.C.P., in attesa dell’erogazione dei fondi da parte della regione, pattuì con l’appaltatore che questi si sarebbe accollato gli interessi da esso istituto corrisposti alla banca sulla somma anticipata, che fu pagata all’impresa il 20 maggio 1983. A seguito dell’inadempimento dell’appaltatore, l’istituto notificò decreto ingiuntivo emesso il 23 novembre 1990 per il pagamento di Euro 23.078,65, pari al debito accollato, e il debitore propose opposizione.

2. Con sentenza 30 giugno 2004, il Tribunale di Taranto respinse l’opposizione, ma, in accoglimento di altra domanda proposta dall’opponente, condannò l’istituto al pagamento di quanto dovuto, in relazione allo stato avanzamento lavori n. 9 e alla revisione prezzi, a titolo d’interessi, al tasso del 14,50%, per ritardato pagamento dal sessantesimo giorno dalla messa in mora, con gli accessori.

3. Con sentenza 28 aprile 2006, la corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo nullo il patto intervenuto tra le parti in ordine all’accollo degli interessi ultralegali, perchè in violazione dell’art. 1284 c.c.. La corte, inoltre, ha respinto l’appello incidentale dell’istituto in materia di pagamento degli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute all’appaltatore, basata su apposita clausola contrattuale di esclusione della mora della stazione appaltante fino ad avvenuta erogazione dei finanziamenti della regione, giudicandola nulla a norma della L. n. 741 del 1981, art. 4, comma 3, che sancisce la nullità dei patti in deroga alle previsioni sul punto delle previsioni di capitolato o di contratto.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre l’istituto per quattro motivi.

Il C. ha notificato il 13 ottobre 2006 un controricorso, nel quale preannunciava una memoria difensiva con l’esposizione delle sue ragioni.

Successivamente sia il ricorrente e sia il resistente hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

5. Il controricorso del C., notificato dopo la scadenza del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, è tardivo e inammissibile. Nulla è altresì la memoria successivamente depositata, dovendosi applicare il principio per il quale con le memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente a illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione e a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare o integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (Cass. Sez. un. 15 maggio 2006 n. 11097).

6. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione sul punto decisivo costituito dalla qualificazione del rapporto obbligatorio desumibile dalla lettera del 7 aprile 1983 della ditta Cosi all’I.A.C.P. di Taranto (fasc. IACP del ric. per d.i., n. 3), nel quale la ditta medesima “dichiara di accollarsi l’interesse bancario che sarà stabilito dal tesoriere dell’ente”. Il ricorrente sostiene che la dichiarazione integra un accollo interno del debito, valido ancorchè il debito accollato non sia ancora accertato nel quantum o sia un debito futuro. Erroneamente il giudice d’appello aveva ritenuto ricorrere la fattispecie dell’accollo esterno, ex art. 1273 c.p.c., comma 3, sì da giustificare l’applicabilità dell’art. 1284 c.c., comma 3.

6.1. Con il secondo motivo si denuncia falsa applicazione dell’art. 1273 c.c., comma 4 e art. 1284 c.c., comma 3 in relazione agli artt. 1322 e 1372 c.c.. Si pone il quesito se nell’accollo interno, quando l’accollante, a seguito di una mera anticipazione di cassa, assume l’obbligo nei confronti dell’accollato di pagare le somme per interessi bancari dovute dall’accollato all’accollatario senza alcuna limitazione nè nel quantum nè nel quomodo, sia invocabile a favore dell’accollante la normativa di cui alle norme richiamate.

6.2. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, la figura dell’accollo interno – non prevista espressamente dal codice civile ma riconducibile all’esercizio dell’autonomia privata per il perseguimento d’interessi meritevoli di tutela – ricorre allorchè il debitore convenga con il terzo l’assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l’originaria obbligazione, sicchè il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto (Cass. 24 febbraio 1982 n. 1180; 1 agosto 1996 n. 6936; conf. 26 agosto 1997 n. 8044, 11 aprile 2000 n. 4604).

Nel sistema dell’art. 1273 c.c., il quale costruisce l’ipotesi di accollo a efficacia esterna come vero e proprio contratto a favore di terzo, l’adesione all’accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione (ma non è in ogni caso tale adesione a rendere l’accollo “esterno”, in quanto idoneo a realizzare una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, produttivo di un’obbligazione dell’accollante verso il creditore, atteso che un tal effetto consegue direttamente dal perfezionamento del negozio di accollo tra l’accollante e il debitore accollato). Nell’ipotesi invece di accollo cd. semplice o interno, non disciplinata dall’art. 1273 c.c., il negozio non importa una modificazione soggettiva dell’originaria obbligazione, e determina l’assunzione del debito in senso puramente economico, sicchè si traduce nell’assunzione di un’obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l’assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito.

Di questa giurisprudenza il giudice di merito non ha tenuto conto in una fattispecie nella quale la controversia verteva esclusivamente tra accollante e debitore accollato, il quale si doleva dell’inadempimento del primo non già nei confronti del terzo creditore, ma nei suoi diretti confronti, e chiedeva il pagamento in proprio favore della somma oggetto dell’obbligazione pattuita, secondo un’impostazione incompatibile con lo schema dell’accollo esterno.

Nella fattispecie di causa, secondo quanto si ricava dalla lettura della sentenza e del ricorso, il C., al fine di ottenere dalla stazione appaltante un’anticipazione dei corrispettivi che gli erano dovuti, aveva accettato con una nota del 7 aprile 1983 le condizioni che gli erano state proposte dall’I.A.C.P., “dichiarando di accollarsi l’interesse bancario che sarebbe stato stabilito dalla tesoreria dell’ente”, vale a dire gli interessi che, per tale anticipazione, sarebbero stati corrisposti dalla stazione appaltante alla banca che fungeva da tesoreria della regione.

Tali essendo gli elementi del fatto accertati nel giudizio di merito, non si comprende l’assunto del giudice di merito, secondo il quale oggetto della controversia, nel rapporto tra le parti del contratto di accollo, sarebbero stati gli “interessi”, che per meritare tale qualificazione dovrebbero essere astrattamente ipotizzabili solo per un debito del C., in realtà inesistente; nè si comprende come potessero essere richiamate le norme in materia d’interessi ultralegali, le quali sarebbero state applicabili esclusivamente nel rapporto tra debitore (I.A.C.P.) e banca creditrice: rapporto al quale C. doveva ritenersi estraneo, non assumendosi che egli fosse diventato debitore diretto della banca.

Sulla premessa di un’immotivata applicazione dell’art. 1273 c.c., che riguarda esclusivamente l’accollo esterno, il giudice di merito ha dunque applicato nel rapporto interno tra C. e I.A.C.P. una disposizione quale l’art. 1284 c.c., che regola l’obbligazione di interessi, a un’obbligazione che tale natura non aveva, così incorrendo nella denunciata falsa applicazione di norme diritto.

7. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione sul punto decisivo costituito dall’autonoma efficacia della pattuizione contenuta nella clausola n. 11 del contratto di appalto stipulato tra le parti in forza del disposto dell’art. 1362 c.c., in tema di pagamenti. Il ricorrente sostiene che il giudice di merito ha omesso di considerare la prevalenza e l’autonoma efficacia della clausola contrattuale per la quale “poichè lo I.A.C.P. farà fronte alla spesa di appalto con i fondi messi a disposizione dalla Regione Puglia, i pagamenti dipendenti dall’esecuzione dei lavori andranno subordinati all’accreditamento delle somme a favore dell’Istituto da parte della Regione stessa. In conseguenza l’impresa non avrà diritto di chiedere compensi o rivalse di sorta nè potrà sospendere i lavori qualora dovesse verificarsi ritardo nei pagamenti a causa dell’intempestiva rimessa dell’erogazione suddetta”. Sostiene che la clausola, per la sua specificità, doveva prevalere sulle norme dei capitolati generali e in particolare del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1036, sebbene questo fosse richiamato genericamente nell’art. 3 del contratto d’appalto.

7.1. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 3 e si formula il quesito se: “la previsione della L. n. 741 del 1981, art. 4, comma 3 di nullità di ogni patto contrario o in deroga a quanto previsto dallo stesso art. 4, commi 1 e 2, si applichi anche ai contratti stipulati da enti diversi dallo Stato, laddove peraltro nel contratto di appalto di opera pubblica, intercorso tra le parti, non sia fatto espresso richiamo al Capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962 e laddove vi sia una inequivocabile autonoma pattuizione circa la non spettanza di alcun diritto per la ditta appaltatrice di richiedere compensi o rivalse di sorta in caso di ritardo peraltro non imputabile all’ente appaltante”.

7.2. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati. Il giudice di merito ha ritenuto di respingere l’eccezione dell’I.A.C.P., fondata sulla richiamata clausola contrattuale che subordina i pagamenti dovuti all’appaltatore all’accreditamento delle somme a favore dell’Istituto da parte della Regione, con l’affermazione immotivata che “è pacifico che agli appalti dello IACP si applichi tutta la legislazione in materia di appalti dello Stato”.

Si tratta di una motivazione illogica, giacchè essa intende confutare una tesi contraria a quella accolta, che per ciò stesso non era pacifica in causa. Essa, soprattutto, è errata in diritto, perchè è giurisprudenza consolidata, in tema di appalto di opere pubbliche, che le norme del capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali – in mancanza di specifica norma di legge – possono legittimamente essere regolati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcune clausole (v. tra le più recenti, Cass. 13 febbraio 2009 n. 3648). Il generico richiamo al predetto capitolato, nel contratto d’appalto, non escludeva pertanto l’applicabilità della deroga prevista in altra disposizione del contratto su uno specifico punto del capitolato.

Quanto all’applicazione della L. n. 141 del 1981, art. 4, che è stata fatta dalla corte territoriale, la disposizione, dopo aver ridotto (comma secondo) a sessanta giorni il termine di novanta giorni previsto nell’art. 35, commi 1 e 2 e art. 36, comma 3, del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del ministero dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, aggiunge bensì che sono nulli i patti in contrario o in deroga (comma 3), ma con inequivoco riferimento al corona precedente, che modifica una disposizione del già citato D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. La norma è pertanto inderogabile solo se il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 si applichi in forza di una specifica norma di legge – che dovrebbe prevederlo per gli I.A.C.P. – ma non negli altri casi.

8. In conclusione il ricorso deve essere accolto, e la causa deve essere rinviata alla medesima corte territoriale la quale, giudicando in altra composizione, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, accerterà se ricorra il presupposto di fatto per l’applicazione dell’art. 1273 c.c., costituito dall’assunzione da parte dell’accollante di un obbligo direttamente a favore del terzo creditore, e in caso contraria applicherà il seguente principio di diritto: l’art. 1284 c.c., in materia di pattuizione degli interessi ultra legali, non si applica all’obbligazione con la quale, in forza di accollo semplice o interno, una parte si accolli nei rapporti con il debitore accollato il pagamento di interessi da questi dovuti al terzo creditore.

Il giudice del rinvio, inoltre, si pronuncerà sull’obbligo dell’I.A.C.P. di pagare gli interessi di mora a norma di contratto, considerando che le norme del capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali – in mancanza di specifica norma di legge – possono legittimamente essere regolati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcune clausole.

Il giudice del rinvio applicherà quindi il seguente principio di diritto:

– la L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 3, che esclude la nullità dei patti in contrario o in deroga alla disciplina dell’art. 35, commi 1 e 2 e art. 36, comma 3, del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del ministero dei lavori pubblici, si applica solo laddove il contratto d’appalto, stipulato da ente pubblico diverso dallo Stato, sìa regolato dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 in forza di specifica norma di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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