Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25862 del 15/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 07/07/2016, dep.15/12/2016),  n. 25862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10929/2014 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA N.

7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMERINO,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI LUCITO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4/2014 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata

il 02/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato M.L., difensore di se stesso, che chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.L. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Lucito, che non resiste con controricorso, lamentando che il Tribunale di Campobasso ha rigettato l’appello avverso la sentenza del GP, a sua volta reiettiva dell’opposizione alla contravvenzione di cui all’art. 142 C.d.S. e denunzia: “violazione e falsa applicazione del diritto alla difesa e del giusto processo ritenendo non decisive le prove testimoniali richieste” evidenziando che era stato chiesto l’interrogatorio formale dell’agente T., divenuto anche difensore del Comune, per provare il collocamento dell’autovelox fuori dalla sede stradale e non visibile all’utente, violazione dell’art. 195 C.d.S., comma 1 e di “tutte le altre norme del C.d.S.”, posto che l’apparecchio velomatic 512 ha oltre 18 anni, non si conosce la data di fabbricazione ed il prototipo fu omologato nel 1989 ed il conducente al km indicato non ha visto nè vigili nè apparecchio.

Con ordinanza interlocutoria del 21.5.2015 la causa è stata rinviata in attesa della decisione della Corte costituzionale a seguito della ordinanza n. 17766/2014 di questa Corte che aveva sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, sulla verifica periodica di funzionalità e taratura dell’apparecchio.

Nel frattempo è intervenuta la decisione della Corte costituzionale n. 113/2015 che ha dichiarato l’illegittimità della norma.

Alla udienza del 22 aprile 2016 la causa è stata rinviata in accoglimento della istanza di rinvio per impedimento legittimo del ricorrente difeso da se stesso.

Ciò premesso il ricorso va accolto con cassazione e rinvio per un nuovo accertamento in fatto in relazione alla indicata pronunzia della Corte costituzionale mentre vanno rigettate le altre censure relative agli accertamenti posti in essere dalla polizia municipale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Campobasso in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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