Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25862 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9859/2018 r.g. proposto da:

N.E., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Elisa Sforza, con cui elettivamente domicilia presso la cancelleria

della Corte Suprema di cassazione.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia

in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di VENEZIA depositata il

20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza dell’8 maggio/20 settembre 2017, la Corte di Appello di Venezia respinse il gravame proposto da N.E. contro l’ordinanza resa, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 dal tribunale di quella stessa città il 28 novembre 2016, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

1.1. In particolare, quella corte ritenne non integralmente credibili le dichiarazioni del richiedente (perchè poco dettagliate e prive di riferimenti a fatti e persone specifiche) e, comunque, i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste inidonei a consentirne l’accoglimento.

2. Avverso questa sentenza N.E. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

3. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”. Si ascrive alla corte distrettuale di aver respinto la domanda dell’appellante di riconoscimento della protezione sussidiaria ritenendo che le ragioni da lui addotte e documentate non fossero collegate alla situazione della sua area di provenienza ed alle condizioni di violenza generalizzata ed incontrollata derivanti dallo stato di conflitto interno o internazionale, senza acquisire di ufficio o disporre l’acquisizione di informazioni precise ed aggiornate sullo Stato di provenienza del richiedente;

II) “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 8 della Direttiva n. 2011/95/UE ed alla relativa disciplina di attuazione (D.Lgs. n. 251 del 2007 – D.Lgs. n. 18 del 2014)”, per avere la corte veneziana respinto la richiesta di protezione sussidiaria motivando esclusivamente con riferimento alla situazione della regione nigeriana di Edo State, omettendo integralmente di accertare la complessiva situazione della Nigeria;

III) “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: omesso esame, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, della situazione di discriminazione, nonchè di esposizione del ricorrente a minaccia alla propria incolumità a causa della propria adesione alla religione cristiana”. Si imputa alla corte lagunare di aver totalmente omesso di esaminare, ai fini della decisione sulla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, i fatti di discriminazione, persecuzione e minaccia alla propria incolumità, a causa della propria appartenenza religiosa, che l’appellante aveva più volte asserito di aver subito e che, in astratto, se credibili, avrebbero potuto consentire la concessione del permesso suddetto.

4. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perchè evidentemente connessi, sono complessivamente insuscettibili di accoglimento.

4.1. La corte territoriale, invero, dopo aver ricordato i requisiti di legge per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria: i) ha sostanzialmente condiviso la valutazione di parziale non credibilità del racconto del ricorrente, già affermata dalla Commissione territoriale e poi dal giudice di prime cure, con valutazione in fatto qui evidentemente non sindacabile (se non nei ristretti limiti e con le peculiari modalità – cfr. Cass., SU. n. 8053 del 2014 – in cui è oggi prospettabile, giusta l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 20 settembre 2017, il vizio motivazionale, nella specie, peraltro non denunciato); ii) ha ponderato, indicando le fonti del proprio convincimento (rapporto annuale 2015-2016 relativo alla Nigeria, reperito in www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Nigeria, e da reputarsi ragionevolmente aggiornato in rapporto al momento – 8 maggio 2017 – di deliberazione della sentenza impugnata, benchè la pubblicazione di quest’ultima sia avvenuta solo il successivo 20 settembre 2017) la situazione sociale politica ed economica della specifica zona della Nigeria (Edo State) di provenienza dell’odierno ricorrente (dove, dunque, questi andrebbe, se del caso, rimpatriato), escludendo che la stessa potesse configurarsi in termini di gravità quale descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

4.1.1. A tanto deve aggiungersi che: i) in tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicchè il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure (cfr. Cass. n. 13088 del 2019); il) in tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione (cfr. Cass. n. 13403 del 2019); iii) il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalla più recente Cass. n. 9842 del 2019).

4.2. Alla stregua dei suesposti principi, qui pienamente condivisi, ne consegue che N.E., con i motivi in esame, per come concretamente argomentati, tenta sostanzialmente di opporre alla valutazione fattuale contenuta nella sentenza impugnata una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica del vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

5. Inammissibile è, invece, il prospettato terzo motivo, atteso che la sentenza impugnata (cfr. pag. 4-5) ha respinto il motivo di gravame riguardante il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ravvisandone l’insussistenza dei presupposti, rivelandosi la vicenda narrata dall’odierno ricorrente (considerata, giova ricordarlo, non integralmente attendibile “perchè poco dettagliata e priva di riferimenti a fatti e persone specifiche”) caratterizzata da conflitti economici e familiari.

5.1. La doglianza in esame, invece, lamenta l’asserito omesso esame di “…fatti di discriminazione, persecuzione e minaccia alla propria incolumità, a causa della propria appartenenza religiosa, che il ricorrente aveva più volte asserito di aver subito e che, in astratto, qualora ritenuti credibili e fondati dal Giudice di merito, avrebbero potuto legittimamente fondare un provvedimento di concessione della protezione umanitaria…” (cfr. pag. 5 del ricorso).

5.1.1. E’, allora, di tutta evidenza – pur volendosi prescindere da qualsivoglia ulteriore considerazione circa il perimetro operativo e le modalità di deduzione del vizio motivazionale di cui al già riportato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato (qui, come si è detto, applicabile ratione temporis), come sanciti da Cass., SU. n. 8053 del 2014 – che la genericità di una tale affermazione, collegata, peraltro, ad una necessaria valutazione di preliminare credibilità dei suddetti fatti, certamente non consentita a questa Corte perchè tipico accertamento di merito, conduce alla declaratoria di inammissibilità della riportata censura.

6. Il ricorso, dunque, va respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza.

6.1. Il ricorrente, infine, va condannato al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, statuizione che la Corte è tenuta ad emettere in base al solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia adottata (di inammissibilità, improcedibilità o rigetto del ricorso, principale o incidentale), senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte, come l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. nn. 9660 e 9661 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna N.E. al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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