Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25862 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22472-2009 proposto da:

COMUNE DI PISTOIA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 18, presso l’avvocato CHIERRONI VITTORIO (STUDIO LEGALE LESSONA),

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BAFORE COMMERCIALE TESSUTI S.N.C., ESSELUNGA S.P.A., BARONCELLI

S.N.C. DI BARONCELLI R. & C.;

– intimati –

Nonchè da:

ESSELUNGA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Vice

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

VITE 7, presso l’avvocato D’AMELIO PIERO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RAGAZZINI ANTONIO, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI PISTOIA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 18, presso l’avvocato CHIERRONI VITTORIO (STUDIO LEGALE LESSONA),

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

BAFORE COMMERCIALE TESSUTI S.N.C., BARONCELLI S.N.C. DI BARONCELLI R.

& C.;

– intimati –

Nonchè da:

BARONCELLI S.N.C. (c.f. (OMISSIS)), BAFORE COMMERCIALE TESSUTI

S.N.C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. CARDUCCI 4, presso

l’avvocato MORBIDELLI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

ESSELUNGA S.P.A., in persona del Vice Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso

l’avvocato D’AMELIO PIERO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RAGAZZINI ANTONIO, giusta procura in calce al

controricorso al ricorso incidentale;

COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso l’avvocato

CHIERRONI VITTORIO (STUDIO LEGALE LESSONA), che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

nonchè da:

BARONCELLI S.N.C. (c.f. (OMISSIS)), BAFORE COMMERCIALE TESSUTI

S.N.C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. CARDUCCI 4, presso

l’avvocato MORBIDELLI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

ESSELUNGA S.P.A., COMUNE DI PISTOIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 844/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CHIERRONI che ha chiesto

l’accoglimento dei propri ricorsi, rigetto altri ricorsi;

uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale Esselunga,

gli Avvocati D’AMELIO e RAGAZZINI che hanno chiesto l’accoglimento

dei propri ricorsi, rigetto altri ricorsi;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentale Baroncelli,

l’Avvocato MORBIDELLI che ha chiesto l’accoglimento dei propri

ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 29 giugno 2009 ha determinato nella misura di Euro 1.500.281 l’indennità dovuta dal comune di Pistoia alle s.n.c. Baroncelli S. & Bafore Commerciale Tessuti di Baroncelli e & per l’espropriazione con decreto 28 agosto 1995, di un terreno di sua. proprietà ubicato nell’ambito di un P.I.P da realizzare nella locale zona di via Erbosa (in catasto all’art. 42722, fg. 240, mapp. 898 e 905). Ha altresì respinto analoga domanda di quest’ultima nei confronti della s.p.a. Esselunga, osservando: a) che ente espropriante doveva considerarsi il solo comune che. con provvedimento del 3 ottobre 1992 aveva affidato alla società la concessione della superficie delle aree interne al PIP per la realizzazione del piano industriale, comprendente il compimento degli atti delle espropriazioni delle aree; b) che il Piano approvato con Delib. Comunale 20 luglio 1989, n. 974 conferiva alle stesse destinazione edificatoria ed un valore di Euro 174 mq., in tale misura accertato dal c.t.u.; c) che siffatta destinazione non rientra fra quelle di riforma economico-sociale per le quali era applicabile la riduzione del 25% introdotta dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, che aveva stabilito invece una maggiorazione premiale del 10% in tutti i i casi di incongruità dell’offerta indennitaria impeditiva della stipulazione del contratto di cessione.

Per la cassazione della sentenza il comune di Pistoia ha proposto ricorso per 11 motivi; cui resistono con controricorso sia la soc. Esselunga, che le soc. Baroncelli-Bafore, le quali hanno formulato a loro volta la prima ricorso incidentale per 5 motivi e la seconda due distinti ricorsi incidentali entrambi per 3 motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. I ricorsi vanno, anzitutto riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. essendo stati proposti contro la medesima sentenza.

Il Collegio deve poi dichiarare inammissibile il secondo ricorso incidentale della Baroncelli-Bafore rivolto nei confronti della s.p.a. Esselunga, avendo la stessa ricorrente riferito che quello principale le è stato notificato il 19 ottobre 2009 (che è nel contempo la data dell’ultima notificazione alle parti dell’atto suddetto); per cui anche detto ricorso incidentale doveva essere notificato alla società entro l’8 novembre 2011 e venir depositato entro il ventesimo giorno successivo. Laddove è stato notificato alla Esselunga, dopo la scadenza di quest’ultimo termine, il 29 dicembre 2009.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale, dall’evidente carattere pregiudiziale, il comune di Pistoia, deducendo difetti di motivazione sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di espropriazione, si duole che la Corte di appello gli abbia attribuito la relativa legittimazione senza considerare: a) che nel caso non poteva ricorrere alcuna ipotesi di delegazione amministrativa configurabile soltanto tra enti pubblici;ma erano applicabili i principi sulla concessione traslativa deliberata dal Consiglio comunale con provvedimento 13 marzo 1989 a favore della s.p.a. Esselunga; perciò da considerarsi il solo soggetto responsabile dell’espropriazione; b) che tutti gli atti del procedimento concessorio ne confermavano l’esclusiva responsabilità, a partire dal bando per l’assegnazione del diritto di superficie al regolamento di concessione allegato, avente per oggetto la potestà di detta società di espropriare tutte le aree comprese nel PIP in nome e per conto di essa amministrazione; c) che, del resto, l’intero procedimento ablativo era stato condotto esclusivamente dalla società su cui gravava l’onere di richiedere il decreto di esproprio e di offrire le indennità.

Il motivo è infondato, pur se va interamente corretta ex art. 384 cod. proc. civ. la motivazione con cui la sentenza impugnata ha attribuito al solo comune di Pistoia la titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è soltanto il soggetto espropriante: vale a dire quello a cui favore è pronunziato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nell’attuazione dell’opera pubblica, dovendosi anche allora, nei rapporti esterni verso l’espropriato, ed indipendentemente dai rapporti interni tra i vari enti che rilevano solo ai fini dell’eventuale rivalsa dell’uno verso l’altro, aversi riguardo esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione.

Salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento in proprio, concessione traslativa e simili) sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri (cfr. Cass. 25 luglio 1997 n. 6959; 28 maggio 1991 n. 6029;13 gennaio 1988 n. 176).

E tuttavia, perchè si abbia un simile effetto – non essendo nel caso invocabile l’ipotesi della delegazione amministrativa, configurabile esclusivamente tra enti pubblici – occorreva un provvedimento di concessione (traslativa), caratterizzata anzitutto dal trasferimento al privato non della sola facoltà di chiedere all’autorità amministrativa la emissione di singoli atti del provvedimento espropriativo, ma anche di quella di compierli direttamente, in nome e per conto proprio, e in forza della delega di poteri concessa.

(Cass. sez. un. 6769/2009; 299/2000; nonchè 26261/2007; 14378/2001).

Nella fattispecie malgrado nè le parti, nè la sentenza impugnata abbiano rivolto alcuna attenzione al decreto di espropriazione emesso il 28 agosto 1995, la stessa ha indicato nel solo comune il soggetto espropriante che con provvedimento del 3 ottobre 1992 aveva posto a carico della s.p.a. Esselunga soltanto gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle occupazioni ed espropriazioni delle aree del Piano degli insediamenti produttivi adottato dal comune con Delib.

20 luglio 1989, n. 974.

Detta indicazione trova riscontro nella L. n. 865 del 1971, art. 27 che disciplina i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, formati come nella specie dai comuni, attribuendo soltanto a questi ultimi o ai loro consorzi il potere di provvedere alle espropriazione dei terreni ubicati nell’ambito del piano (comma 5), fissandone la destinazione e l’utilizzazione, e consentendo a dette amministrazioni di attribuire (per quanto qui interessa) la sola concessione del diritto di superficie sulle relative aree disciplinata da apposita convenzione; che non può dunque modificare il dettato della legge in merito agli enti titolari del potere ablativo, ma deve soltanto regolare gli oneri posti a carico del concessionario e stabilire le sanzioni per la loro inosservanza (u.c.).

Questa disciplina è stata puntualmente osservata dal comune nel procedimento conclusosi con provvedimento concessorio 3 ottobre 1992, alla soc. Esselunga, in cui fin dal bando di gara, riportato dalla stessa amministrazione (pag. 22) con cui alla società concessionaria veniva delegato il compimento degli atti della procedura ablativa per l’acquisizione dei terreni del piano, è stato specificato che la concessione modellata su quella di opere di cui alla L. n. 1137 del 1929, doveva avvenire “in nome e per conto del Comune”; e la natura non traslativa della concessione, peraltro già affermata da questa Corte nella precedente sentenza 9980/2003, è stata ribadita in tutte le disposizioni del regolamento allegato, pur esse trascritte dal comune ove è stato ricordato che “l’espropriazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente” (art. 6); che doveva avere per oggetto gli atti della procedura espropriativa “in nome e per conto del comune di Pistoia” (artt. 1 e 5). Mentre anche negli atti suddetti, quali quello con cui è stata offerta l’indennità provvisoria, il concessionario ha comunicato all’espropriando di agire in nome e per conto del comune di Pistoia (pag. 25 ric.):

perciò stesso escludendosi la ricorrenza di una concessione (traslativa), peraltro per questi lavori neppure prevista dalla L. n. 865 del 1971, ricordato art. 27, in cui, invece, il concessionario agisce in nome proprio ed in tale qualità compie materialmente l’attività espropriativa: e proprio per tale ragione diviene responsabile delle obbligazioni assunte in dipendenza di essa.

Restano in tale statuizione di conferma della legittimazione sostanziale esclusiva del comune, assorbiti l’intero ricorso incidentale della soc. Esselunga ed il 3 motivo del ricorso incidentale delle società espropriate, subordinati alla condizione, non verificatasi di accoglimento del motivo appena esaminato, e dell’attribuzione ad essa società della titolarità del rapporto obbligatorio inerente all’indennità di esproprio.

4. Con il nono motivo del ricorso principale, il comune, deducendo difetti di motivazione censura la sentenza impugnata per avere attribuito al terreno espropriato il valore di Euro 174, 50 mq.

aderendo acriticamente alle risultanze della c.t., e non fornendo alcuna risposta alle proprie contestazioni sul procedimento seguito e sugli errori commessi dal consulente (calcolo degli oneri di urbanizzazione, inosservanza delle previsione del P.I.P. sulla tipologia di immobili da realizzare, indici di fabbricabilità ecc.) nel pervenire a siffatto risultato.

Con il decimo, denunciando ulteriore violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis addebita alla decisione altro errore di valutazione consistente nell’avere recepito il parametro utilizzato dal consulente che aveva dapprima calcolato il valore complessivo di tutti i terreni del piano per poi suddividerli per la sola estensione dei terreni edificabili, e non per quella di tutte le aree anche se destinate a standards sulle quali invece andava “spalmato” siffatto valore complessivo.

Entrambe le censure sono fondate.

La sentenza impugnata ha attribuito al terreno espropriato il valore di Euro 174 mq. perchè “accertato dal perito sulla base di calcoli corretti e privi di omissioni, e non specificamente contestati dal comune di Pistoia…”.

Per cui, è incorsa nel vizio di omessa motivazione, denunciato dall’ente pubblico, il quale ricorre non solo quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando sia reso impossibile il controllo del criterio logico in base al quale egli ha affermato il proprio convincimento; e, perciò, sussiste quando detto giudice si sia limitato ad affermazioni apodittiche non corredate dall’indicazione degli elementi a sostegno della decisione.

A questa situazione è, peraltro, equiparabile quella in cui la sentenza argomenta sulla base di elementi di prova menzionati in modo tale da presupporre che essi siano già conosciuti, perchè li fa oggetto di mero richiamo, invece che di una descrizione sufficiente a dar conto della loro rilevanza: posto che anche in tal caso non è ricostruibile l’iter logico attraverso cui si è formato il convincimento del giudice e non è quindi esercitabile il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono.

D’altra parte è vero che il giudice, quando accoglie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è tenuto a confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti. Ma è pur vero che, quando le parti muovano alla consulenza argomentati rilievi e contrappongano specifici elementi di comparazione non presi in esame dal consulente, come nel caso ha fatto il comune che ha riportato e trascritto tutte le proprie contestazioni rivolte a ciascun parametro utilizzato dall’ausiliario, rimaste senza alcuna risposta anche dopo i supplementi disposti alla consulenza, detto giudice non può limitarsi ad ignorarli del tutto; o a disattenderli con generiche e non controllabili affermazioni di adesione agli accertamenti suddetti, ma è tenuto ad una puntuale e dettagliata motivazione che ne dimostri le ragioni dell’infondatezza, o comunque quelle per le quali devono comunque essere preferiti questi ultimi.

Siffatta motivazione, nel caso, invece, manca in radice perfino con riguardo alla scelta del criterio (o dei criteri) adottato per la ricerca del presumibile valore dell’area espropriata (che sembra essere stato tratto da quello dell’intera superficie costitutiva del Piano); non avendo la sentenza impugnata neppure indicato se abbia inteso privilegiare il metodo cd. sintetico-comparativo, ovvero i criteri di stima cd. analitici-ricostruttivi (o ancora metodi diversi da questi). Posto che risolvendosi il primo nell’attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili “omogenei”, con riferimento non solo agli elementi materiali – quali la natura, la posizione, la consistenza morfologica e simili – e temporali ma anche e soprattutto alla sua condizione giuridica urbanistica all’epoca del decreto ablativo, occorreva che la Corte di appello indicasse gli elementi di comparazione utilizzati e che ne documentasse la rappresentatività del mercato immobiliare dei terreni inclusi nella zona delimitata dal PIP, in cui è compreso quello espropriato.

Mentre ove fosse stato prescelto il metodo analitico ricostruttivo, diretto ad accertare il valore di trasformazione del suolo edificabile, la sentenza impugnata avrebbe dovuto accertare anzitutto la densità volumetrica esprimibile in base agli indici di fabbrìcabilità della zona omogenea in cui è incluso, al netto degli spazi assegnabili a standards: non potendo la relativa indagine basarsi sull’indice fondiario di edificabilità (come lamentato dal comune), bensì su quello che individua la densità territoriale della zona, soltanto questo includendo nel calcolo la percentuale degli spazi all’uopo riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale; e dovendo quindi tenersi conto anche delle spese di urbanizzazione relative alle opere che, poste in essere dall’amministrazione, assicurano l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area (Cass. 9891/2007; 21011/2006; 11477/2006;

7518/2001). E soprattutto della sola destinazione industriale consentita dal PIP (Cass. 18254/2004; 10265/2004; 16710/2003): in quanto la normativa della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis non si limita a fissare una rigida dicotomia, con esclusione dell’ammissibilità di un tertium genus, tra “aree edificabili” (indennizzabili in percentuale del loro valore venale, ai sensi del comma 1) ed “aree agricole” o “non classificabili come edificabili”, ma impone di tener conto delle possibilità legali di edificazione sussistenti al momento della vicenda ablativa quali offerte dagli strumenti urbanistici. I quali come è noto onde dare un ordine ed un’armonia allo sviluppo dei centri abitati, nonchè di disciplinare l’edilizia urbana nei suoi molteplici aspetti, ripartiscono il territorio comunale in zone con la precisazione delle relative destinazioni e la determinazione dei caratteri da osservare in ciascuna zona (densità, modalità delle costruzioni, distacchi, intensità estensiva e volumetrica, e simili); con la conseguenza che se nel caso l’inclusione del terreno espropriato in zona PIP avente la destinazione accertata dalla sentenza impugnata costituiva condizione necessaria e sufficiente per l’attribuzione del requisito dell’edificabilità legale, la relativa classificazione ne rappresentava anche il limite: non potendo per quanto si è detto l’immobile essere destinato a qualsiasi tipologia di edificazione, ma soltanto agli insediamenti espressamente previsti nella zona suddetta.

Ad una nuova valutazione in base ai principi esposti, provvederà, dunque il giudice di rinvio.

5. Con il quarto motivo, il comune, deducendo violazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, censura la decisione impugnata per avere escluso la connotazione di riforma economico-sociale a livello locale del PIP di villa Erbosa, ed insiste quindi per la decurtazione del 25% sul valore venale del suolo previsto dalla norma suddetta allorchè l’espropriazione abbia tale natura.

Con il quinto, deducendo altra violazione della menzionata normativa, si duole che la Corte territoriale abbia aggiunto al valore dell’immobile anche la maggiorazione premiale del 10% senza considerare che nel caso trattavasi di giudizio pendente fin dal 1994, perciò non sottoposto alla disciplina dell’art. 37 del T.U. delle espropriazioni per p.u.; e non potevano quindi recepirsi le argomentazioni che avevano indotto la giurisprudenza ad escludere la decurtazione del 40% in base al meccanismo stabilito dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2.

Con il settimo, deducendo violazione della L. n. 244 del 2007, menzionato art. 2, si duole della sua applicazione all’espropriazione in esame iniziata in epoca antecedente al T.U. delle espropriazioni per p.u.; ed alla quale secondo la giurisprudenza della Cassazione era dunque applicabile esclusivamente il criterio di calcolo dell’indennità stabilito dall’art. 39 della legge fondamentale del 1865. Il Collegio ritiene fondati gli ultimi due motivi e che quindi in detta statuizione debba restare assorbito il sesto motivo del ricorso i con cui il comune ribadisce l’esclusione della menzionata maggiorazione adducendo la congruità dell’indennità offerta rispetto a quello spettante alla controparte.

Non è al riguardo pertinente alcuna delle considerazioni svolte dalla sentenza impugnata sull’istituto della cd. occupazione espropriativa, sui criteri riduttivi introdotti dall’art. 5 bis, comma 7 bis per determinarne il relativo indennizzo, poi dichiarati incostituzionali (sent. 349/2007 della Corte Costit.), nonchè sulla incompatibilità di detta espropriazione illegittima con la normativa dell’art. 1 All. 1 della Convenzione Edu, come interpretata dalla Corte Edu: una volta che la stessa Corte di appello ha accertato che l’espropriazione si è svolta ritualmente e si è conclusa con la tempestiva emissione nel 1995 del decreto di espropriazione, e che conseguentemente l’espropriato non ha formulato alcuna richiesta risarcitoria.

Questa Corte, poi, ha ripetutamente affermato, anche a sezioni unite:

a) che dopo la declaratoria di incostituzionalità dei primi due commi, art. 5 bis ad opera della sentenza 348/2007 della Corte Costituzionale è tornato a trovare applicazione ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, il criterio del valore venale del bene previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, sostanzialmente corrispondente con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea, nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU; b) che non è invocabile neppure lo ius superveniens costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, sia perchè la nuova norma avendo introdotto modifiche al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, segue la disciplina transitoria prevista dall’art. 57, D.P.R. cit., ed è quindi inapplicabile nei procedimenti espropriativi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa, come nella fattispecie, prima del 30 giugno 2003; sia perchè la norma intertemporale di cui al menzionato comma 90 prevede una limitata retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità di espropriazione solo con riferimento “ai procedimenti espropriativi” e non anche ai giudizi in corso (Cass. sez. un. 5269/2008, nonchè 11480/2008 e successive).

Ha evidenziato altresì la corrispondenza di questa opzione ermeneutica con la giurisprudenza della Corte Edu, nonchè della Grande Chambre della Corte, la quale, pur non escludendo che in materia civile una nuova normativa possa avere efficacia retroattiva, ha ripetutamente considerato lecita l’applicazione dello ius superveniens in causa soltanto in presenza di “imperieux motifs d’interet general”; per cui siccome nel caso il giudizio è pendente fin dal 1994 la Corte doveva applicare non già il criterio introdotto dalla menzionata L. n. 244 del 2007 (con il sistema delle riduzioni e delle maggiorazioni dalla stessa riproposto), ma la regola generale del menzionato art. 39 della legge fondamentale per il quale “la indennità dovuta all’espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita”: anche per il principio più volte ricordato dalla Corte Costituzionale che sul giudice comune grava l’obbligo di interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti in cui ciò sia permesso dal suo tenore. E tanto è sufficiente ad escludere il dubbio manifestato dalla ricorrente circa la legittimità costituzionale della non applicazione della menzionata nuova disposizione premiale del 2007 ai giudizi in corso ed antecedenti alla disciplina del T.U.; che per quanto detto è conforme ai principi enunciati dalla CEDU, e perciò stesso al precetto dell’art. 117 Cost.. E d’altra parte non viola il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. invocabile in situazioni che si svolgono nell’ambito della medesima dimensione temporale, non già quando si abbia il succedersi nel tempo di situazioni diversamente regolate (Cass. 16062/2004; 8031/2002; 14223/2000).

6. Il Collegio deve, infine respingere il primo motivo del ricorso incidentale della Baroncelli-Bafore per la disposta condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti della s.p.a.

Esselunga: correttamente poste dalla sentenza impugnata a carico dell’espropriata per avere rivolto la domanda di pagamento dell’indennità anche nei confronti di detta società invece estranea ab origine al relativo rapporto obbligatorio, facente capo esclusivamente sul comune di Pistoia;e riferendosi il criterio della soccombenza al fine di attribuire l’onere di sopportare le spese processuali unitariamente all’esito finale della controversia, conclusa con il rigetto della richiesta suddetta.

7.Infondato, è, invece, il primo motivo del ricorso principale, con cui il comune ha denunciato violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere la sentenza impugnata esaminato la propria domanda di manleva rivolta nei confronti della s.p.a. Esselunga, non avendo la Corte di merito l’obbligo di pronunciare su di una domanda inammissibile attesa la propria incompetenza per materia a statuire su di essa: ciò in quanto la competenza eccezionale in unico grado attribuita al giudice dell’opposizione alla stima, indicato dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 nella Corte d’Appello competente per territorio, è circoscritta alla domanda di determinazione dell’indennità dovuta al proprietario del bene espropriato ed a quelle accessorie di pagamento degli interessi e dell’eventuale maggior danno per il ritardato adempimento; ma non comprende anche la domanda – diversa ed autonoma per “petitum” e “causa petendi” – diretta a stabilire chi sia, nei rapporti interni, il soggetto che, in via di regresso, debba sopportare l’onere economico dell’indennità corrisposta dall’espropriato, appartenendo il relativo giudizio al giudice di primo grado secondo gli ordinari criteri della competenza (Cass. 18188/06; 1234/1995; 5753/1993).

8. Restano assorbiti il primo motivo del ricorso principale, con cui il comune ha denunciato violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere la sentenza impugnata esaminato la propria domanda di manleva rivolta nei confronti della s.p.a. Esselunga; il secondo con cui analoga violazione di legge è stata dedotta per l’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 sulla stima dell’indennità nel caso in cui il proprietario ai fini del pagamento dell’ICI ne dichiari un importo inferiore a quello a lui spettante; l’ottavo relativo ancora alla questione suddetta non considerata dalla Corte territoriale nella determinazione dell’indennità; l’11^ relativo alla ripartizione delle spese processuali;ed infine il secondo motivo del ricorso incidentale della proprietaria espropriata relativa al suo diritto di percepire interessi e rivalutazione monetaria sull’importo dell’indennizzo suddetto.

La sentenza impugnata va conclusivamente cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla stessa Corte di appello di Firenze che in diversa composizione provvederà alla rideterminazione dell’indennità di espropriazione dovuta alla soc. Baroncelli-Bafore attenendosi ai principi esposti, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi i ricorsi, dichiara inammissibile il secondo ricorso incidentale della Baroncelli, accoglie il quinto, settimo, nono e decimo del principale, rigetta il primo ed il terzo, nonchè il primo dell’incidentale della Baroncelli; dichiara assorbiti il secondo, quinto, sesto, ottavo ed undicesimo del principale, l’incidentale della soc. Esselunga ed il secondo e terzo motivo dell’incidentale della Baroncelli; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla medesima Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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