Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25861 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25861

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7181-2016 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PANUCCIO, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CASTELLO FINANCE SRL, e per esso il proc. speciale e mandatario

ITALFONDIARIO SPA, in persona del Dott. B.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE GRILLO, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

D.B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUIGI PULCI 45, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI

BATTISTA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIO QUERO, FELICE

DOMENICO RETEZ giusta procura in calce al controricorso;

A.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUIGI PULCI 45, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI

BATTISTA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIO QUERO, FELICE

DOMENICO RETEZ giusta procura in calce al controricorso;

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DI TORRE

ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato BARTOLO DATTOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE POLIMENI giusta procura

in calce al controricorso;

SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ – S.G.A. SPA (già INTESA SAN

PAOLO SPA), in persona del suo amministratore delegato e legale

rappresentante p.t. dott. R.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio

dell’avvocato NATALE CARBONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANNA GLORIA PALAMARA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA, MONTE PASCHI SIENA SPA, FINDOMESTIC

SPA, CI.CA.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1103/2015 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 16/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’accoglimento del 2^, 3^, 4^

motivo del ricorso, assorbiti i motivi 1 – 5 – 7;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PANUCCIO;

udito l’Avvocato CHIARA GELSOMINO per delega;

udito l’Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 16 settembre 2015 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da F.A. per ottenere la dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento di immobile emesso il 14 marzo 2012 dal giudice dell’esecuzione in una procedura di esecuzione immobiliare; nella causa di opposizione si erano costituite tutte le controparti – Italfondiario S.p.A., quale procuratrice di Castello Finance Srl; Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A.; Findomestic Banca S.p.A.; Giancarlo Di Battista; A.P.; A.G. – tranne Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Commerciale Italiana S.p.A. e Ca.Da., rimasti contumaci.

2. Ha presentato ricorso F.A. sulla base di sette motivi.

2.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 555 e 567 c.p.c. in relazione agli artt. 2665,2659 e 2841 c.c. per nullità del procedimento derivante da erronea indicazione di uno degli elementi necessari della nota di trascrizione, nella specie del soggetto debitore.

Ad avviso del ricorrente, quanto denunciato in questo motivo precede le questioni di legittimazione e di ammissibilità della opposizione perchè concerne nullità assoluta di tutta la procedura. In combinato disposto, l’art. 555 c.p.c., artt. 2655,2659 e 2841 c.c. impongono il rispetto del sistema di pubblicità degli atti, così anche da renderli opponibili ai terzi e da ottenere un buon esito della procedura. Nel caso di specie, presso il Tribunale di Reggio Calabria si instaurò una procedura esecutiva immobiliare n. 157/1993 R.G.Es. in cui il titolo esecutivo, il pignoramento e la nota di trascrizione del pignoramento furono emessi nei confronti di tale A.G., nato a (OMISSIS), mentre il decreto di trasferimento dell’immobile fu pronunciato nei confronti di tale A.G., nato a (OMISSIS), senza alcuna rettifica della discrasia.

Osserva il ricorrente che il pignoramento immobiliare, per produrre effetti, deve essere trascritto, e sostiene che l’erroneità della nota di trascrizione, senza rettifica, crea nullità insanabile perchè viene a mancare “uno degli elementi richiesti”, dal momento che la trascrizione dell’atto completa il pignoramento ed è quindi necessaria per procedere all’istanza di vendita. La nota di trascrizione del pignoramento del 1993 sarebbe inesistente e comunque inopponibile a terzi; la procedura esecutiva pertanto avrebbe dovuto essere dichiarata estinta per mancanza di un elemento costitutivo, appunto, del pignoramento. Nel 2011 il F. ha effettuato un altro pignoramento sullo stesso immobile (procedura n. 46/2011 R.G.Es.). Essendo inesistente o dunque inopponibile il precedente pignoramento, quello del 2011 acquisirebbe quindi priorità. Sorregge il ricorrente tali argomenti richiamando il principio di autosufficienza della nota di trascrizione, per cui solo da essa si evincono i limiti di opponibilità a terzi. Invoca altresì giurisprudenza nel senso che gli effetti della assoluta incertezza della identità del proprietario dei beni ricadono sulla parte tenuta alla presentazione della nota di trascrizione, non essendo efficace una posteriore correzione.

Sostiene inoltre il F. che la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 2665 c.c. (richiamante gli artt. 2659 e 2841 c.c.) laddove afferma che l’erroneità del nome dell’esecutato genera una nullità non assoluta, bensì sanabile: in tal modo, infatti, contrasterebbe con il principio relativo alla opponibilità ai terzi, ovvero relativo alla “forma di pubblicità necessaria perchè determinati atti, riguardanti la condizione giuridica della proprietà immobiliare, abbiano efficacia contro chiunque”; in tema vengono richiamati gli artt. 561 e 567 c.p.c., argomentando poi che tutta la disciplina sostanziale sugli effetti del pignoramento (artt. 2913-2918 c.c.) presuppone una trascrizione corretta, per individuare le alienazioni anteriori che limitano la disponibilità dei beni pignorati. Viene altresì invocato il principio di autoresponsabilità per cui chi chiede la trascrizione di un atto, redigendo la nota, ne assume la responsabilità verso i terzi.

L’errata indicazione della data di nascita dell’esecutato non sarebbe stata mai corretta, onde non sussisterebbe un errore materiale determinante una nullità sanata perchè sanabile, bensì un procedimento esecutivo viziato per inesistenza dell’esecutato, che deriva dall’errore della nota di trascrizione e genera inesistenza o inefficacia del pignoramento.

Il Tribunale, poi, afferma che la nullità del pignoramento si verifica solo quando l’erronea indicazione nella nota di trascrizione di uno degli elementi essenziali cagiona una reale oggettiva incertezza su tale elemento, e che comunque è nullità sanabile se non viene fatta oggetto di tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c.; ma nel caso di specie, secondo il ricorrente, l’esecutato è identificato erroneamente o diverso da quello della procedura del 2011: e l’erroneità della trascrizione renderebbe inesistente la procedura, ai sensi degli artt. 2655 e 2659 c.c., onde pignoramento non si sarebbe perfezionato per assenza di elementi costitutivi e il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva ex artt. 555 e 557 c.p.c. Si tratterebbe dunque di una nullità insanabile, che il giudice dovrebbe dichiarare anche d’ufficio. La mancata dichiarazione dell’estinzione avrebbe pertanto violato gli artt. 555 e 557 c.p.c., per cui quando il F. lo pignorò, l’immobile sarebbe stato libero, e su di esso quindi il ricorrente avrebbe acquistato un diritto che il giudice dell’esecuzione avrebbe illegittimamente vanificato, laddove, anzichè dichiarare estinta la procedura del 1993, ha emesso il decreto di trasferimento, tra l’altro per emetterlo modificando i dati anagrafici dell’esecutato, e in tal modo promuovendo “una vendita contro un soggetto salvo poi trasferire gli effetti pregiudizievoli contro altro soggetto”.

2.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. riguardo alla legittimazione del ricorrente a opporsi ex art. 617 c.p.c. e violazione dell’art. 617 c.p.c.

L’atto esecutivo opposto è il decreto di trasferimento emesso il 14 dicembre 2012 dal giudice dell’esecuzione nella procedura esecutiva n. 153/1993, che ha trasferito l’immobile agli aggiudicatari rettificando la data di nascita dell’esecutato, disponendo la cancellazione del pignoramento eseguito nel 2011 dal F. e consentendo quindi a un terzo, “l’acquirente”, di diventare proprietario del bene pignorato dal ricorrente – cui è stato così impedito di soddisfare il suo credito nei confronti dell’effettivo debitore – oltre a confermare l’opponibilità a terzi di una procedura esecutiva nulla e inesistente.

Ad avviso del ricorrente, negando la sua legittimazione a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. sono stati violati gli artt. 99 e 100 c.p.c. quanto al diritto di chi ha interesse a proporre una domanda giudiziale, principio che vale anche in riferimento all’opposizione agli atti esecutivi, dato che l’art. 617 c.p.c. individua gli atti e non i soggetti che possano proporvi opposizione, questi ultimi venendo determinati proprio dagli artt. 99 e 100 c.p.c. Il diritto all’azione genera infatti la legittimazione ad agire, e l’opposizione ex art. 617 c.p.c. costituirebbe un “rimedio di chiusura” per far valere l’illegittimità di un atto esecutivo se non vi è un rimedio specifico; la legittimazione attiva spetta pertanto a “chiunque sia portatore di un interesse leso dall’atto anche se non è nel processo esecutivo”. E il F. avrebbe l’interesse alla soddisfazione del suo credito, ovvero di mantenere gli effetti del pignoramento da lui eseguito. Tale interesse sarebbe stato leso dal giudice dell’esecuzione disponendo nel decreto di trasferimento la cancellazione del pignoramento da lui eseguito.

Il ricorrente avrebbe pure l’interesse a far valere “la lesione conseguente ad una aggiudicazione a prezzo non giusto e, comunque, determinatosi in una procedura viziata”.

Il Tribunale afferma che, venuto a conoscere della pendenza della procedura esecutiva avviata nel 1993 sullo stesso immobile, l’attuale ricorrente avrebbe potuto intervenire in tale procedura per partecipare come creditore al riparto. Ciò sarebbe però illegittimo perchè, in primo luogo, il giudice dell’esecuzione non riunì le due procedure esecutive (di cui solo quella del 2011 sarebbe stata valida perchè essa soltanto vantava un pignoramento validamente trascritto), pur essendo stata chiesta la riunione, benchè in subordine, nell’atto di opposizione ex art. 617 c.p.c..; e in secondo luogo l’intervento del F. nella procedura del 1993 sarebbe stato in una procedura “viziata ab origine e mai sanata”. Visto poi l’ammontare dei crediti degli altri intervenuti nella procedura del 1993 e l’aggiudicazione dell’immobile per soli C 228.430, intervenendo in essa il credito dell’attuale ricorrente sarebbe stato vanificato.

2.3 Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 617 e 591 ter c.p.c. riguardo la tempestività dell’opposizione in relazione alla nullità del procedimento per violazione dell’art. 565 c.p.c.

Il Tribunale ritiene che il termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c. entro cui il ricorrente avrebbe dovuto opporsi fosse decorso dall’udienza del 17 luglio 2012 tenuta nella procedura esecutiva avviata dal F. nel 2011, in considerazione delle dichiarazioni rese in tale udienza dal custode giudiziario sulla coesistenza di un altro pignoramento. Obietta il ricorrente che se la nullità del pignoramento e quindi della procedura conseguente è rilevabile d’ufficio, non matura alcun termine di decadenza fino all’estinzione della procedura perchè la nullità non è sanabile.

2.4 Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 617 c.p.c. quanto alla tempestività della opposizione.

Il ricorrente si sarebbe opposto tempestivamente al decreto di trasferimento del 14 dicembre 2012. L’art. 617 c.p.c., comma 2, fa decorrere i venti giorni del termine da quando sono compiuti e opponibili gli atti: peraltro, occorre che l’atto da impugnare sia conosciuto, mediante comunicazione o notifica o pubblicità per trascrizione dell’atto stesso, modalità di conoscenza che nel caso di specie non si sarebbero verificate. La dichiarazione, racchiusa nel verbale d’udienza, del custode giudiziario non varrebbe a creare conoscenza ai fini processuali in capo all’attuale ricorrente, bensì varrebbe come una deduzione difensiva. Gli unici atti da cui potrebbe decorrere una attività difensiva sarebbero invece sentenze e ordinanze. All’udienza del 17 luglio 2012 il giudice dell’esecuzione si riservò, e sciolse la riserva con provvedimento depositato poi il 13 novembre 2012, dopo l’aggiudicazione dell’immobile avvenuta il 20 settembre 2012. Pertanto questa aggiudicazione non sarebbe opponibile al F.. Il primo atto successivo impugnabile fu quindi il decreto di trasferimento, e proprio questo fu impugnato entro i venti giorni dalla sua pronuncia.

2.5 I quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 487 c.p.c. e art. 187 bis att. c.p.c. quanto agli effetti del decreto di trasferimento sul terzo acquirente.

A differenza di quanto affermato dal Tribunale, un procedimento esecutivo viziato ab origine non ha effetto neanche nei confronti dell’aggiudicatario. La giurisprudenza nomofilattica condiziona gli effetti al rispetto delle regole procedurali, che nel caso di specie non sarebbero state rispettate, con conseguente inapplicabilità dell’art. 487 c.p.c. – sussistendo radicale nullità di atto esecutivo – e dell’art. 187 bis att. c.p.c. – non essendosi verificate nè estinzione nè chiusura anticipata del procedimento dopo l’aggiudicazione dell’immobile -.

2.6 Il sesto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 586 c.p.c. non avendo giudice dell’esecuzione adempiuto all’obbligo di sospendere l’aggiudicazione per inesistenza di giusto prezzo.

L’art. 586 c.p.c. stabilisce che, versato il prezzo, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita se lo ritiene notevolmente inferiore a quello giusto: avrebbe dunque errato il Tribunale nel ritenere che il criterio per determinare il valore attuale che la norma esige coincida con l’evoluzione della procedura esecutiva. L’immobile fu aggiudicato in conseguenza di un’unica offerta; ai sensi dell’art. 572 c.p.c., se l’offerta è inferiore rispetto al valore determinato nella perizia aumentato di un quinto il giudice deve valutare se è più proficua la vendita all’incanto. Nel caso in esame non sarebbe stato correttamente applicato l’art. 586 c.p.c.; e comunque il valore determinato nella relazione di stima sarebbe vincolante per il giudice, che avrebbe dovuto pertanto sospendere la vendita.

2.7 Il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla condanna alla rifusione delle spese dell’attuale ricorrente, con particolare riguardo per la posizione della parte Findomestic S.p.A.

Il Tribunale ha condannato secondo il principio della soccombenza, ma, per gli argomenti trattati nel giudizio, sarebbe stata legittima la compensazione delle spese di lite. Il Tribunale non ha neppure considerato “la posizione” di Findomestic S.p.A., costituita nel presente giudizio pur avendo “affermato e non dimostrato in atti di avere rinunciato alla pretesa”.

2.8 Degli intimati si sono difesi, ciascuno con proprio controricorso, Italfondiario S.p.A., S.G.A. S.p.A., Giancarlo Di Battista, A.P. e A.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. L’ampio ricorso, ut supra dettagliatamente descritto nei suoi plurimi contenuti, risolve i primi sei motivi in forza della presenza di una c.d. ragione più liquida che, con il suo impatto semplificante che valorizza il meccanismo logico di assorbimento, sostituisce il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine formale nella determinazione delle questioni da trattare, arrecando un evidente vantaggio di celerità processuale ex art. 111 Cost. (cfr. da ultimo Cass. sez. 3, ord. 21 giugno 2017 n. 15350; e v. pure Cass. sez. L, 19 agosto 2016 n. 17214, Cass. sez.6-L, 28 maggio 2014 n. 12002 e S.U. 8 maggio 2014n. 9936).

3.1.1 Va anzitutto premesso, allora, che il giudizio instaurato dall’attuale ricorrente è opposizione agli atti esecutivi – come il F. sostanzialmente ammette esponendo i fatti processuali mediante la trascrizione della impugnata sentenza che fa riferimento esplicito al “ricorso ex art. 617 c.p.c.” (benchè in seguito, nelle varie argomentazioni, il ricorrente si sforzi talora di uscire dai confini dell’art. 617 c.p.c.) – avente ad oggetto, a ben guardare, la aggiudicazione e il conseguente decreto di trasferimento dell’immobile, poichè in ciò trovava radice l’interesse processuale del F.: una volta aggiudicato l’immobile nella procedura esecutiva avviata nel 1993, ne era stato emesso il decreto di trasferimento disponendo pure la cancellazione del pignoramento trascritto nel 2011 dal F., il quale non avrebbe più potuto, pertanto, avvalersi di quel bene per il recupero del proprio credito. Dovendosi quindi applicare, ai fini di accertare la tempestività della opposizione, il termine di cui all’art. 617 c.p.c., deve rilevarsi che l’impugnata sentenza, composta da una pluralità di rationes decidendi, pagina 6 della motivazione, dopo aver dato atto che l’aggiudicazione era stata effettuata il 20 settembre 2012 quale esito di una vendita senza incanto, così osserva: “…va dichiarata la tardività della presente opposizione agli atti esecutivi, in quanto proposta oltre il termine di cui art. 617 c.p.c. (sic), di venti giorni dal “compimento dell’atto”, che coincide con il momento in cui l’esistenza dell’atto è resa palese alle parti del processo esecutivo, e dunque decorrenti dalla conoscenza legale ovvero di fatto che le parti abbiano avuto dell’atto viziato. Altresì, la tardività dell’opposizione proposta avverso l’aggiudicazione rende inammissibile anche quella proposta contro il decreto di trasferimento della proprietà dell’immobile, qualora venga dedotta una nullità riflessa o derivata da precedenti vizi del procedimento, che non siano stati tempestivamente denunciati con la detta opposizione…Nella specie, il termine di venti giorni entro cui il F. doveva proporre opposizione deve farsi decorrere dal 17.07.2012, data dell’udienza nell’ambito della procedura esecutiva n. 46/2011 R.G. Es. nel corso della quale il creditore procedente era stato reso chiaramente edotto, attraverso le verbalizzate dichiarazioni del Custode Giudiziario, dell’esistenza di un diverso e precedente pignoramento che aveva colpito il medesimo bene, circostanza peraltro successivamente confermata dal G.Es. nel provvedimento del 13.11.2012 adottato a scioglimento della riserva incamerata alla citata udienza, con il quale veniva confermata la circostanza riferita dal custode giudiziario, specificandosi in aggiunta che il “medesimo bene” è risultato essere stato già aggiudicato seppur ancora “in via provvisoria” nella procedura n. 157/93 R.G. Es.”. Da ciò desume il Tribunale che l’opposizione è inammissibile.

Il Tribunale, quindi, accerta la tardività della opposizione, ed effettua tale accertamento su due elementi: in primo luogo, la conoscenza acquisita il 7 luglio 2012 dall’attuale ricorrente nell’ambito della procedura esecutiva da lui stesso promossa attraverso le verbalizzate dichiarazioni del custode giudiziario dell’immobile pignorato, che lo avevano “chiaramente edotto”; in secondo luogo, ictu oculi aggiunto ad abundantiam, l’ulteriore conoscenza derivata dal provvedimento del 13 novembre 2012, con cui fu sciolta la riserva incamerata dal giudice dell’esecuzione all’udienza del 17 luglio 2012. Già in rapporto al primo elemento, essendo stato depositato il ricorso ex art. 617 c.p.c. il 3 gennaio 2013, è corretto quanto ne deduce in punto di diritto il Tribunale, ovvero che la opposizione agli atti esecutivi del F. è inammissibile per tardività.

3.1.2 Ben consapevole della presenza di questa ratio decidendi nella impugnata sentenza, il ricorrente tenta in primis di schivarla anteponendo ad ogni questione l’asserita nullità del procedimento in toto: ma nel caso di specie, come si è appena evidenziato, l’azione esercitata dal F. è circoscritta nei confini dell’art. 617 c.p.c.- la cui materia del contendere consiste esclusivamente nell’accertamento della nullità dell’atto impugnato per conseguire gli effetti che ne derivano su tale atto e sugli atti successivi, nulli per derivazione ai sensi dell’art. 159 c.p.c., comma 1, (cfr. per tutti Cass. sez. 3, 7 luglio 1999 n. 7026), – onde il suo esercizio è condizionato in punto di ammissibilità al rispetto del termine imposto dall’art., comma 2

3.1.3 In seguito, comunque, il ricorrente dedica alla questione della tempestività il terzo e il quarto motivo.

Il terzo motivo tenta ancora di sciogliere il ricorso dai confini dell’art. 617, adducendo che, trattandosi di nullità assoluta e rilevabile d’ufficio del pignoramento e quindi della procedura, fino all’estinzione del procedimento non matura alcun termine di decadenza perchè trattasi di nullità non sanabile. Si tratta di una riproposizione, da un apparentemente diverso punto di vista, di quanto appena affrontato.

Come sopra si è già osservato, invero, l’azione che ha esercitato il F. non ha per oggetto direttamente la nullità globale della procedura, bensì impugna l’aggiudicazione e conseguentemente – quindi per vizio derivato – il decreto di trasferimento dell’immobile: e la aggiudicazione allora è il reale oggetto della opposizione, pur se la sua pretesa nullità viene prospettata come derivata dalla – a sua volta pretesa – nullità del pignoramento. La censura pertanto è infondata.

3.1.4 Il quarto motivo, poi, cerca di inficiare quanto il Tribunale ha accertato in ordine alla conoscenza, ai fini del dies a quo del termine del opposizione agli atti esecutivi, adducendo in sostanza che il F. si sarebbe opposto soltanto al decreto di trasferimento del 14 dicembre 2012, e perciò avrebbe agito tempestivamente. Come sopra si è visto, in realtà, il F. si è opposto all’aggiudicazione, per quanto anche quale presupposto del decreto di trasferimento, per cui la tardività in rapporto all’atto esecutivo basilare come oggetto di impugnazione, cioè l’aggiudicazione, ha integralmente inficiato l’atto di opposizione.

Quanto, poi, all’asserto che solo attraverso ordinanze e sentenze chi intende opporsi può ricevere conoscenza dell’atto che impugna, palesemente non sussiste corrispondenza con il dettato della norma, che ciò non prevede. E non a caso, infatti, lo stesso ricorrente ha tentato altresì di scalfire l’idoneità delle verbalizzate dichiarazioni del custode giudiziario dell’immobile, riducendole – ancora tramite un mero asserto – ad una mera deduzione difensiva. Ictu oculi, non è configurabile alcuna similitudine tra la posizione dell’ausiliario del giudice, che ne condivide quindi l’intrinseca terzietà, a quella di un difensore, manifestata con una deduzione difensiva o anche con una attività difensiva, come il ricorrente altresì definisce le dichiarazioni del custode giudiziario. Pure questa censura, pertanto, non merita accoglimento. Si noti, d’altronde, che nel passo motivazionale in esame il giudice di merito rende conto di un proprio accertamento fattuale, rimarcando la congruità e la idoneità delle dichiarazioni rese dal custode giudiziario ad informare l’attuale ricorrente (“il creditore procedente era stato reso chiaramente edotto”); e, inoltre, al di là della non sostenibile equiparazione delle dichiarazioni del custode giudiziario a un’attività difensiva – ovvero, per quanto legittimamente, parziale -, motivo in esame non adduce insufficienza del contenuto informativo delle suddette dichiarazioni, limitandosi a sostenere, sempre assertivamente, che “la menzione a verbale… non determina una conoscenza utile”.

Da tutto ciò consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto tardiva l’opposizione, il che assorbe, come preannunciato, tutti gli ulteriori motivi del ricorso con eccezione del settimo, quest’ultimo afferente alle spese processuali come regolate dal giudice di merito.

3.2 Il settimo motivo, come si è visto nella sintesi già offerta, in realtà è composto di due doglianze.

3.2.1 In primo luogo, il ricorrente lamenta mancata compensazione delle spese di lite, per averlo il Tribunale invece condannato a pagarle “in ossequio al principio della soccombenza”: invece, “gli argomenti oggetto del giudizio di opposizione, in ipotesi di conferma, avrebbero legittimato la compensazione delle spese”.

Si tratta di un asserto meramente generico, che per di più non tiene conto del noto principio per cui la compensazione integra un potere discrezionale del giudice, che non è neppure tenuto a motivarne il mancato esercizio.

Invero, nel caso di specie il giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., la cui deroga ex art. 92 c.p.c. costituisce, appunto, oggetto di un suo potere discrezionale, in ordine al quale non ha obbligo di offrire motivazione qualora come qui è avvenuto – opti per non esercitarlo, ovvero per non porre limite alcuno al principio generale, di natura causativa (da ultimo Cass. sez. 3, 22 febbraio 2016 n. 3438), che è appunto la soccombenza: al contrario, logicamente e in correlazione con la natura della discrezionalità, soltanto nell’ipotesi in cui ritiene derogare la regola fondamentale della soccombenza compensando parzialmente o totalmente il giudice è tenuto alla motivazione (v. tra gli arresti recenti Cass. sez. 2, 23 febbraio 2012 n. 2730 – per cui appunto “in tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato” – e, a proposito dell’obbligo motivazionale nel caso contrario della compensazione, ancora da ultimo Cass. sez. 6-L, 4 febbraio 2015 n. 1997).

3.2.2 Del tutto generica, poi, è l’ulteriore censura, rappresentata, più che da un argomento, da un asserto cui avrebbe dovuto far seguito, a tacer d’altro, una specifica spiegazione illustrativa: “Il Tribunale non ha considerato la posizione della Findomestic, tuttora regolarmente costituita e presente in giudizio, differentemente da quanto dalla stessa affermato e non dimostrato in atti di avere rinunciato alla pretesa”.

Sotto entrambi i profili, dunque, il settimo motivo non ha pregio.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, sussistendo peraltro i presupposti, vista la spiccata peculiarità della vicenda che ha visto intrecciarsi a distanza di oltre un decennio diverse procedure, per compensare integralmente le spese del presente grado da tutte le parti.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso compensando le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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