Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25861 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. II, 23/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 23/09/2021), n.25861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17554/2016 proposto da:

C.X., K.R., elettivamente domiciliati in TRIESTE,

GALLERIA PROTTI ARRIGO 1, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

TUDOR, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.R., anche quale erede di S.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, V. PANARO 11, presso lo studio dell’avvocato

MARIA ELISABETTA RENDE, rappresentato e difeso dall’avvocato FURIO

STRADELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 275/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. K.R. e C.X. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 275/2016 della Corte d’appello di Trieste, pubblicata il 3 maggio 2016.

Resiste con controricorso P.R., in proprio e quale erede di S.A., deceduta in data (OMISSIS).

2. La Corte d’appello di Trieste ha pronunciato quale giudice di rinvio conseguente alla sentenza di cassazione 30 giugno 2014, n. 14816/2014.

2.1. La causa aveva ad oggetto la domanda con cui nell’aprile del 2001 P.R. e S.A. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste K.R. e C.X., al fine di ottenere l’abbattimento o l’arretramento della costruzione da questi ultimi realizzata in (OMISSIS), ed il conseguente risarcimento dei danni, per violazione della distanza minima di dieci metri tra pareti

finestrate ed edifici antistanti D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ex art. 9, come in particolare prescritte dall’art. 19, punto 9, lett. Ab) della variante n. 25 al piano regolatore generale del Comune di Trieste.

2.2. La Corte d’appello di Trieste, in sede di rinvio, preso atto delle prescrizioni della sentenza di cassazione, ha ordinato l’abbattimento della sola parte di fabbricato di proprietà K. – C. sovrastante la quota del piano di campagna del pastino ove sorge l’abitazione di P.R. e di S.A., rideterminando con diminuzione del 25% di danni patrimoniali e non patrimoniali già liquidati nella sentenza cassata.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c..

4. Il primo motivo di ricorso di K.R. e C.X. deduce la violazione e falsa applicazione della L.R. Friuli Venezia Giulia 18 luglio 2014, n. 13, art. 2 e della L.R. Friuli Venezia Giulia 11 novembre 2009, art. 3, comma 2 bis, in relazione al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, comma 1.

Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056,2059,1223,1226 e 2697 c.c., nonché l’omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio, in ordine alla quantificazione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 336,91 e 92 c.p.c., nonché l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio, circa la statuizioni della sentenza di rinvio sulle domande restitutorie inerenti alla somme versate in ottemperanza alle condanne pregresse e circa la compensazione delle spese disposta per i giudizi di rinvio e di cassazione.

4. L’avvocato Tudor, difensore di K.R. e C.X., ha depositato in data 15 marzo 2021, e dunque prima della data fissata per l’adunanza nonché del termine per presentare memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c., atto di rinuncia al ricorso con allegata copia di un “atto di accordo” datato 26 marzo 2018, che reca in intestazione i nomi di K.R., C.X. e P.R., nonché sottoscrizioni riferite al medesimo P. ed all’avvocato Furio Stradella. L’atto di rinuncia (come anche l’allegato documento) non risulta notificato a P.R. né comunicato all’avvocato dello stesso controricorrente; è contemplato in esso un visto “per accettazione” da parte dell’avvocato Stradella, non sottoscritto dal medesimo, secondo il modello legale di cui all’art. 390 c.p.c., u.c.. Può non di meno ritenersi che l’atto di rinuncia al ricorso sia idoneo a produrre l’estinzione del giudizio di cassazione, rilevando l’adesione solo ai fini delle spese, ex art. 391 c.p.c., comma 4 (arg. da Cass. Sez. U., 24/12/2019, n. 34429).

Consegue altresì la condanna in solito dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Non trova applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA