Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25861 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25861 Anno 2013
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

PU

SENTENZA

sul ricorso 10674-2010 proposto da:
EN.PE .SUD DI ENRICO PERCOPO & C. S.A.S. 02030260646,
in persona del legale rappresentante Sig. ENRICO
PERCOPO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRINI MARIA CONCETTA, rappresentata e difesa
2013

dall’avvocato FREDA ETTORE giusta delega in atti;
– ricorrente –

1831

contro

FIDITALIA S.P.A. 08437820155, in persona dell’Avv.
DANIELE FIORELLI, elettivamente domiciliata in ROMA,

1

Data pubblicazione: 18/11/2013

VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato
FIORE GIOVANNA, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2974/2009 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

04/10/2013

dal

Consigliere

Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato GIOVANNA FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

MILANO, depositata il 04/03/2009 R.G.N. 21715/2008;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Fiditalia s.p.a. conveniva in giudizio, davanti al
Giudice di pace di Milano, la EN.PE .SUD s.a.s. per sentirla
condannare alla restituzione della somma di euro 2.500, oltre
interessi, a suo tempo versata alla società convenuta a

rivelatosi soggetto inesistente.
Il Giudice di pace, con sentenza del 26 gennaio 2008,
rigettava la domanda.
2. Avverso tale pronuncia proponeva appello la Fiditalia
s.p.a. e il Tribunale di Milano, con sentenza del 4 marzo
2009, in riforma di quella di primo grado, condannava la
EN.PE .SUD s.a.s. alla restituzione della somma sopra indicata,
con gli interessi ed il carico delle spese del doppio grado.
Osservava il Tribunale che dalla lettura degli artt. 2,
lettere a), b), e c), e 6 del contratto stipulato tra le parti
risultava che il soggetto convenzionato – nella specie la
società appellata – era tenuto ad accertare l’identità del
richiedente il finanziamento e che, in caso di finanziamento
erogato in base a dati, firme o documentazione risultata falsi
o alterati, il soggetto convenzionato era tenuto alla
restituzione delle somme versate. La società EN.PE .SUD,
quindi, era gravata dall’obbligo, da adempiere con la
diligenza di cui all’art. 1176 cod. civ., di accertare
l’identità del soggetto che chiedeva il finanziamento, senza

3

seguito del finanziamento accordato a tale Michele Nicosia,

accontentarsi della semplice esibizione di un documento di
identità.
Dagli accertamenti compiuti era emerso, invece, che il
sedicente Michele Nicosia era persona in realtà inesistente, e
che la EN.PE .SUD s.a.s. avrebbe potuto appurare questo

personale del predetto; essendo venuta meno a tale obbligo, la
società appellata era tenuta alla restituzione della somma
versata dalla Fiditalia s.p.a.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano propone
ricorso la EN.PE .SUD s.a.s. con atto affidato a quattro
motivi.
Resiste la Fiditalia s.p.a. con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.,
violazione dell’art. 2 del contratto stipulato fra le parti,
nonché degli artt. 1176, 1362 e 1371 cod. civ., oltre ad
insufficiente e contraddittoria motivazione.
Rileva la ricorrente che, in base all’art. 2 del
contratto, essa era tenuta ad accertare l’identità personale
del soggetto che chiedeva il finanziamento, ma non a controlli
ulteriori che non fossero quelli di rispondenza tra il
soggetto richiedente e il documento offerto per il
riconoscimento. Il Tribunale, quindi, interpretando il
4

elemento provvedendo alle necessarie verifiche sull’identità

contratto in modo difforme dal criterio del senso letterale
delle parole, avrebbe violato le relative regole legali,
incorrendo anche in un «evidente vizio di motivazione».
2.

Col secondo motivo di ricorso si lamenta,

in

riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod.

le parti, nonché degli artt. 1362 e 1371 cod. civ., oltre ad
insufficiente e contraddittoria motivazione.
Rileva la ricorrente che l’art.

6 del contratto,

richiamato dal Tribunale per giustificare l’obbligo di
restituzione della somma versata, non costituirebbe
un’integrazione dell’art. 2, bensì del successivo art. 4,
relativo all’ipotesi nella quale la pratica sia stata
approvata sotto condizione e la società Fiditalia abbia
versato solo un importo a titolo di anticipazione.
3.

Il primo ed il secondo motivo,

da esaminare

congiuntamente in quanto aventi entrambi ad oggetto la
presunta violazione delle regole in tema di ermeneutica
contrattuale, sono privi di fondamento.
3.1. In tema di interpretazione del contratto, questa
Corte ha in più occasioni affermato che la medesima,
consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei
contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al
giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in
cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per
violazione delle regole ermeneutiche; per cui non può trovare

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proc. civ., violazione dell’art. 6 del contratto stipulato fra

ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione
della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si
traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa
valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso
esaminati (sentenza 27 marzo 2007, n. 7500, e, più di recente,

che per sottrarsi al sindacato di legittimità,
l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto
non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto,
ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché,
quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più
interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva
proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi
in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata
l’altra (sentenza 20 novembre 2009, n. 24539).
3.2. Alla luce di tali precedenti – che costituiscono
pacifico orientamento di questa Corte e che vanno quindi
ribaditi nella sede odierna – è evidente che i primi due
motivi di ricorso in esame, lungi dal prospettare un’effettiva
violazione delle regole in tema di ermeneutica contrattuale,
pongono, in realtà, altrettante censure di vizio di
motivazione

finalizzate

ad

ottenere

una

diversa

2 e 6 del contratto di

interpretazione degli artt.

finanziamento intercorso tra le parti.
Oltre tutto, il Tribunale ha supportato la propria
decisione dando una lettura delle previsioni contrattuali che
6

sentenza 30 aprile 2010, n. 10554). Analogamente, si è detto

appare logica e ragionevole, tanto più in considerazione del
caso specifico, nel quale il soggetto beneficiario del
finanziamento è risultato essere affatto inesistente. Ed è
chiaro che, rispetto a simile eventualità, è del tutto
ragionevole l’interpretazione data dal Tribunale nel senso

di restituzione degli importi ricevuti in caso di domanda
contenente dati, firme o documentazione falsa o alterata.
4. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.,
violazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
della delibera 16 novembre 2004, n. 8, dell’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, oltre ad insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la
controversia.
Si osserva, al riguardo, che la società ricorrente non
avrebbe potuto eseguire alcun controllo di attendibilità sul
documento di identità personale esibito dal soggetto poi
rivelatosi inesistente, poiché tale attività di acquisizione
dati è da ritenere preclusa, tanto più in relazione alla
documentazione proveniente dall’Agenzia delle entrate.
4.1. Il motivo, come correttamente eccepito nel
controricorso, è inammissibile, salvo quanto si dirà in
relazione all’esame del quarto.
Non risulta, infatti, né dalla sentenza impugnata né dal
motivo di ricorso – che pure si preoccupa di trascrivere il
7

dell’applicazione dell’art. 6, con riconoscimento dell’obbligo

contenuto di una serie di provvedimenti dell’Agenzia delle
entrate relative alle modalità di trattamento dei dati
personali – che il profilo riguardante l’impossibilità, per la
società ricorrente, di accedere alla documentazione
proveniente dall’Agenzia delle entrate sia stata mai fatta

di questione nuova, ne consegue l’inammissibilità in questa
sede.
5. Col quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.,
violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., oltre ad
insufficiente e contraddittoria motivazione.
Rileva la ricorrente che, in occasione della conclusione
della pratica di finanziamento in esame, essa aveva agito nel
rispetto delle regole contrattuali, identificando la persona,
trasmettendo la documentazione alla Fiditalia s.p.a. e
ricevendo l’anticipazione della somma. La società di
finanziamento, invece, non aveva effettuato i dovuti controlli
sui dati e documenti forniti, erogando l’intero importo e
violando in tal modo gli obblighi di buona fede
nell’esecuzione del contratto.
5.1. Il motivo non è fondato.
Anche volendo trascurare il dato formale per cui il
quesito relativo alla presunta violazione di legge, formulato
alla p. 38 del ricorso, è ai limiti dell’inammissibilità in

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oggetto di dibattito davanti al giudice di merito; trattandosi

considerazione della sua genericità, la Corte ritiene la
censura comunque infondata.
Ed invero, è il caso di rilevare che la convenzione per il
finanziamento del credito al consumo stipulata tra le parti
era finalizzata a far sì che una platea di consumatori sempre

tramite l’erogazione di un prestito che consentiva di disporre
nell’immediato della necessaria liquidità. Come la stessa
ricorrente precisa nella premessa in fatto al proprio ricorso,
la EN.PE .SUD s.a.s., che svolge attività di «vendita di
prodotti di varia natura», aveva stipulato con la Fiditalia
s.p.a. una convenzione finalizzata a consentire ai propri
clienti l’acquisto dei prodotti «dalla stessa commercializzati
mediante il classico pagamento rateale». L’erogazione del
finanziamento da parte della società Fiditalia, quindi, si
risolveva in un immediato vantaggio per la società EN.PE .SUD,
la quale otteneva il risultato di vendere i propri prodotti
tramite l’anticipazione del denaro in favore dei clienti.
In una convenzione di questo tipo, perciò, dell’erogazione
del finanziamento venivano a beneficiare in via diretta
consumatori ma anche, in via indiretta, la società oggi
ricorrente. È pertanto del tutto logico

oltre che

rispondente proprio a quelle regole di buona fede
nell’esecuzione del contratto delle quali oggi la società
ricorrente invoca la violazione che la convenzione
prevedesse, a carico della società EN.PE .SUD, un obbligo
9

più ampia potesse accedere all’acquisto di una serie di beni

particolare di comportamento secondo buona fede che si
risolveva, tra l’altro, nella necessità di restituzione degli
importi del finanziamento in caso di domanda contenente dati,
firme o documentazione allegata falsa o alterata.
Il Tribunale di Milano, quindi, ha plausibilmente letto la

EN.PE .SUD l’obbligo di accertare l’identità del soggetto
richiedente, da adempiere con la diligenza di cui all’art.
1176 cod. civ.; diligenza che – secondo la sentenza in esame doveva

implicare

che

il

convenzionato

non

potesse

accontentarsi dell’esibizione di un documento di identità, ma
dovesse

eseguire

«anche

un

minimo

di

controlli

sull’attendibilità del documento stesso». Conclusione del
tutto condivisibile tanto più che, nel caso in esame, il \Ak
beneficiario del finanziamento è risultato essere un soggetto
inesistente;

e l’accertamento di tale inesistenza non

richiedeva – com’è agevole intuire – l’accesso alle banche
dati dell’Agenzia delle entrate, ma soltanto uno scrupoloso
controllo del documento di identità.
6. In conclusione, il ricorso è rigettato.
A tale esito segue la condanna della società ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto
ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
PER QUESTI MOTIVI
10

convenzione nel senso che la stessa imponesse alla società

La Corte

rigetta

il ricorso e

condanna

la società

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in complessivi euro 2.500, di cui euro
200 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza

Sezione Civile, il 4 ottobre 2013.

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