Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25861 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24546/2018 proposto da:

Anas Spa, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliato in

Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– ricorrente –

contro

Lombardi Sa Ingegneri Consulenti, in proprio e quale mandatario del

RTI con la Lombardi – Reico Ingegneri srl – Consult International

spa, in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma Via Panama 58 presso lo studio dell’avvocato

Luigi Medugno che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Claudia Molino, in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3185/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Lombardi SA – Ingegneri Consulenti, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (R.t.i.) costituito con la Lombardi Reico Ingegneria s.r.l. e la Consult International s.r.l., ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la s.p.a. Enas, oggi Anas, con riferimento al contratto di appalto aggiudicato a suo favore in data 14.10.1999, relativo ai servizi di progettazione definitiva e esecutiva, dello studio di impatto e inserimento ambientale e dell’elaborazione del piano di sicurezza per i lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 dell’autostrada (OMISSIS), per un corrispettivo di Euro 1.894.880,36, al netto del ribasso del 13%.

L’attrice aveva chiesto l’accertamento del maggior valore delle opere effettivamente progettate e la condanna della convenuta al pagamento del maggior compenso, l’accertamento della responsabilità dell’Anas per la maggior durata del vincolo contrattuale e la condanna della convenuta a titolo risarcitorio al pagamento delle maggiori spese generali, del mancato utile, dei maggiori costi di progettazione e di mantenimento delle fideiussioni, l’accertamento della responsabilità dell’Anas per i maggiori costi e oneri per la rielaborazione del progetto definitivo ed esecutivo, l’accertamento dell’illegittimo utilizzo da parte dell’Anas del progetto definitivo ed esecutivo redatti dal R.t.i.; in subordine, l’attrice aveva chiesto la condanna di Anas ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento.

Con sentenza del 20/5/2011 il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto le pretese dell’attrice, per il resto rigettate, condannando Anas al pagamento in favore dell’attrice della somma complessiva di Euro 391.876,95, oltre interessi, di cui Euro 212.598,32 per l’esecuzione di attività non previste dal contratto su richiesta di Anas e Euro 179.278,63 per l’esecuzione di attività aggiuntiva di rielaborazione della progettazione definitiva per errori nella cartografia consegnata da Anas.

Secondo la ricostruzione del Tribunale, il contratto fra le parti comprendeva la verifica della fattibilità del progetto preliminare fornito da Anas; tale progetto era totalmente errato perchè prevedeva il passaggio dell’autostrada su di una zona franosa; era stato quindi necessario rifarlo completamente con il raddoppio del valore dell’opera da realizzare; nulla però competeva al R.t.i., stante la clausola di invariabilità del prezzo contrattualmente pattuita, in difetto di situazioni eccezionali; nella fattispecie il progetto esisteva, ancorchè errato, e la sua verifica rientrava nei compiti della parte attrice; non erano invece riconducibili all’esecuzione del contratto i lavori di progettazione della discarica di (OMISSIS) e di coordinamento degli studi di impatto ambientale dei diversi lotti; erano meritevoli di ristoro gli oneri sopportati dal R.t.i. per la rielaborazione della progettazione definitiva per gli errori contenuto nella cartografia consegnata da Anas; nulla spettava per equo compenso perchè l’utilizzo del progetto era legittimato dal contratto.

2. La Lombardi SA – Ingegneri Consulenti ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo l’accoglimento integrale delle proprie pretese.

Anas, inizialmente contumace, si è costituita successivamente resistendo al gravame.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 15/3/2018, in parziale accoglimento dell’appello, ha condannato Anas al pagamento in legali e con il favore delle spese del doppio grado.

Secondo la Corte territoriale, le parti avevano immediatamente concordato circa la totale erroneità del progetto preliminare predisposto da Anas, che prevedeva la realizzazione dell’opera su terreno franoso, sicchè sulla base di esso non era realizzabile la pattuita progettazione definitiva ed esecutiva; l’Anas aveva di fatto commissionato al R.t.i. un’attività del tutto estranea a quella oggetto di aggiudicazione, senza espletare una nuova gara ad evidenza pubblica; l’attività progettuale eseguita dal R.t.i. non era riconducibile al contratto aggiudicato e non era configurabile in relazione ad essa alcuna responsabilità contrattuale di Anas; in relazione a tale attività sussisteva un ingiustificato depauperamento del R.t.i. e un correlativo arricchimento di Anas; il relativo indennizzo doveva essere riconosciuto in aggiunta alle somme di Euro 38.991,00 e di Euro 173.607,32, ormai coperte dal giudicato in difetto di impugnazione da parte di Anas, rispettivamente relative all’esecuzione dei lavori di progettazione della discarica di (OMISSIS) e al coordinamento degli studi di impatto ambientale dei diversi lotti; a tale titolo, ossia ex art. 2041 c.c., spettava al R.t.i. la somma di Euro 3.615.455,67, quantificata dal c.t.u. tenendo conto delle tariffe professionali e dell’offerta contrattuale, da rivalutarsi qual debito di valore, al netto di quanto già corrisposto da Anas, con interessi legali.

3. Avverso la predetta sentenza, notificata il 30/5/2018, con atto notificato 24/7/2018 ha proposto ricorso per cassazione l’Anas s.p.a. svolgendo quattro motivi.

Con atto notificato il 27/9/2018 l’intimata Lombardi SA Ingegneri Consulenti ha proposto controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2041, 2042,1343 e 1418 c.c.

1.1.La ricorrente osserva che se era vero – come sostenuto dalla Corte di appello – che le parti avevano concluso un accordo negoziale avente ad oggetto la rinnovazione del progetto in assoluta elusione delle norme imperative e inderogabili di evidenza pubblica, il contratto così concluso aveva causa illecita e committente e appaltatore avevano commesso un fatto penalmente rilevante, con la radicale esclusione della tutela residuale e sussidiaria previste dalla disciplina dell’ingiustificato arricchimento.

1.2. Il motivo è infondato.

La ricorrente presuppone la conclusione inter partes di un contratto a causa illecita per trarne la conseguenza della preclusione dell’azione fondata sull’arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c.: la sentenza si è limitata a rilevare che, di fatto, Anas aveva commissionato al R.t.i. una attività del tutto estranea a quella oggetto dell’appalto aggiudicato a suo favore, costituita dall’elaborazione di un nuovo progetto preliminare e successiva progettazione definitiva ed esecutiva, di fatto espletata dal raggruppamento, ma non ha affatto accertato la stipulazione di un vero e proprio contratto.

Per altro verso, anche la tesi in diritto sottesa alla censura non è affatto condivisibile.

Alla nullità del contratto non consegue affatto la preclusione dell’azione di ingiustificato arricchimento in relazione alle prestazioni comunque eseguite in favore della pubblica amministrazione.

La giurisprudenza di questa Corte infatti esclude l’actio de in rem verso solo con riferimento agli ordini di beni e servizi effettuati dagli enti locali e in relazione alla responsabilità del funzionario che ha affidato forniture e servizi in violazione della normativa pubblicistica, proprio perchè in tale ipotesi al fornitore impoverito compete, in forza di legge, altra azione, con conseguente esclusione del requisito della residualità.

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, comma 4 abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n), perchè sostituto dall’art. 35 cit. decreto, a sua volta abrogato e sostituito da analoga disposizione contenuta nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 191 prevede infatti che nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni o servizi in violazione dell’obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l’amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura.

E’ stato recentemente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 30109 del 21/11/2018, Rv. 651591 – 01) che in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l’amministratore o il funzionario inadempiente che l’abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell’elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 194 – nei limiti dell’utilità dell’arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio.

Infatti al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio concluso dalla p.a. per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione era esperibile nei confronti della suddetta p.a. l’azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale), si è sostituita, relativamente agli enti locali, la disciplina del D.L. n. 66 del 1989 (convertito in L. n. 144 del 1989, riprodotta nel D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato il rapporto tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l’esperibilità dell’azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., data la sua natura sussidiaria (Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Sez. 3, 14/11/2003, n. 17257; Sez. I, 22/04/2000 n. 5284).

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2041,2042,1321,1322,1372 c.c.

2.1. La disciplina dell’ingiustificato arricchimento non era comunque applicabile alla fattispecie perchè il denunciato squilibrio economico era stato voluto dalle parti, nel quadro della regolamentazione pattizia del rapporto, poichè la parte attrice non aveva opposto alla committenza l’eventuale estraneità alle pattuizioni contrattuali dell’incarico di rivisitazione del progetto sulla base di una condivisa interpretazione del contratto originario ovvero alla stregua dell’accordo illecito ravvisato dalla Corte territoriale.

Non sarebbe stato quindi consentito al R.t.i. il successivo ripensamento e la conseguente richieste di compenso.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè non si confronta in modo adeguatamente specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla assoluta discontinuità fra il contratto inter partes e la successiva attività di progettazione espletata dal R.t.i., dopo che le parti avevano immediatamente concordato sul fatto che il progetto preliminare predisposto dall’Anas era totalmente errato e ineseguibile perchè prevedeva il passaggio dell’autostrada su di un terreno franoso.

L’oggetto del contratto (ossia la pattuita progettazione definitiva ed esecutiva) del progetto preliminare de quo era totalmente irrealizzabile: il R.t.i. ha individuato nove possibili tracciati alternativi, fra i quali è stata operata la scelta di Anas, all’esito della quale il raggruppamento ha elaborato un nuovo progetto preliminare spostato a monte.

Ciò ha indotto la Corte di appello a concludere che l’attività progettuale del R.t.i. non era riconducibile al contratto aggiudicato all’esito della gara, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità e comunque non specificamente e puntualmente affrontata dalla censura.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2041,2042,1362 e segg. c.c.

3.1. Il contratto di appalto originario comprendeva la verifica della fattibilità del progetto preliminare e il R.t.i. doveva riferirsi per le soluzioni di tracciato e strutturali al progetto preliminare predisposto da Anas, che era quindi un generico parametro da considerare da parte dell’appaltatore per l’esecuzione dell’incarico progettuale.

Era stato inoltre violato il principio consolidato che pone interamente a carico dell’appaltatore il rischio correlato ad una sopravvenuta maggiorazione dei costi.

3.2. Anche la censura del terzo motivo appare fuori fuoco e non pertinente rispetto al decisum, che non nega affatto che il R.t.i. fosse contrattualmente tenuto alla verifica della fattibilità del progetto preliminare.

Da quest’impegno, del resto adempiuto con esito negativo, non discendeva affatto che il R.t.i. fosse tenuto anche ad elaborare soluzioni progettuali alternative basate su presupposti, approcci e tecniche completamente differenti: al contrario, la Corte territoriale ha tratto da questa totale diversità la conseguenza della radicale estraneità dell’attività espletata all’oggetto del contratto.

3.3. Il principio dell’accollo a carico dell’appaltatore del rischio correlato ad una sopravvenuta maggiorazione dei costi non è affatto pertinente, visto che esso presuppone l’identità del contratto e della prestazione, motivatamente negata dalla Corte romana.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2041,2042 e 2043 c.c. relativamente all’importo liquidato a titolo indennitario, poichè l’art. 2041 c.c. limita l’indennizzo all’arricchimento conseguito dal debitore e non consente quindi il riferimento per la sua determinazione alla misura delle tariffe professionali.

4.1. Il motivo è fondato.

La Corte di appello – in aggiunta alle altre voci ormai in giudicato relative alle attività espletate con riferimento alla discarica di (OMISSIS) e al coordinamento degli studi di impatto ambientale – ha riconosciuto al R.t.i. la somma di Euro 3.615.455,67, il cui importo era stato quantificato dal C.t.u. tenendo conto “sia delle tariffe professionali, sia dell’offerta contrattuale”, presumendo “la coincidenza del risparmio per Anas (e quindi della locupletatio) e depauperamento del progettista (e quindi della depauperatio)”.

4.2. Tale valutazione si pone in evidente contrasto con il prevalente e più recente orientamento giurisprudenziale di questa Corte.

Ai sensi dell’art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell’azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell’arricchimento senza causa di un soggetto; b) nell’ingiustificato depauperamento di un altro; c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo; d) nella sussidiarietà dell’azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun’altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, nei confronti della Pubblica Amministrazione il diritto all’indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal privato (danno emergente), ma non anche i benefìci e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell’opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante); l’art. 2041 c.c. deve essere interpretato nel senso di escludere dal calcolo dell’indennità richiesta per la “diminuzione patrimoniale” subita dall’esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (Sez. un., 11/09/2008, n. 23385).

In particolare, in motivazione, le Sezioni Unite dopo aver chiarito che il professionista autore della prestazione non ha diritto ad una controprestazione, nè, tanto meno, a quella stessa prestazione che gli sarebbe spettata se il contratto stipulato fosse stato valido ed efficace, per l’insussistenza di un rapporto sinallagmatico, ha preso in esame l’orientamento giurisprudenziale, che faceva ricorso alla finzione che il negozio sussistesse al limitato fine di determinare le utilità spettanti all’impoverito, con sistematico riferimento sia pure in via indiretta e meramente parametrica, al corrispettivo contrattualmente previsto ovvero a quello stabilito dalle tariffe professionali, nonchè ad ogni ulteriore condizione contrattuale più favorevole all’autore della prestazione, pervenendo in tal modo a una liquidazione estremamente favorevole all’impoverito, ed il più delle volte addirittura premiale.

Le Sezioni Unite hanno inteso ribadire che l’attività negoziale della P.A. è comunque soggetta a specifiche condizioni e limitazioni apposte direttamente dal legislatore, costituite dalle regole c.d. dell’evidenza pubblica che presidiano e condizionano l’attività negoziale della P.A., costituenti un vero e proprio sistema rigido e vincolante; anche se tali principi devono essere contemperati con la regola di carattere generale che non sono ammessi arricchimenti ingiustificati nè spostamenti patrimoniali ingiustificabili neppure a favore della P.A., tali regole, rivolte a sollecitare un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali, sono ricollegabili al buon andamento, di dette amministrazioni in un quadro di certezza e di trasparenza, e trovano oggi fondamento nello stesso art. 97 Cost.

Si tratta, dunque, di regole assolutamente inderogabili ed aventi forza talmente cogente da invalidare e travolgere qualsiasi convenzione con esse confliggente, per cui sarebbe del tutto illogico utilizzare il rimedio dell’art. 2041 c.c., per renderle inoperanti e ricollocare l’autore della prestazione nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se avesse concluso con successo proprio quel contratto che la legge considera assolutamente invalido o addirittura giuridicamente inesistente, perciò consentendone la sostanziale neutralizzazione in nome di imprecisate esigenze equitative.

Le Sezioni Unite ne hanno quindi desunto che allorchè sia esperita nei confronti della P.A., la depauperazione di cui all’art. 2041 c.c., deve comprendere tutto quanto il patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza, ma non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell’opera, della fornitura, o della prestazione professionale, non percepito: quale esemplificativamente, per quanto qui interessa, il profitto di impresa, le spese generali e “la retribuzione dell’opera che non sia consistita nella progettazione o direzione dei lavori”, con i relativi accessori, nonchè ogni altra posta rivolta ad assicurare egualmente al richiedente – direttamente o indirettamente, tramite il ricorso ai parametri di cui si è detto – quanto si riprometteva di ricavare dall’esecuzione del contratto; o che è lo stesso dall’esecuzione di analoghe attività remunerative nello stesso periodo di tempo.

Tali principi sono stati recentemente ribaditi dalla giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte (Sez.3 n. 9317 del 4/4/2019; Sez. 3, n. 19886 del 06/10/2015,Rv. 637195-01; Sez. 1, n. 20648 del 07/10/2011,Rv. 619855 – 01; Sez. 3, n. 23780 del 07/11/2014, Rv. 633449 – 01), pur con alcune incertezze e contrasti (in senso difforme: Sez. 1, n. 19942 del 29/09/2011, Rv. 619548: Sez. 3, n. 26193 del 06/12/2011).

Secondo la prevalente giurisprudenza, conforme all’arresto delle Sezioni Unite, condivisa dal Collegio, l’indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della P.A., ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa professionale che avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, nè in base all’onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d’un contratto valido.

Non è in contrasto con il predetto orientamento l’assunto che qualora, per lo svolgimento di un’attività professionale, debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c., la quantificazione dell’indennizzo medesimo può essere effettuata utilizzando la tariffa professionale come parametro di valutazione, per desumere il risparmio conseguito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido (Sez. 6 – 1, n. 351 del 10/01/2017, Rv. 642780 – 01): in tal caso il parametro della tariffa professionale viene utilizzato per stabilire il risparmio di spesa conseguito dalla Pubblica Amministrazione, che ha usufruito di prestazioni professionali che diversamente avrebbe dovuto retribuire sul mercato, secondo tariffa, ossia per stabilire l’entità della locupletatio maturata per la Pubblica Amministrazione.

La tariffa professionale, invece, non può essere utilizzata, sic et simpliciter quale parametro per determinare la depauperatio del professionista, attribuendogli esattamente quel che avrebbe ricavato dal contratto di prestazione d’opera intellettuale validamente stipulato, senza incorrere in contraddizione con i chiari e condivisibili principi elaborati dalla sentenza del 2008 delle Sezioni Unite.

Giova ricordare che ai sensi dell’art. 2041 c.c. chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale, sicchè l’indennizzo per ingiustificato arricchimento va commisurato alla minor somma fra diminuzione patrimoniale (depauperatio) e arricchimento (locupletatio) che costituisce il limite invalicabile dell’attribuzione.

La nozione di impoverimento dell’attore non può peraltro essere circoscritta al solo ambito delle spese sostenute, non adeguatamente dedotte e comprovate, senza tener conto del fatto che la diminuzione patrimoniale dell’autore di una prestazione d’opera, sia pur non corrispondendo alla misura del compenso parametrato secondo tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell’opera e del decoro della professione (art. 2333 c.c.), dovendo pur sempre esprimere in termini economici il valore del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche del professionista, al netto della percentuale di guadagno.

Operazione questa che per la difficoltà di precisa determinazione ben poteva e doveva essere oggetto di valutazione di carattere equitativo ex art. 1226 c.c., formulabile anche d’ufficio (Sez.1, 13/04/2015, n. 7415), anche in materia di ingiustificato arricchimento tenendo conto del tempo e delle energie dedicati dal professionista all’esecuzione dell’opera utilizzata dall’ente pubblico, senza la possibilità di far ricorso a parametri contrattuali (Sez. 3, 23/09/2015, n. 18804; Sez. 1, 18/06/2008, n. 16577; Sez. 3, 29/03/2005, n. 6570).

Del resto, la sentenza 23385/2008 delle Sezioni Unite prescrive di comprendere nell’indennizzo tutto quanto il patrimonio del professionista ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza, seppur non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo, non percepito, della prestazione professionale.

Ciò ha condotto questa Sezione, recentemente, ad affermare che la diminuzione patrimoniale dell’autore di una prestazione d’opera non può corrispondere alla misura del compenso parametrato secondo tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell’opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.), ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati, ricomprende il sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche del professionista, del cui valore si deve, perciò, tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno; tale operazione per la difficoltà di determinazione del preciso ammontare ben può essere oggetto di liquidazione di carattere equitativo ex art. 1226 c.c., formulabile anche d’ufficio (Sez. 1, n. 14670 del 29/05/2019, Rv. 654169 – 01).

A tale principio di diritto va garantita continuità.

5. Pertanto, in accoglimento del quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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