Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25860 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35136-2018 proposto da:

T.F., T.R., L.R.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PARUTA 6, presso lo studio

dell’avvocato MARIA EMILIA ANGELONI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO CAVALIERE;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso

lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANMARIA SCOFONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2548/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 23.5.2018 n. 2548, ha rigettato l’appello proposto da T.R., T.F. e L.R.M., confermando la sentenza di prime cure che aveva rigettato la opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Milano con il quale veniva loro ingiunto, in solido con FRM Group s.r.l. in liquidazione, di pagare a Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur SA l’importo di Euro 71.104,33 in seguito all’inadempimento di FRM Group s.r.l. alla obbligazione rateale assunta con l’Agenzia delle Entrate ed alla conseguente escussione da parte di quest’ultima della polizza cauzionale rilasciata dalla società di diritto francese.

I Giudici di appello hanno rilevato: a) che la obbligazione degli ingiunti avente ad oggetto l’immediato pagamento in favore della società assicurativa di quanto da questa versato, in relazione al titolo predetto, doveva ricondursi nello schema della garanzia autonoma,; b) che la “clausola di rinuncia” ad avvalersi delle eccezioni ai sensi degli artt. 1955-1957 c.c., contenuta nel contratto, rispondeva ai requisiti di validità prescritti dall’art. 1341 c.c.; c) che, in ogni caso, non era stata fornita prova del nesso eziologico tra la condotta asseritamente colposa della società assicurativa (la quale avrebbe tardivamente restituito a FRM s.r.l. un assegno a copertura parziale del debito, ma non riscuotibile essendo stato emesso all’ordine di un beneficiario errato) e l’allegata perdita del diritto di regresso delle persone fisiche garanti, avendo FRM s.r.l. proposto domanda di concordato preventivo; d) inammissibile, stante il divieto di “nova” ex art. 345 c.p.c., comma 2, era la eccezione di nullità della clausola vessatoria, in relazione alla prospettata qualità di “consumatore” dei debitori T.F. e L.R.M., in quanto proposta per la prima volta con note depositate nelle more del rinvio disposto alla udienza di precisazione conclusioni e discussione orale ex art. 352 c.p.c..

La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata per cassazione, con tre motivi, da T.R., T.F. e L.R.M..

Resiste con controricorso la società assicurativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo viene dedotto il vizio di “error in judicando” per violazione degli artt. 1936,1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti criticano la qualificazione giuridica di “garanzia autonoma” attribuita dal Giudice di merito alla dichiarazione di coobbligazione avente ad oggetto l’impegno di versare alla società assicurativa tutte le somme che questa aveva dovuto corrispondere in dipendenza della escussione della polizza fidejussoria, laddove al contrario, doveva ritenersi irrilevante la mera indicazione della clausola “a semplice richiesta” mentre la identità della prestazione oggetto della obbligazione principale ed accessoria indicava come più corretta la qualificazione del contratto nello schema della fidejussione.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la “ratio decidendi”.

Diversamente da quanto supposto dai ricorrenti il Giudice di appello non si è affatto limitato ad attribuire rilievo alla mera clausola “a prima richiesta”, ma come peraltro indicato nello stesso motivo di ricorso – alla clausola, – indubitabilmente più complessa, che obbligava al pagamento “in qualunque momento, ed a semplice richiesta, senza alcuna eccezione”, idonea ad attribuire autonomia alla obbligazione di garanzia rispetto alla obbligazione principale garantita, venendo in tal modo trasformato lo schema tipico della fidejussione.

Correttamente il Giudice di secondo grado ha indirizzato il proprio convincimento sull’elemento assolutamente dirimente della rinuncia alle eccezioni derivanti dalla fidejussione, da ciò desumendo la volontà negoziale delle parti di escludere la relazione di accessorietà tra obbligazione principale e di garanzia che caratterizza invece lo schema normativo della fidejussione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016, citata anche dalla resistente, secondo cui “in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” fa presumere l’assenza dell’accessorietà della garanzia”).

Osserva il Collegio che lo schema negoziale della garanzia autonoma riconosciuto meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2, secondo la ricostruzione della fattispecie che è stata compiuta dalla elaborazione giurisprudenziale – assume, infatti, quale elemento fondamentale del rapporto di garanzia la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale. Ed infatti, con riferimento all’aspetto strutturale del negozio, è stato rilevato che “l’elemento caratterizzante della fattispecie in esame viene individuato nell’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936,1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria…” (cfr. Corte cass. SU 24.4.1992 n. 4966; id. III sez. 25.2.1994 n. 1933; id. III sez. 6.4.1998 n. 3552; id. III sez. 21.4.1999 n. 3964; id. III sez. 20.4.2004 n. 7502; id. III sez. 9.11.2006 n. 23900; id. III sez. 28.2.2007 n. 4661; id. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 19736 del 27/09/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 7320 del 11/05/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 22233 del 20/10/2014).

Lo svincolo del rapporto di garanzia (che intercorre tra creditore e garante) dal rapporto di valuta (che intercorre tra creditore e debitore) limita le eccezioni opponibili dal garante alla escussione del creditore, soltanto a quelle che derivano dal “rapporto di garanzia” ed alla “exceptio doli generalis seu praesentis” coincidente con la tutela accordata al garante contro la condotta abusiva o fraudolenta del beneficiario della garanzia (cfr. Corte cass. III sez. 6.4.1998 n. 3552; id. I sez. 1.10.1999 n. 1064) che deve ravvisarsi nel caso in cui il creditore beneficiario, nell’avvalersi del diritto di garanzia di cui chiede tutela giudiziale, si renda colpevole di frode, in quanto tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto stesso (Corte cass. Sez. 1, n. 10864 del 01/10/1999; Corte cass II sez. 20.3.2009 n. 6896). L’eccezione in questione può dunque considerarsi legittima solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario (spetta, pertanto al garante che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di esecuzione della richiesta di escussione della garanzia la prova dell’esatto adempimento del debitore: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 29215 del 12/12/2008), costituendo un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente codificate, il quale è diretto a precludere l’esercizio fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall’ordinamento, paralizzando l’efficacia dell’atto che ne costituisce la fonte o giustificando il rigetto della domanda giudiziale fondata sul medesimo, ogni qualvolta l’attore abbia sottaciuto situazioni sopravvenute al contratto ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto, ovvero abbia avanzato richieste di pagamento “prima facie” abusive o fraudolente, o ancora abbia contravvenuto al divieto di “venire contra factum proprium” (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5273 del 07/03/2007; Sez. 1, Sentenza n. 26262 del 14/12/2007 secondo cui la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, incontra il duplice limite dell’esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'”exceptio doli”, e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta).

La critica, dunque, non coglie nel segno, in quanto trascura proprio di confutare l’applicazione del criterio ermeneutico, fondato sull’elemento letterale del negozio di garanzia che, invece, la Corte di merito ha inteso di valorizzare come decisivo, pervenendo all’inquadramento della fattispecie nello schema della garanzia autonoma, conformemente ai principi di diritto enunciati in materia da questa Corte.

Inconcludente poi è la critica fondata sulla mancata considerazione da parte della Corte territoriale della “unicità della prestazione” oggetto dell’obbligazione di garanzia che rifletterebbe, secondo l’assunto difensivo, lo schema proprio della fidejussione.

I ricorrenti, infatti, trascurano del tutto di inquadrare il rapporto nell’ambito della complessiva vicenda negoziale nella quale FRM Group s.r.l. era il debitore principale che aveva richiesto alla Compagnie Francaise d’Assurance SA di rilasciare polizza fidejussoria a favore del creditore Agenzia delle Entrate.

Ne segue che essendo stata escussa la polizza, a seguito di inadempimento di FRM Group s.r.l., la società assicurativa poteva legittimamente surrogarsi ex art. 1949 c.c. nella stessa posizione del creditore soddisfatto, contro il debitore principale; ovvero poteva esercitare ex art. 1950 c.c. l’azione di regresso contro il debitore principale. Onde premunirsi, in caso di escussione della polizza, dall’eventuale inadempimento di FRM Group s.r.l. alla obbligazione relativa al regresso od alla surroga, la società assicurativa aveva stipulato con gli attuali ricorrenti un autonomo atto di coobbligazione (controgaranzia), con il quale quelli si impegnavano a versare, appunto a prima richiesta, le somme dovute dal debitore principale FRM Group s.r.l. (ex artt. 1949 o 1950 c.c.) e da questa non corrisposte alla società assicurativa. Pertanto la identità dell’oggetto della prestazione non consente per ciò stesso di negare la alterità delle obbligazioni riferibili a FRM s.r.l., in qualità di debitore principale tenuto in virtù di regresso o surroga, ed alle altre persone fisiche, in qualità di contro-garanti (della indicata obbligazione del soggetto-garantito (debitore principale) verso il proprio assicuratore) tenuti in virtù del negozio di garanzia autonoma dagli stessi sottoscritto.

Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di violazione degli artt. 1341,1342,1955 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti sostengono che dalla “lettura della fidejussione” emergeva chiaramente che i coobbligati avevano sottoscritto la “clausola di rinuncia” alla eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1955 c.c., ma non risultava osservato il requisito di validità della “doppia sottoscrizione” previsto dall’art. 1341 c.c., comma 2, per le clausole vessatorie, in quanto la ulteriore sottoscrizione doveva considerarsi del tutto aspecifica, riguardando “l’intero contenuto del contratto della garanzia, comprese le clausole non vessatorie” (ricorso, pag. 8)

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni:

difetta del tutto il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6: non viene, infatti, trascritto dai ricorrenti il contenuto dell’atto di coobbligazione (che neppure risulta indicato in calce al ricorso tra i documenti depositati sui quali il ricorso si fonda: art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), e rimane, quindi, impedito “in limine” a questa Corte di procedere alla verifica dell’errore asseritamente commesso dalla Corte territoriale, tanto stato ritualmente prodotto nei gradi di merito, ed omettono finanche di indicare la data di apertura del concordato preventivo desumibile dal documento); sia in considerazione della inammissibilità di una censura che è volta a sindacare non un vizio di legittimità, ma un errore percettivo del Giudice in ordine alla inesistenza di un fatto che risulterebbe, invece, inequivocamente attestato negli atti del giudizio, errore da far valere esclusivamente attraverso il rimedio della impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c..

Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della direttiva CE n. 13/93 e dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

I ricorrenti sostengono – con riferimento alla sola posizione di T.F. e L.R.M. – di rivestire la qualità soggettiva di “consumatori” e che, pertanto la Corte d’appello avrebbe – comunque – dovuto rilevare di ufficio la “abusività” della clausola limitativa alla proposizione delle eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1955 c.c., sanzionandone la nullità, tanto alla stregua della pronunce della Corte di Giustizia UE in data 19.11.2015 n. 74 ed in data 14.9.2016 n. 534, dovendo ritenersi applicabile la direttiva CE 13/93 in data 5.4.1993 anche ai negozi di garanzia, e rimanendo esclusa qualsiasi sanatoria in difetto di specifica trattativa svolta sulla clausola.

Il motivo è inammissibile, non cogliendo la “ratio decidendi”.

La Corte d’appello non ha affatto contraddetto al principio di derivazione comunitaria della rilevabilità ex officio della clausola abusiva a tutela della parte debole nei contratti del consumo, ma ha arrestato il proprio giudizio in relazione alla attività processuale presupposta, applicando la norma che fa divieto alle parti di introdurre, per la prima volta in grado di appello, “nuovi fatti” a sostegno di nuove eccezioni, anche se rilevabili ex officio. Ed infatti la ammissibilità in grado di appello, ex art. 345 c.p.c., comma 2, di nuove eccezioni che siano rilevabili “ex officio” non è incondizionata ma deve comunque rispondere all’elementare principio di garanzia del contraddittorio che ricollega anche tale rilevabilità officiosa ai “fatti” ritualmente allegati e dimostrati in giudizio (salva la ammissibilità della deduzione probatoria tardiva qualora la parte dimostri di non essere stata in grado di assolvere all’onere di allegazione e della prova del fatto decisivo, per fatto ad essa non imputabile: ipotesi che non ricorre nella fattispecie).

Tale norma processuale ha passato il vaglio della Corte di Giustizia UE che, con riferimento ad analoga disposizione dell’ordinamento processuale ungherese (che pone divieto all’accesso di “nuovi fatti” in grado di appello), ha ritenuto che non osta alla disposizione dell’art. 6 paragr. 1 della direttiva n. 13/93, che assurge allo stesso rango delle norme di ordine pubblico degli ordinamento interni – e che impone al Giudice di rilevare ex officio la nullità della clausola abusiva -, la disciplina processuale del grado di appello che limiti l’accesso a nuovi fatti o nuove prove che non sono state oggetto di discussione in primo grado, trattandosi di materia – quella processuale – non disciplinata dalle disposizioni dell’Unione e dunque riservata agli Stati membri, sempre che risulti comunque rispettato il principio di equivalenza ed il principio di effettività, nella specie dovendo ritenersi osservato quest’ultimo in quanto “le norme nazionali di procedura applicabili alla controversia principale non appaiono di per sè, tali da rendere impossibile od eccessivamente difficile la salvaguardia dei diritti che la direttiva 93/13 attribuisce al consumatore” (cfr. Corte Giustizia UE, sentenza 30 maggio 2013, causa C-397/11, Erika Joros c/ Aegon Magyarorszag; Vedi Corte Giustizia UE, sentenza 14 giugno 2012, causa C-618/10, Banco Espanol de Credito SA c/ Joaquin Calderon Camino).

Deve pertanto darsi continuità al principio enunciato da questa Corte secondo cui la nullità del contratto posta a fondamento dell’azione revocatoria è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l’intimato sarebbe costretto a subire il “vulnus” delle maturate preclusioni processuali (cfr. Corte cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 21243 del 09/08/2019; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020).

Orbene è proprio sull’attività deduttiva presupposta che si incentra la decisione in rito del Giudice di appello, il quale ha osservato come la eccezione di nullità di clausola abusiva, fosse fondata su fatti del tutto nuovi (necessari a supportare la qualifica di “consumatori” e conseguentemente la eccezione di nullità), non allegati nè dimostrati nel precedente grado di merito, e dunque inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c., quali in particolare la qualità di socia di minoranza della L., e la carenza della qualità di socio o di altre cariche sociali in capo al T..

In ordine a tale “ratio decidendi” i ricorrenti si limitano soltanto a riferire che tali elementi circostanziali erano attestati dalla visura camerale depositata nel giudizio di primo grado, allegazione ex se insufficiente – in assenza di qualsiasi indicazione del luogo in cui tale visura era rinvenibile nel fascicolo processuale: art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – a rendere ammissibile il terzo motivo di ricorso, per i medesimi argomenti già esposti nell’esame del precedente motivo (l’eventuale errore percettivo va contestato con la specifica impugnazione ex art. 395 c.p.c.).

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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