Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25860 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep.15/12/2016),  n. 25860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30225-2014 proposto da:

T.M., nella qualità di amministratore del condominio

“(OMISSIS)”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA,

414, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ANGIO’, rappresentato e

difeso dall’avvocato GENNARO TUFARO giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE COSTRUZIONI GENERALI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 849/2013 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,

depositata il 22/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Gennaro Tufaro difensore del ricorrente che si

riporta al ricorso e chiede l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto n. 100 del 2007 del Giudice di Pace di Trebisacce veniva ingiunto al Condomino (OMISSIS), in persona del suo amministratore T.M., il pagamento della somma di Euro 2.000,00, oltre interessi e spese, in favore della Impresa Edile Costruzioni Generali, in virtù della fattura n. (OMISSIS) per lavori edili: 1) rifacimento di due terrazzi, 2) demolizione e ricostruzione di un muro, 3) piccoli lavori in economia.

Tale decreto veniva opposto dal Condominio (OMISSIS) assumendo che era stata versata da T. per conto del Condominio la somma di Euro 5.200,00 sufficiente in relazione ai lavori effettivamente svolti e che la somma richiesta per lavori in economia era eccessiva. Si costituiva l’Impresa Edile Costruzioni Generali, eccependo che la somma di Euro 2000,000 costituiva la residua parte del secondo acconto che il condominio si era impegnato a versare alla scadenza del quindicesimo giorno successivo alla sottoscrizione del contratto.

Istruita la causa, anche con CTU, il Giudice di Pace, con sentenza 1020 del 2009, rigettava l’opposizione con integrale compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale di Castrovillari, pronunciandosi su appello proposto dal Condominio (OMISSIS) in persona del suo amministratore e a contraddittorio integro, con sentenza n. 849 del 2013, rigettava l’appello e condannava la parte appellante al pagamento delle spese processuali. Secondo il Tribunale di Castrovillari, come correttamente aveva osservato il Giudice di Pace, l’impresa edile aveva agito in monitorio per ottenere il pagamento della parte residua del secondo acconto determinato in complessivi Euro 4.800,00 spettante in forza del contratto di appalto dell’11 luglio 2006 la cui validità non è stata contestata dal Condominio (OMISSIS).

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Condominio (OMISSIS) con ricorso affidato a due motivi. L’Impresa Edile Costruzioni Generali intimata, in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= il Condominio (OMISSIS) lamenta:

a) Con il primo motivo l’omesso esame ed inesistenza di motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Castrovillari non avrebbe tenuto conto che l’insorgere del giudizio era dovuto all’impossibilità di raggiungere un accordo in ordine alla quantificazione dei lavori in economia e da qui la necessità di chiedere al Giudice di determinare il relativo costo con l’espletamento della CTU. Sennonchè, il Tribunale, espletata la CTU non sembra abbia tenuto conto dei risultati cui era pervenuta. Dalla CTU era emerso che il corrispettivo per i lavori in economia veniva quantificato in Euro 1.439,88 e, pertanto, l’impresa aveva diritto di ottenere dal Condominio la somma di Euro 3.829,99 (1.439,88 per i lavori in economia, 1.590,00 per terrazzo come da contratto, Euro 800,00 per demolizione muro come da contratto. Se, dunque, il Condominio con bonifici bancari aveva versato la somma di Euro 5.200,00 nulla più doveva all’impresa.

b) Con il secondo motivo, la violazione di legge, art. 645 c.p.c., comma 2 e dell’art. 2697 cod. civ. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l’impresa creditrice non avrebbe assolto all’onere di provare l’esistenza del suo credito, nè, quale diversa imputazione, avrebbe avuto la somma che il debitore (il Condominio) dimostrava di aver versato con bonifici una somma maggiore rispetto a quella dovuta.

1.1.= Per ragioni di pregiudizialità logica è opportuno esaminare per primo il secondo motivo che è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, giacchè il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. Epperò di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale ad evitare l’infondatezza della sua domanda sarà tenuto a provare che il pagamento affermato dal debitore deve imputarsi ad un credito diverso o trova, comunque, altra giustificazione. In verità, l’onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all’onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l’onere del creditore acquista la sua ragion d’essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente e completa del fatto estintivo (Cass. 11/3/1994 n. 2369 in analoga fattispecie; il principio, già in precedenza affermato da Cass. 7/9/1977 n. 3902 è costantemente riaffermato negli stessi termini, ancorchè in fattispecie diverse, da questa Corte di legittimità: Cass. 3/2/1998 n. 1041; Cass. 9/1/2007 n. 205; Cass. 4/10/2011 n. 20288).

Ora, nel caso in esame, come risulta dalla sentenza, T. nella qualità di amministratore del Condominio (OMISSIS) aveva versato all’Impresa la somma di Euro 5.200,00 che comunque sarebbe stata sufficiente ad estinguere il debito del Condominio sia che fosse quello indicato dal Tribunale sia che fosse quello indicato dal Codominio. Tuttavia, il Tribunale non indica e/o non specifica -e lo avrebbe dovuto fare- se il creditore (l’Impresa edile) abbia dato la prova che la somma versata a sua vantaggio dal Condominio fosse imputabile ad altro credito e/o comunque avesse altra giustificazione.

1.2.= L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo motivo.

In definitiva, va accolto il secondo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Castrovillari in persona di altro magistrato per una nuova valutazione alla luce dei principi indicati. Al Tribunale è demandato il compito di provvedere al regolamento delle spese, anche del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Castrovillari in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sott. Seconda, della Corte di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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