Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25860 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29341-2006 proposto da:

GENERALFINANZIARIA DI LINO DE ROSA & C. S.A.S. (C.F. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, D.R.B.

in proprio e nella qualità di socia di Findeco di De Rosa &

co.

S.n.c., D.R.L. in proprio e nella qualità di socio

accomandatario della Società Generalfinanziaria sas, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso gli avvocati

FIORENTINO GIOVANNI, VERDE GIOVANNI, che li rappresentano e

difendono, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso lo STUDIO GARDIN,

rappresentato e difeso dagli avvocati PARRELLA DOMENICO, PARRELLA

LUCA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

HOTEL CARLTON INTERNATIONAL DI DE ROSA & CO. S.N.C., FINDECO DI

DE

ROSA & C. S.N.C.;

– intimati –

sul ricorso 35058-2006 proposto da:

FINDECO DI DE ROSA & CO. S.N.C. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Curatore speciale avv. D.R.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L. MANCINELLI 1, presso l’avvocato SAOLINI PAOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TORRESE GENNARO, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso lo STUDIO GARDIN,

rappresentato e difeso dagli avvocati PARRELLA DOMENICO, PARRELLA

LUCA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

GENERALFINANZIARIA S.A.S. DI LINO DE ROSA & CO., HOTEL

CARLTON

INTERNATIONAL DI DE ROSA & CO. S.N.C., D.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2570/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato VERDE GIOVANNI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PARRELLA LUCA che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso

principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 9 giugno 1998 il sig. C.C., socio della Hotel Carlton International di De Rosa & C. s.n.c. (in prosieguo indicata solo come Hotel Carlton), citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata sia la stessa Hotel Carlton, sia gli altri due soci: la Findeco di De Rosa & C. s.n.c. (in prosieguo Findeco) e la Generalfinanziaria di Lino De Rosa & C. s.a.s. (in prosieguo Generalfinanziaria). Dopo aver descritto l’intreccio di partecipazioni esistente tra dette società, le difficoltà insorte nell’amministrazione della Hotel Carlton e la situazione dì insanabile contrasto venutasi a determinare tra i soci, l’attore chiese che fosse accertato l’avvenuto scioglimento di quest’ultima società per impossibilità di conseguimento del suo oggetto sociale.

Nonostante la resistenza della Generalfinanziaria, costituitasi in giudizio in persona dell’accomandatario, sig. D.R.L., mentre le altre convenute erano rimaste contumaci, la domanda fu accolta ed il tribunale provvide alla nomina di un liquidatore della società Hotel Carlton. La Generalfinanziaria, sempre in persona del predetto sig. D.R., impugnò tale decisione, ma la Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 6 settembre 2005, dichiarò inammissibile il gravame, poichè rilevò che una precedente sentenza, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata il 13 giugno 2000 e passata in giudicato, aveva accertato la nullità dell’atto col quale, il 9 febbraio del 1998, il predetto sig. D.R. era stato nominato amministratore e legale rappresentate della medesima Generalfinanziaria, sicchè l’atto di appello risultava proposto da un soggetto privo del potere di rappresentare la società appellante.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso, articolato in tre motivi, la Generalfinanziaria – sempre in persona del sig. D.R.L., nonchè (con la formula “ove occorra”) dell’altra accomandataria sig.ra D.R.B. – ed il medesimo sig. D.R.L. in proprio.

Il sig. C. ha resistito con controricorso.

Un distinto controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale, è stato proposto dalla Findeco, in persona del curatore speciale a tal fine nominato dal Primo Presidente di questa corte su istanza della coamministratrice a firma congiunta della società, sig.ra D.R.C., la quale ha denunciato la situazione di conflitto d’interesse in cui versa l’altro coamministratore, sig. C..

Quest’ultimo ha replicato con un ulteriore controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono preliminarmente esser riuniti, come dispone l’art. 335 c.p.c..

2. Prima di procedere separatamente all’esame dei tre motivi di cui consta il ricorso principale, occorre sgomberare il campo dalle eccezioni preliminari d’inammissibilità di detto ricorso, sollevate dalla difesa del controricorrente sig. C..

2.1. E’ stato anzitutto eccepito che il ricorso non indica con sufficiente chiarezza quale sia la parte ricorrente, poichè la società Generalfinanziaria appare essere rappresentata sia (“ove occorra”) dall’accomandatala sig.ra D.R.B., sia dal sig. D.R.L., la cui qualifica di legale rappresentante della società è però già stata esclusa dalla corte d’appello. La circostanza che il medesimo ricorso risulti poi anche proposto in proprio dal medesimo sig. D.R., il quale non è stato parte del giudizio di merito, ne confermerebbe l’inammissibilità.

2.1.1. Solo l’ultimo di tali rilievi è fondato.

Dall’impugnata sentenza non si evince in alcun modo, infatti, che il sig. D.R. abbia partecipato al giudizio d’appello in altra veste che non quella (peraltro contestata) di legale rappresentante della Generalfinanziaria. Nessun titolo egli ha dunque per proporre in proprio un ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha concluso detto giudizio d’appello.

L’inammissibilità del ricorso proposto in proprio dal sig. D.R. non travolge, però, quello proposto dalla Generalfinanziaria. Il fatto che siano indicati due legali rappresentanti di tale società e che la procura speciale risulti sottoscritta da entrambi non produce incertezza alcuna sull’identità della persona giuridica che sta in giudizio; nè l’eventuale difetto di potere rappresentativo di uno dei firmatari della procura – questione sulla quale, ad altri fini, si dovrà tornare in seguito – fa venir meno l’incontestato e disgiunto potere rappresentativo dell’altro, cui nulla toglie l’uso della summenzionata formula “ove occorra”.

2.2. Del tutto priva dì fondamento è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 366-bis, essendo tali disposizioni inapplicabili ad un ricorso che, come quello in esame, è stato proposto avverso un provvedimento emesso in data precedente al 2 marzo 2006.

3. Col primo motivo di ricorso la Generalfinanziaria lamenta che siano stati violati gli artt. 101, 102, 145 e 354 c.p.c..

La ricorrente premette che il suo appello avverso la sentenza di primo grado è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto dal sig. D.R.L., in veste dì accomandatario e legale rappresentante della società, quando invece egli non poteva più esser qualificato tale giacchè l’atto col quale i soci lo avevano designato a quella carica, in data 9 febbraio 1998, era stato dichiarato radicalmente nullo da una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 13 giugno 2000, passata in giudicato. Ma, secondo la ricorrente, da quella stessa premessa la corte territoriale avrebbe dovuto anzitutto trarre la conclusione della nullità del giudizio di primo grado, perchè l’atto introduttivo di tale giudizio era stato notificato alla Generalfinanziaria a mani del predetto sig. D. R., qualificatosi come legale rappresentante della società, la quale si era poi costituita in giudizio, essendo litisconsorte necessaria, sempre in persona dello stesso sig. D.R., da ritenersi in realtà sprovvisto sin da principio dei poteri a tal fine occorrenti.

3.1. La censura non coglie nel segno.

Appare invero discutibile la tesi secondo la quale il carattere dichiarativo, e quindi l’effetto retroattivo, della pronuncia di nullità dell’atto di nomina di un legale rappresentante di società implicherebbe, sul piano processuale, la conseguente nullità degli atti diretti alla società ed a lui notificati, oltre che di quelli da lui compiuti in nome e per conto della società, in un tempo in cui questa risultava almeno apparentemente da lui ancora rappresentata in base alle risultanze del registro delle imprese. Ma non occorre qui approfondire tale questione, perchè è decisivo e preliminare il rilievo della non deducibilità per la prima volta con ricorso per cassazione di un vizio del giudizio di primo grado che non sia stato già dedotto idoneamente in appello.

Pertanto, va ribadito che la questione sulla validità e regolarità della notifica dell’atto di citazione non è ammissibile per la prima volta in sede di legittimità, se non precedentemente sollevata nei motivi d’appello avverso la sentenza di primo grado, secondo il principio dell’assorbimento della nullità nei mezzi di impugnazione (si veda già, in tal senso, Cass. 18 febbraio 1999, n. 1359). Nè il vizio da cui sia affetta la costituzione di una delle parti integra una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicchè del pari è preclusa in sede di giudizio di cassazione la questione dell’irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado, che non sia stata già sollevata nei motivi d’appello (cfr. Cass. 18 settembre 2006, n. 20112; e Cass. 7 maggio 1996, n. 4243).

Ma, se non è dato rimettere in discussione la validità della costituzione della Generalfinanziaria nel giudizio dinanzi al tribunale, vien meno il presupposto sul quale si fonda il preteso difetto d’integrità del contraddittorio in quel giudizio.

4. Il secondo motivo del ricorso proposto dalla Generalfinanziaria, nel denunciare la violazione degli artt. 1418, 1419 e 2909 c.c. e 3327 c.p.c., lamenta che la corte d’appello abbia tratto conseguenze inesatte dalla già menzionata sentenza, passata in giudicato, con cui era stata accertata la nullità della nomina del sig. D.R. alla carica di amministratore e legale rappresentante della medesima Generalfinanziaria.

Con quella nomina i soci di detta società avevano provveduto a sostituire il precedente accomandatario ed amministratore, dimissionario. Poichè però gli atti costitutivi delle partecipate Findeco e Hotel Carlton prevedevano che queste due società fossero amministrate anche dal legale rappresentante della partecipante Generalfinanziaria, i soci della Generalfinanziaria avevano altresì preteso di stabilire che il sig. D.R. avrebbe assunto la carica di coamministratore delle due società partecipate. Secondo la ricorrente solo quest’ultima previsione, con la quale i soci della Generalfinanziaria si erano intromessi nella nomina dei gestori di società diverse, era stata investita dalla dichiarazione di nullità del tribunale, coperta da giudicato, ma nessuna ragione vi sarebbe stata di dichiarare nulla anche la nomina del sig. D.R. ad amministratore della stessa Generalfinanziaria; nè vi sarebbero state ragioni per far derivare da una causa di nullità parziale la nullità dell’intero atto.

4.1. La doglianza è fondata.

Premesso che, ovviamente, non è consentito rimettere in discussione la correttezza della più volte citata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, coperta dal giudicato, la questione sollevata dalla ricorrente si risolve in un problema d’interpretazione del contenuto di quel giudicato. Come tale, però, essa non si sottrae al sindacato di questa corte.

Infatti, il giudicato esterno va assimilato agli elementi normativi e perciò il giudice di legittimità può accertarne direttamente l’esistenza e la portata, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, con cognizione piena che può comprendere accertamenti ed indagini, anche di fatto, e che si estende alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti del processo conclusosi con la decisione passata in giudicato (principio espresso, risolvendo un precedente contrasto di giurisprudenza, da Sez. un. 28 novembre 2007, n. 24664, e poi ribadito, tra le altre, anche da Cass. 5 ottobre 2009, n. 21200).

Nel caso in esame solo il fatto che la citata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato la nullità della scrittura intervenuta il 9 febbraio del 1998 tra i soci della Generalfinanziaria, senza esplicitamente limitare tale declaratoria a singole clausole di detta scrittura, potrebbe a prima vista far ritenere che anche la designazione ivi contenuta del sig. D.R. a socio accomandatario unico ed amministratore della società sia stata considerata nulla dal giudice. Ma il giudicato dev’essere interpretato alla stregua delle domande sulle quali il giudice era chiamato a pronunciarsi, nonchè del raffronto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza ed alla luce delle argomentazioni dalle quali la decisione è sostenuta. Profili, questi, in base ai quali il mero dato letterale sopra richiamato appare scarsamente significativo, ove si ponga mente alle seguenti circostanze: che la domanda volta a far dichiarare la nullità dell’atto intervenuto tra i soci della Generalfinanziaria era stata proposta dal sig. C., estraneo alla compagine sociale, il cui interesse a far accertare l’invalidità di quell’atto dipendeva unicamente dai riflessi di esso sul regime amministrativo delle partecipate società Findeco e Hotel Carlton, delle quali invece egli era socio; che le ragioni per le quali l’atto in questione è stato dichiarato nullo dal tribunale attengono esclusivamente, come s’è già accennato, alla violazione del principio giuridico secondo il quale gli amministratori di una società possono essere nominati e revocati unicamente dai soci della medesima società, e non da terzi; che, infatti, le considerazioni svolte dal giudice torrese in tema di violazione di norme inderogabili e conseguente nullità negoziale appaiono espressamente ed unicamente riferite alla sola clausola dell’atto con cui i soci della Generaliinanziaria avevano inteso provvedere anche in ordine all’amministrazione delle società partecipate; che, infine, in altra parte della stessa sentenza si da per acquisita la qualifica di accomandatario e legale rappresentante della Generalfinanziaria in capo al sig. D.R..

Parrebbe d’altronde davvero difficile comprendere su quali basi logiche il tribunale, in quella sentenza, avrebbe inteso – come la corte d’appello nella sentenza qui impugnata mostra invece di ritenere – estendere la declaratoria di nullità anche alle decisioni assunte concordemente dai soci della Generalfinanziaria con riguardo alla medesima società: decisioni rese necessarie dalle dimissioni del precedente accomandatario e perciò attinenti alla nomina di altro socio accomandatario cui affidare l’amministrazione ed alla consequenziale modifica della ragione sociale. E proprio il carattere per certi versi necessitato di queste ultime decisioni societarie rende impensabile che il tribunale, senza neppure esplicitare le ragioni di una siffatta statuizione, abbia inteso far discendere la nullità dell’intero atto dai vizi che colpivano la sola clausola con cui i soci della Generalfinanziaria avevano impropriamente voluto disporre anche delle cariche amministrative delle società partecipate. Interpretazione affatto illogica e non adeguatamente supportata dal rilievo per cui, successivamente, gli stessi soci della Generalfinanziaria avevano provveduto a designare un altro socio accomandatario, anch’egli dotato di poteri amministrativi, nella persona della sig.ra D.R.B.: sia perchè, in generale, non appare corretto il voler trarre dal comportamento successivo delle parti argomenti interpretativi del contenuto della decisione giudiziale (che ovviamente è atto del giudice e non delle parti), sia perchè, in concreto, il mero fatto che i soci della società abbiano in seguito designato un altro legale rappresentante (poco importa se in aggiunta o in sostituzione del precedente) non implica certo necessariamente, sul piano logico, la conseguenza che la validità della precedente nomina fosse stata travolta dalla pronuncia del tribunale.

5. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento del terzo, volto a sostenere che, ove pure davvero il sig. D.R. fosse stato carente dei poteri rappresentativi della società appellante, il giudice di secondo grado non avrebbe potuto senz’altro dichiarare inammissibile il gravame, ma avrebbe dovuto invece assegnare alla parte un termine per regolarizzare la propria costituzione in giudizio e che, comunque vi sarebbe stata ratifica del comportamento processuale del sig. D.R. da parte dell’altro accomandatario, frattanto designato dai soci con poteri di firma disgiunta.

6. Resta da esaminare il ricorso incidentale proposto dalla Findeco.

6.1 Anche riguardo a tale ricorso sono state sollevate eccezioni preliminari d’inammissibilità.

6.1.1. La prima riguarda nuovamente il mancato rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 366-bis c.p.c., e può valere per essa quanto già dianzi osservato al punto 2.2.

6.1.2. Un’altra eccezione si appunta sulla tardività del ricorso incidentale, che non sarebbe sanata dalla previsione dell’art. 334 c.p.c., perchè l’interesse a proporre l’impugnazione incidentale non deriverebbe da quella principale e perchè quest’ultima sarebbe a propria volta inammissibile.

Esclusa quest’ultima situazione, per quanto prima detto sub 2.

occorre ricordare che il ricorso incidentale tardivo è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il litisconsorte abbia prestato acquiescenza (cfr. Sez. un. 27 novembre 2007, n. 24627;

Cass. 17 marzo 2009, n. 6444; e Cass. 22 aprile 2011, n. 9308); e non v’è dubbio che, nella specie, l’impugnazione principale proposta dalla Generalfinanziaria è tale da rimettere in discussione l’assetto degli interessi definito dalla sentenza d’appello, che la Findeco non aveva inteso autonomamente impugnare.

6.1.3. L’ammissibilità del ricorso incidentale è posta in dubbio anche per un’ulteriore ragione, che mette in discussione anche la sussistenza dei presupposti della nomina del curatore speciale disposta, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., proprio per consentire l’eventuale proposizione di detto ricorso.

La ragione è che la Findeco, società in nome collettivo, è composta da soli due soci, la Generalf inanziaria ed il sig. C., i quali sono già ambedue costituiti in giudizio (e lo sono stati in entrambi i gradi di merito, nei quali la Findeco è stata invece dichiarata contumace). In base al principio, altre volte affermato da questa corte, secondo cui nei giudizi instaurati nei confronti di una società di persone è sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, la presenza in giudizio di tutti i soci, non essendo configurabile un interesse della società (intesa come autonomo soggetto giuridico) che non s’identifichi con la somma degli interessi dei soci medesimi, farebbe appunto difetto, nel presente caso, l’interesse che giustifica la proposizione del ricorso incidentale.

Neppure tale eccezione – che pur coglie un punto rilevante, come si avrà modo di osservare in seguito – vale però davvero a dimostrare l’inammissibilità del ricorso incidentale, non potendosi in via di principio negare che sussista l’interesse della Findeco, in quanto socia della Hotel Carlton del cui scioglimento si discute in causa, a partecipare al giudizio e, quindi, anche a proporre autonomamente eventuali mezzi di gravame.

6.2. Nel merito, tuttavia, il ricorso incidentale non è fondato.

Con esso si lamenta la violazione, sin dal primo grado, del principio del contraddittorio in quanto la Findeco, litisconsorte necessaria nel giudizio avente ad oggetto il richiesto scioglimento della Hotel Carlton, di cui la stessa Findeco è socia, sarebbe stata impossibilitata a partecipare attivamente a detto giudizio a causa della già richiamata situazione di conflitto di interessi in cui versava uno dei suoi coamministratori (il sig. C., attore nel medesimo giudizio) e non si sarebbe sin d’allora provveduto alla nomina di un curatore speciale.

S’è già sopra ricordato, però, il consolidato indirizzo di questa corte che, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di società di persone, reputa sufficiente, sia dal punto di vista sostanziale che formale, la presenza in giudizio di tutti i soci nei quali si esaurisce la società (si vedano, tra le altre, Cass. 5 aprile 2006, n. 7886; e Cass. 12 settembre 2003, n. 13438), facendo eccezione a tale principio solo quando – ma non è certo questo il caso – si possa porre un problema d’indirizzo della domanda nei confronti personali dei soci e non anche della società (cfr. Cass. 23 maggio 2006, n. 12125).

Deve perciò escludersi che vi sia stato un difetto di contraddittorio nel giudizio di merito, al quale hanno partecipato entrambi i soci della Findeco, e tanto basta a determinare il rigetto del ricorso incidentale proposto da quest’ultima società.

7. Conclusivamente, l’impugnata sentenza va cassata solo in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello proposto dal sig. D.R.L. in proprio, rigetta il primo motivo del ricorso principale proposto dalla Generalfinanziaria s.a.s., accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo motivo di quest’ultimo ricorso; rigetta il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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