Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2586 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8413/2014 R.G. proposto da:

V.R.S., avvocato, in proprio, con domicilio

eletto presso il suo studio in Roma, Corso Trieste n. 185;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 38/6/13 depositata il 12/02/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

12/9/2018 dal consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio Finanziario e confermato la legittimità della cartella di pagamento da questi impugnata con la quale il fisco corregge il quadro RX001 della dichiarazione reddituale per l’anno 2002;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a quattro motivi; l’Amministrazione Finanziaria non ha spiegato attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– questa Corte deve preliminarmente rilevare come dalla lettura della sentenza impugnata si evince come il giudizio di seconde cure si sia svolto in assenza del concessionario per la riscossione nei confronti del quale non risulta integrato il contraddittorio in appello;

– che sul punto questa Corte ha chiarito come (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4597 del 28/02/2018) in tema d’impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l’art. 331 c.p.c. trova applicazione non solo nelle ipotesi di cause inscindibili, ossia di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche in quelle di cd. cause dipendenti che, riguardando due o più rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meritano, per esigenze di non contraddizione, l’adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti che abbiano partecipato al giudizio di primo grado; (nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata poichè la CTR non aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati in causa nel processo di primo grado);

– pertanto va dichiarata cassata la sentenza impugnata, previa dichiarazione di nullità del giudizio di secondo grado, con rinvio alla CTR per il prosieguo, previa integrazione del contraddittorio con il concessionario.

PQM

Dichiara la nullità del giudizio di secondo grado; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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