Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2586 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2586 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura
Generale dello stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-

rbd5
contro
SVILUPPO IMMOBILIARE EDILIZIA ROMANA s.r.l. e GALIFF0
FRANCESCO PAOLO
-intimati-

avverso la sentenza n.46/26/09 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il
26.3.2009;

Data pubblicazione: 05/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13.11.2013 dal Consigliere Roberta
Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Alessandro Maddalo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Francesco Paolo Galiffo impugnò, con separati
ricorsi, gli avvisi di accertamento, relativi agli
anni di imposta 1996 e 1997, notificatigli nella
qualità di “responsabile ed amministratore di fatto”
della Sviluppo Immobiliare Edilizia s.r.1., essendo nel
frattempo deceduto il rappresentante legale.
Detti

che

accertamenti,

rettificavano

le

dichiarazioni dei redditi 1996 e 1997 e rideterminavano
il relativo reddito di impresa, ai fini IRPEF e ILOR
con interessi e sanzioni, traevano origine dal processo
verbale di constatazione redatto dalla Guardia di
Finanza nei confronti della società e facevano seguito
alla precedente verifica effettuata nei confronti della
Eurobuilding s.r.1., con la quale la Sviluppo
Immobiliare Edilizia Romana s.r.l. aveva posto in
essere delle operazioni di compravendita immobiliare.
La Commissione Tributaria Provinciale, con
distinte sentenze, accoglieva i ricorsi ritenendo che,
in effetti, come dedotto da Farncesco Paolo Galiffo che
si era dichiarato completamente estraneo alla società,
gli avvisi di accertamento erano stati notificati a
soggetto non legittimato.
I distinti appelli, proposti dall’Agenzia

delle

Entrate venivano, previa riunione, rigettati dalla
Commissione Tributaria del Lazio con la sentenza

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Generale Dott.Vincenzo Gambardella che ha concluso per

indicata in epigrafe.
In particolare,

il Giudice di appello riteneva

che non erano state fornite prove sufficienti per
potere ritenere Francesco Paolo Galiffo responsabile
della pretesa tributaria quale amministratore di fatto
della Società, avendo lo stesso, al contrario, provato
attraverso la produzione dei certificati camerali, di
essere totalmente estraneo alla compagine sociale.

dichiarava l’inesistenza della notificazione degli
avvisi di accertamento con conseguente decadenza
dell’Amministrazione finanziaria dall’azione di
accertamento ex art.49 d.p.r. 26.10.1972 n.634.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a cinque motivi, l’Agenzia delle
Entrate.
Francesco Paolo Galiffo e la Sviluppo Immobiliare
s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente -riportando
integralmente il contenuto dell’atto di appello con il
quale: a)si indicavano i vari amministratori,
succedutisi durante gli anni, dal momento della
produzione dei redditi alla notifica degli avvisi di
accertamento), b)si documentava la rituale
notificazione degli stessi avvisi e c) si ribadiva il
ruolo di amministratore di fatto svolto da Francesco
Paolo Galiffo (quale emergente tra l’altro dalle
dichiarazioni rese dall’amministratore formalmente in
carica)- deduce, ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c.,
come la Commissione Tributaria Regionale, nel limitarsi
a motivare sul punto che “l’Ufficio a sostegno delle
proprie ragioni ha prodotto esclusivamente le
risultanze dell’anagrafe tributaria, che non
evidenziano in alcun modo il coinvolgimento del
contribuente come responsabile nell’amministrazione
della Sviluppo Immobiliare Edilizia Romana s.r.l.”,
abbia del tutto omesso di valutare gli elementi

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Pertanto, la Commissione Tributaria Regionale

che avrebbero consentito di

ritualmente offerti

rilevare il ruolo di amministratore di fatto ricoperto
dal Galiffo con diversa decisione rispetto a quella
assunta.
1.1. Il motivo è fondato. Per costante orientamento di
questa Corte ai fini della corretta individuazione
dell’amministratore

sufficiente

fatto

di

l’accertamento dell’avvenuto inserimento nella gestione

dal condizionamento delle scelte operative della
società (cfr.Cass n.28819/2008; id.6719/2008;
n.99/9795, n.99/1925).
Nel caso in esame, “la Commissione Tributaria Regionale
nel motivare sul punto che l’Ufficio, a sostegno delle
proprie

ragioni

ha

prodotto

esclusivamente

le

risultanze dell’anagrafe tributaria che non
evidenziavano in alcun modo il coinvolgimento del
contribuente come responsabile nell’amministrazione
della Sviluppo Immobiliare Edilizia Romana s.r.l. o
titolare di qualsivoglia carica sociale”

ha omesso di

valutare tutti gli elementi fattuali portati
dall’Ufficio (che per la loro decisività ai fini della
qualificazione del Galiffo, quale amministratore di
fatto, avrebbero potuto condurre ad una diversa
soluzione della controversia) tra i quali, tra gli
altri, la dichiarazione resa dall’amministratore unico
della Società,tale Paladini, il quale, oltre al fatto
di essere stato nominato su proposta dello stesso
Galiffo, aveva affermato di non essersi mai occupato di
fatto della società e delle scritture contabili e di
avere fatto riferimento per ogni successivo fatto
gestionale al Galiffo che

si comportava come

proprietario della società.
2.Con il secondo motivo, rubricato violazione
degli artt.78 e 145 c.p.c. e 60 d.p.r. n.600/1973 in
relazione all’art.360 n.3 c.p.c., la ricorrente qualora si ritenesse che la Commissione Tributaria
Regionale avesse inteso affermare che per notificare un
e

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dell’impresa, desumibile dalle direttive impartiTe e

atto impositivo a una società di capitali cui sia
venuto a mancare il rappresentante legale fosse
necessario esperire il procedimento di cui all’art.78
c.p.c. anche nell’ipotesi in cui, come nella specie,
esista un amministratore di fatto- deduce la violazione
della normativa indicata attesa la piena equiparabilità
dell’amministratore di fatto a quello formale.
2.1 Il motivo è inammissibile siccome avanzato nei
privo di alcun contenuto decisorio.
3.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la
sentenza impugnata di omessa motivazione su un fatto
decisivo per la controversia ai sensi dell’art.360 n.5
c.p.c. In particolare, la ricorrente deduce come la
Commissione Tributaria Regionale abbia del tutto omesso
di valutare la circostanza, rilevata nell’atto di
appello, secondo cui gli avvisi erano stati notificati
alla società, nella persona del legale rappresentante
deceduto presso la sede sociale (ove la società non era
più esistente) ed al domicilio di questo ultimo e che,
constatatane l’irreperibilità, la notificazione era
stata ripetuta ai sensi dell’art.60 d.p.r. n.600/1973 e
140 c.p.c.
4.Con il quarto motivo, avanzato in subordine, si
deduce, ai sensi dell’art.360 n.4 c.p.c., la violazione
degli artt.81 e 100 c.p.c. Secondo la prospettazione
difensiva la Commissione Tributaria Regionale, una
volta accertata l’insussistenza in capo a Francesco
Paolo Galiffo della qualità di amministratore di fatto
avrebbe

dovuto,

conseguenzialmente,

dichiarare

l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi proposti da
soggetto (il

Galiffo) che non aveva un interesse

personale e non poteva agire a tutela della Società.
5.Con il quinto motivo si censura di illogicità e
contraddittorietà il passo della sentenza con cui la
Commissione Tributaria
merito

laziale,

dell’accertamento,

l’Amministrazione

ha

Finanziaria

5

era

nell’esaminare

il

dichiarato

che

incorsa

nei

confronti di un passo argomentativo della motivazione

confronti del sig.Galiffo nella decadenza dell’azione
di accertamento a norma dell’art.49 d.p.r. 26.10.1972
n.634.
In

particolare,

la

ricorrente

deduce

come

la

Commissione Tributaria Regionale abbia, del tutto
contraddittoriamente, affermato la decadenza nei
confronti del Galiffo laddove l’accertamento riguardava
la società ed abbia, con ulteriore illogicità, fatto

immobili ai fini dell’imposta di registro del tutto
estranea alla fattispecie.
Detti ulteriori motivi, ad eccezione del quarto
(che, avanzato in subordine al terzo, rimane assorbito
dall’accoglimento di/questo) sono fondati.
Come

correttamente

dedotto

in

ricorso

la

Commissione Tributaria Regionale, nel motivare
l’inesistenza della notificazione esclusivamente perché
effettuata nei confronti di soggetto estraneo alla
società, ha del tutto omesso di motivare in ordine alla
ritualità della notificazione (dedotta dalla ricorrente
come effettuata ai sensi dell’art.60 d.p.r. n.600/73 e
dell’art.140 c.p.c. nei confronti della società)
cosiccome del tutto illogica appare la motivazione
dell’ulteriore capo di sentenza in cui si afferma la
decadenza dell’Ufficio nei confronti di Francesco Paolo
Galiffo (peraltro, con riferimento ad una normativa del
tutto estranea alla res litigiosa) allorquando è
incontestato che gli avvisi di accertamento erano stati
emessi nei confronti della Società.
In conclusione, in accoglimento di tutti i motivi di
ricorso, ad eccezione del quarto assorbito, la sentenza
impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio la quale
provvederà anche al regolamento delle spese
processuali.
PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la

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riferimento all’accertamento in materia di valore degli

sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a
diversa Sezione della Commissione Tributaria del Lazio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

13.11.2013.

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