Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2586 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.V.I., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n.

43, presso l’avv. D’Ayala Valva Francesco, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Giuseppe Piva, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 31/01/07, depositata il 14 novembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. D.V.I. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 31/01/07, depositata il 14 novembre 2007, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, è stata confermata l’inammissibilità del ricorso introduttivo per essere stato proposto senza l’assistenza di difensore abilitato. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. Il ricorso, con i cui due motivi si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12, 18 e 59, appare manifestamente fondato, in virtù del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale, nelle controversie tributarie di valore superiore a L. 5.000.000 (ora Euro 2582,28), per effetto dell’interpretazione adeguatrice del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4, fornita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 189 del 2000, l’inammissibilità del ricorso presentato senza l’assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all’uopo fissato, all’ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal presidente della commissione tributaria;

costituendo l’assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio; in tal caso, la riforma della dichiarazione d’inammissibilità da parte della commissione tributaria regionale non consente a quest’ultima di procedere direttamente all’esame del merito, ma impone, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), la rimessione della causa alla commissione provinciale, perchè inviti il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza tecnica, con declaratoria d’inammissibilità in caso d’inottemperanza (Cass. nn. 620 del 2006, 13208 del 2007, 18129 del 2009).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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