Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2586 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2586 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: LEO GIUSEPPINA

ORDINANZA
sul ricorso 7585-2012 proposto da:
RECUPERO LUCA C.F. RCPLCU79B13C351T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 58, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO CARUSO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONINO SIRACUSA, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

2017
2470

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

avverso la sentenza n. 789/2011 della CORTE D’APPELLO

-/Z-ezPioy
di MILANO, depositata il 03/10/2011 R.G.N.;(1525/09.)

Data pubblicazione: 02/02/2018

RG. 7585/2012
RILEVATO
che, con la sentenza n. 789/2011, la Corte di Appello di Milano ha
respinto il gravame avverso la pronunzia del Tribunale della stessa
sede pubblicata in data 9/10/2008 con la quale era stata rigettata la
domanda di Recupero Luca diretta ad ottenere la dichiarazione di
nullità del termine apposto ai contratti, stipulati tra Poste Italiane
S.p.A. e lo stesso Recupero, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del D.Igs

25/7/2006 al 31/8/2006 e dall’8/11/2006 al 29/12/2006, nonché la
riassunzione in servizio ed il diritto al risarcimento del danno pari alle
retribuzioni maturate dalla messa in mora all’effettivo ripristino;

che avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per
cassazione affidato ad undici motivi;

che Poste Italiane S.p.A. è rimasta intimata;
che il P.G. non ha formulato richieste
che sono state depositate memorie nell’interesse di Recupero Luca.

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2, comma

1-bis, del D.Igs. n. 368/2001 ed il

contrasto con le clausole 1,3,4,8 della direttiva CE/70/99 e dell’accordo
quadro in essa recepito; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2,
comma 1-bis, del D.Igs n. 368/2001 ed il contrasto con le clausole 4 e
8 dell’accordo quadro recepito nella direttiva CE/70/99, con gli artt. 82
n. 1 e 86 nn. 1 e 2 del Trattato CE, nonché contrasto con il principio
comunitario di non discriminazione e di eguaglianza di cui agli artt.

n. 368/2001, così come modificato dalla legge n. 266/2005, dal

2,8,9 del Trattato e degli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti
fondamentali dell’Unione Europea;

3) la violazione e/o falsa

applicazione dell’art. 2, comma 1-bis, del D.Igs n. 368/2001 per avere
la Corte distrettuale erroneamente ritenuto

dh–41(1a apposizione

del termine ex art. 2 comma 1 bis Digs n. 368/2001 ar yontrasto con t(04,2i-i/ui-4
gli artt. 1,3,10,11,35,76,101,102,104 e 117 della Costituzione; 4) la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1-bis, del D.Igs
citato per contrasto con gli artt. 23 e 29 della legge n. 261/2009; 5) la

errata applicazione dell’art. 2, comma

1-bis,

del citato D.Igs per

contrasto con la clausola 5 della direttiva comunitaria; 6) la
insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale erroneamente
ritenuto che il Recupero dovesse allegare elementi utili a ritenere che il
secondo contratto, intervenuto oltre due mesi dopo il precedente, fosse
da considerare in successione rispetto al primo e non costituisse
viceversa un nuovo contratto ed altresì che “i dati temporali esposti…

applicazione dell’art. 2, comma

1-bis,

del D.Igs n. 368/2001 per

contrasto con l’art. 6 del D.Igs. n. 261/1999; degli artt. 115 e 116
c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.; 8) la violazione e falsa applicazione degli
artt. 22 e 25 del CCNL di settore 11/7/2003 (cd. clausole di
contingentamento), nonché la omessa pronunzia sul punto, con
conseguente insufficiente motivazione; 9) tale motivo è formulato “per
tuziorismo difensivo” ed in esso si assume che l’esame dei contratti a
termine di cui si tratta vada posto in relazione al disposto dell’art. 1 del
D.Igs. n. 368/2001, dovendosi considerare che la causale, così come
risulta indicata e scritta sugli stessi contratti, non contiene alcuna delle
specifiche richieste dall’art. 1, comma 2, citato, atteso che non sussiste
una specifica indicazione ex ante delle persone da sostituire né la
ragione specifica della loro ipotetica assenza; 10) “Sulla lamentata
nullità dell’intero contratto di lavoro ai sensi degli artt. 1418, 1419,
1457 e 2126 c.c.”: al riguardo, il ricorrente ritiene di dovere fare
alcune precisazioni “a mero scopo precauzionale e preventivo”,
“sebbene il Tribunale e la Corte di merito non si siano pronunciati in
alcun modo sul punto”; 11) “Diritto alla riammissione in servizio ed al
risarcimento del danno ex artt. 1217, 1337, 1344, 2043 c.c. dalla data
di costituzione in mora al ripristino del rapporto”: il ricorrente
sottolinea che è la società a dovere fornire la prova che il lavoratore
abbia prestato servizio altrove, introitando alcuni redditi nelle more del
giudizio e che questi debbano essere quindi detratti dalle somme
spettanti al lavoratore stesso;

che, gli ultimi tre motivi, così come formulati, sono inammissibili,
perché, nella sostanza, non contengono alcuna concreta censura, ma,

inducono ad escludere ogni intento abusivo”; 7) la violazione e falsa

piuttosto, delle considerazioni formulate o “per tuziorismo difensivo” o
“a mero scopo precauzionale e preventivo”;
che gli altri otto motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro
connessione, sono invece infondati: invero, le assunzioni a tempo
determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore
delle poste, che presentino i requisiti specificati dal comma

1-bis

dell’art. 2 del D.Igs n. 368/2001 (per Poste italiane S.p.A. ex lege),
non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere

dell’art. 1 del medesimo Digs, trattandosi di ambito nel quale la
valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex
ante” direttamente dal legislatore (Cass., Sez. Un., n. 11374/2016);
che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, ai sensi dell’art.
2, comma

1-bis,

D.Igs n. 368/2001, e succ. modifiche, con Poste

Italiane S.p.A. sono conformi alla disciplina del contratto a tempo
determinato dettata dal D.Igs n. 368/2001 applicabile ratione temporis
e che, a sua volta, la disciplina italiana applicabile al rapporto, e cioè la
normativa sulla successione di contratti a tempo determinato prevista
dall’art. 5 del D.Igs n. 368/2001, integrata dall’art. 1, commi 40 e 43,
della legge n. 247/2007, è conforme ai relativi principi fissati
dall’Accordo quadro nel lavoro a tempo determinato, stipulato tra le
organizzazioni sindacali CES, UNCE e CEEP il 18.3.1999, recepito nella
direttiva del Consiglio 28.6.1999/70/CE (cfr. Cass., Sez. Un., n.
11374/2016, cit.);
che,

ai fini di valutare la legittimità del termine apposto alla

prestazione di lavoro, in tale tipologia di contratti, si deve tenere
conto, quindi, unicamente dei profili temporali, percentuali
(nell’organico aziendale) e di comunicazione previsti dall’art. 2, comma
1-bis del D.Igs n. 368/2001: problematiche, queste, che non sono
state poste nel presente giudizio;
che, pertanto, il ricorso va respinto;
che nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo Poste Italiane
S.p.A. svolto attività difensiva
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

3

tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1

Così deciso nella Adunanza camerale del 25 maggio 2017.
Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Do
LETT

Dr. Antonio Manna

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