Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25859 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25859

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12371-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore Dr. S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.V., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CASCINA GIUSEPPE giusta procura speciale in calce al controricorso;

COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentante e difeso dall’avvocato ROBERTO

SAETTA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controrícorrenti –

avverso la sentenza n. 5495/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. pronunciata il 12 novembre 2014 il Tribunale di Palermo accoglieva l’appello proposto da Riscossione Sicilia S.p.A. avverso sentenza del giudice di pace di Palermo del 16 gennaio 2012 – che a seguito di opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta nei confronti del Comune di Palermo e di Riscossione Sicilia S.p.A. da S.V. per una cartella di pagamento dell’importo di Euro 1286,09 aveva dichiarato prescritto il diritto di riscuotere l’importo, condannando però soltanto Riscossione Sicilia a rifondere all’opponente le spese di lite – e riformava la sentenza di primo grado nel senso di condannare alla rifusione delle spese di tale grado al S., in solido con l’appellante, anche il Comune di Palermo; quanto alle spese del secondo grado, condannava l’appellante a rifonderle al S., compensandole tra le altre parti.

2. Riscossione Sicilia S.p.A. ha presentato contro il S. e nei confronti del Comune di Palermo ricorso sulla base di tre motivi.

Si difende il S. con controricorso, e con altro controricorso si difende altresì il Comune di Palermo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su fatto discusso e decisivo.

Il Tribunale afferma che, essendo trascorsi cinque anni tra la notifica della cartella di pagamento – avvenuta il 1 marzo 2006 – e la notifica dell’opposta intimazione di pagamento avvenuta il 19 maggio 2011 – il diritto di credito si è prescritto. Non considera peraltro, secondo la ricorrente, un “punto controverso e decisivo” nella motivazione: la mancata impugnazione della cartella, che comporterebbe la prescrizione decennale per trasformazione della prescrizione propria dei crediti in quella ordinaria, onde la prescrizione non si sarebbe ancora maturata quando fu notificata la intimazione di pagamento. Sussisterebbe pertanto vizio motivazionale per omesso esame di “un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti”.

Premesso che la censura deve essere riqualificata come denuncia di violazione di norme di diritto ex art. 360 c.c., comma 1, n. 3, non trattandosi di un vizio motivazionale riconducibile all’art. 360 c.c., comma 1, n. 5, la doglianza comunque è infondata. Invero, la conversione della prescrizione breve in prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c. investe soltanto il titolo esecutivo giudiziale allorquando diventa definitivo, ovvero assume l’efficacia di giudicato, laddove una cartella di pagamento è atto amministrativo e perciò non può acquisire la suddetta efficacia.

Ciò è stato chiarito, da ultimo, dalle Sezioni Unite, che, pur esaminando la questione direttamente in rapporto alle tendenze previdenziali, ha peraltro vagliato la globalità delle ipotesi, giungendo appunto a chiarire in modo risolutivo che la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve in termine di prescrizione ordinaria, ovvero decennale ex art. 2953 c.c. si verifica “soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo”, mentre una cartella di pagamento, “avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (così S.U. 17 novembre 2016 n. 233973, sulla stessa linea, v. pure l’ancor più recente Cass. sez. 5, 7 aprile 2017 n. 9076, che ribadisce che la conversione al termine di prescrizione decennale discende, in forza dell’art. 2953 c.c., per l’actio iudicati).

3.2.1 Il secondo motivo denuncia contraddittoria motivazione quanto a fatto discusso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La motivazione sarebbe contraddittoria là dove il Tribunale condanna solo l’attuale ricorrente alle spese del secondo grado, pur avendo riconosciuto la responsabilità del Comune di Palermo – responsabilità che discenderebbe dalla mancata notificazione del verbale di accertamento prodromico alla cartella e alla intimazione di pagamento -. Tenuto conto di ciò, avrebbe dovuto condannare alla rifusione delle spese di lite del secondo grado anche il Comune di Palermo.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 e L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), norme che il Tribunale avrebbe violato laddove sostiene l’effettuata compensazione tra le parti delle spese di secondo grado in modo generico dichiarando: “sussistono invece giusti motivi per compensare”. Invece nelle spese dei giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 263 il giudice può compensare le spese, mancando soccombenza reciproca, solo se sussistono giusti motivi esplicitamente indicati in motivazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a): e il Tribunale non avrebbe illustrato i motivi di cui si fonda.

I due motivi possono essere vagliati congiuntamente, in quanto entrambi lamentano, in sostanza, la mancata condanna del Comune di Palermo a rifondere le spese di lite del secondo grado. Assorbe ogni altro profilo il fatto che la ricorrente non ha alcun interesse processuale per proporre una simile doglianza: essa, invero, è risultata soccombente in secondo grado, per cui non avrebbe potuto fruire di alcuna rifusione delle spese dal Comune di Palermo; e, d’altronde, se il Comune fosse stato condannato alla rifusione delle spese del grado a S.V. – erroneamente, dal momento che il Comune non aveva presentato appello -, ciò non avrebbe comportato automaticamente alcun vantaggio a favore dell’attuale ricorrente, poichè la condanna solidale ex art. 97 c.p.c. è rimessa alla discrezionalità del giudicante.

Il secondo e il terzo motivo, dunque, a tacer d’altro, risultano inammissibili.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono ex D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 1600, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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