Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25859 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 23354-2018 proposto da:

G.G., in proprio e n. q. erede di Gu.Gi.,

elettivamente domiciliato in BOLOGNA, VIA FARINI N. 3, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO RICCIO,che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GLS ITALY SPA, GLS ENTERPRISE SRL, GRUPPO EXECUTIVE GESC,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 20,

presso lo studio dell’avvocato STUDIO GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI

& PARTNERS, rappresentati e difesi dall’avvocato DANIELE VECCHI;

– controricorrenti –

Nonchè da:

GRUPPO EXECUTIVE GESC, GLS ENTERPRISE SRL, GLS ITALY SPA,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE,20,

presso lo studio dell’avvocato STUDIO GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI

& PARTNERS, rappresentati e difesi dall’avvocato DANIELE VECCHI;

– ricorrenti incidentali –

contro

G.G. in proprio e n. q. erede di Gu.Gi.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2347/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7611/2015 dichiarava, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., la estinzione del giudizio introdotto da Corriere Espresso s.r.l. nei confronti di General Logistic Systems Italy s.p.a. e di General Logistic System Enterprise s.r.l. ed avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno derivato dal mancato rinnovo del contratto di trasporto per abusivo esercizio dei diritti contrattuali, versando la prima società in situazione di dipendenza economica, o in subordine per ingiustificato recesso dalle trattative contrattuali.

Il Giudice di prime cure rilevava che tra la notifica dell’atto di citazione e la prima udienza di trattazione era sopravvenuto il decesso del legale della società attrice e che alla udienza di prima comparizione quest’ultima aveva depositato atto di comparsa, in data 30.5.2012, per la prosecuzione del giudizio, nel quale veniva nominato un nuovo procuratore al quale aveva conferito poteri di rappresentanza in giudizio anche Gu.Gi., in proprio, quale socio unico di Corriere Espresso s.r.l..

Dichiarato il fallimento della società attrice, con sentenza del Tribunale di Venezia depositata in data 15.2.2013, il giudizio, interrotto alla udienza 25.2.2013, era stato riassunto sia dal Fallimento della società – la cui successiva rinuncia agli atti del giudizio era stata accettata dalle società convenute – che dal G.: tuttavia il Tribunale aveva dichiarato la estinzione ex art. 305 c.p.c. atteso che l’atto di riassunzione del curatore fallimentare era stato depositato tardivamente, oltre il termine perentorio, mentre quello del G. era inefficace, provenendo da soggetto che non aveva acquistato la qualità di parte in causa, difettando nella originaria comparsa di prosecuzione e nomina di nuovo difensore i requisiti minimi idonei a ravvisare un autonomo atto di intervento adesivo.

La Corte d’appello di Milano, investita dalla impugnazione proposta da G.G., quale erede unico di Gu.Gi. deceduto nelle more, la rigettava con sentenza in data 10.5.2018 n. 2347, rilevando che questi aveva assunto la qualità di parte del giudizio, avendo proposto valido atto di intervento dipendente, ma che, tuttavia, l’atto di riassunzione proposto dall’intervenuto, depositato in data 17.5.2013, era da ritenere anch’esso tardivo, in quanto il G. risultava assistito dal medesimo difensore della società parte attrice, e dagli atti emergeva che tale difensore aveva acquisito fin dal 15.2.2013 conoscenza legale della sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 16, comma 2, come dallo stesso ammesso in una nota in pari data trasmessa al Curatore del fallimento Corriere Espresso s.r.l..

La sentenza di appello è stata ritualmente impugnata per cassazione, con due motivi, da G.G., essendo stata cancellata dal registro delle imprese, in data 1.7.2016, Corriere Espresso s.r.l., a seguito della chiusura della procedura concorsuale in data 10.6.2016.

Resistono con controricorso e contestuale ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, GLS Italy s.p.a., GLS Enterprise s.r.l. e Gruppo Executive società consortile a r.l., le quali hanno depositato anche memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Questioni pregiudiziali.

La eccezione di improcedibilità del ricorso principale, proposta dalla società resistenti, è palesemente infondata, avendo il ricorrente depositato in Cancelleria la copia analogica della sentenza di appello, della relata di notifica della stessa e del relativo messaggio PEC in data 25.5.2018, estratta dal fascicolo informatico e ritualmente corredata della attestazione, con sottoscrizione autografa in data 25.7.2018, di conformità delle copie depositate all’originale informatico.

1. p. Ricorso principale proposto da G.G..

Primo motivo: violazione degli artt. 305 e 307 c.p.c. e della L. Fall., art. 43, nonchè omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

Deduce il ricorrente l’errore di fatto in cui è incorsa la Corte territoriale non considerando la tempestività della riassunzione del giudizio effettuata dal Curatore fallimentare di Corriere Espresso s.r.l. con atto depositato in data 24.5.2013, essendo venuto a conoscenza il Curatore della pendenza del processo soltanto il successivo 25.2.2013 (data della ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Milano con la quale veniva dichiarata la interruzione del giudizio). Su tale questione la Corte d’appello aveva omesso qualsiasi accertamento.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente viene a cumulare due vizi di legittimità incompatibili: se, infatti, il Giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione (nella specie su un motivo di gravame), ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per “error in procedendo”, censurabile avanti la Corte di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; se, invece, il Giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione (o sul motivo di gravame), incorrendo in omissione circa i fatti dimostrati in giudizio sui quali quella domanda od eccezione sono fondate, ricorrerà il distinto vizio di “error facti” censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012. Ne segue che l’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l’inammissibilità del ricorso (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 6858 del 07/04/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 11/05/2012. Vedi Corte cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 329 del 12/01/2016).

In ogni caso, anche a ritenere la deduzione in via alternativa dei due distinti vizi di legittimità, le censure non superano il vaglio di ammissibilità.

Occorre premettere che l’eventuale errore sulle circostanze di fatto, sotteso all’esercizio di attività processuale, non ricade nell’ambito del vizio di legittimità per “errore di fatto” – censurabile in relazione al diverso paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 -, atteso che l’attività processuale del Giudice, nel sindacato di legittimità, viene in rilievo, non come valutazione di un “fatto” ma per i suoi “effetti”, in base al principio affermato da questa Corte, secondo cui il vizio processuale dedotto in sede di legittimità, non può scindersi nella sua componente fattuale ed in quella normativa, posto che il sindacato di legittimità non può che avere ad oggetto il “fatto processuale” unitariamente considerato, in relazione al concreto svolgimento delle attività compiute dalle parti e dal Giudice. Consegue che – una volta ritualmente dedotto il vizio di nullità processuale – la Corte non incontra limiti all’accesso diretto agli atti del processo onde verificare se, rispetto alla situazione processuale in concreto rilevata, l’attività compiuta dal Giudice corrisponda o meno allo schema legale definito dalla norma processuale: l’errore processuale, pertanto, va riconosciuto per tale, sia nel caso in cui il potere esercitato dal Giudice non corrisponda a quello attribuito dalla norma, eccedendo dai limiti imposti od insussistendo i presupposti previsti dalla norma processuale; sia nel caso in cui il potere, se pure astrattamente conforme a quello previsto dalla norma processuale, tuttavia viene esercitato in base ad una errata rilevazione e valutazione del “fatto processuale” che la norma considera, rispetto alla successiva attività svolta dal Giudice, come elemento presupposto dell’effetto processuale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).

Ma quando anche inquadrato sotto tale profilo, il motivo di ricorso, deducente il vizio di nullità processuale, si palesa inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

La L. Fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 16, comma 2, nel testo riformato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) distingue il momento in cui si producono gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, secondo che si debba avere riguardo al debitore fallito ed al creditore istante ovvero ai terzi.

Nel primo caso la sentenza prende efficacia dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 133 c.p.c., comma 1, (cui rinvia espressamente la L. Fall., art. 16, comma 2, primo periodo); nel secondo caso la medesima disposizione di legge, comma 2, secondo periodo, fa invece riferimento alla “data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese”, essendo tenuto il Cancelliere a trasmettere, anche per estratto, la sentenza dichiarativa di fallimento all’Ufficio competente i fini della “annotazione” della stessa “presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta” (art. 16, comma 2, secondo periodo, che rinvia alla L. Fall., art. 17, comma 2).

Le norme richiamate, dunque, ricollegano la “efficacia” della sentenza dichiarativa di fallimento, nei confronti del debitore e dei terzi, rispettivamente alla data in cui vengono compiute le formalità che perfezionano la “pubblicazione” e la “iscrizione” nel registro della sentenza dichiarativa di fallimento, nonchè la sua “conoscenza legale” (ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del reclamo L. Fall., ex art. 18, comma 4) dalla data della notificazione della sentenza stessa a cura del Cancellerie ai sensi della L. Fall., art. 17, comma 1, ma non immutano in alcun modo la disciplina processuale della interruzione del giudizio, ed in particolare quella posta, dall’art. 305 c.p.c., con la fissazione di un termine perentorio, sia per la prosecuzione, che per la riassunzione del giudizio, secondo la interpretazione costituzionalmente orientata all’art. 24 Cost. che di tale norma processuale ha dato la giurisprudenza della Corte costituzionale e del Giudice di legittimità, interpretazione incentrata sulla separazione del momento in cui si producono gli “effetti interruttivi del processo”, che – ove previsto ex lege – si determinano immediatamente “ipso jure” (come, appunto, nel caso di fallimento della parte in causa: la L. Fall., art. 43 stabilisce, infatti, al comma 3, inserito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41 che: “L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”), dal momento, invece, eventualmente diverso, in cui la parte interessata alla prosecuzione o riassunzione del giudizio viene ad acquisire conoscenza dell’evento interruttivo (automatico), e che assume rilevanza ai fini della decorrenza del termine perentorio, stabilito dall’art. 305 c.p.c., per la prosecuzione o riassunzione del giudizio: dovendo precisarsi che tale conoscenza che deve essere effettivamente assicurata, ossia deve essere una “conoscenza legale”, potendosi considerare tale soltanto se acquista attraverso fonti o modalità tipiche, ritenute dalla legge idonee a realizzarla; essendo, invece, da ritenere irrilevante, ai fini della decorrenza del termine perentorio ex art. 305 c.p.c. la conoscenza di mero fatto dell’evento interruttivo (anche se destinato ad esplicare efficacia diretta “ope juris”). Ed infatti “nel vigente sistema di diritto processuale civile, è da tempo acquisito il principio secondo cui, nei casi d’interruzione automatica del processo (art. 299 c.p.c., art. 300 c.p.c., comma 3, art. 301 c.p.c., comma 1), il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima”, “con la conseguenza che il relativo dies a quo “può ben essere diverso per una parte rispetto all’altra” (ex multis: Cass., sent. nn. 24857 e 20361 del 2008, n. 5348 del 2007, n. 974 del 2006, n. 16020 del 2004, n. 6654 del 2003 e n. 12706 del 2001)…” (cfr. Corte costituzionale, sentenza, in data 21 gennaio 2010 n. 17. Quanto alla giurisprudenza di legittimità: cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 5650 del 07/03/2013; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019; Sez. 3 -, Sentenza n. 12890 del 26/06/2020).

Tanto premesso, osserva il Collegio che la questione concernente il momento di acquisizione della “conoscenza legale” dell’evento interruttivo (costituito dalla dichiarazione di fallimento della società), è stato oggetto di specifico accertamento da parte del Giudice di appello, che lo ha individuato nella stessa data 15.2.2013 di pubblicazione della sentenza del Tribunale fallimentare, avendo l’avvocato Riccio – che rappresentava in giudizio tanto l’attrice Corriere Espresso s.r.l., quanto l’interveniente adesivo Gu.Gi. – riferito di avere ricevuto la notifica della sentenza di fallimento il giorno stesso della pubblicazione e di avere poi trasmesso in pari data 15.2.2013, al Curatore del fallimento della società, apposita comunicazione “con la quale informava la pendenza del presente giudizio”, facendo espresso riferimento “alla comunicazione ricevuta in data odierna della sentenza dichiarativa di fallimento n. 15/2013” (sentenza appello, in motiv. pag. 7). Tale accertamento in fatto, se pure compiuto dalla Corte territoriale in funzione esclusiva dell’esame del motivo di gravame dedotto nell’atto di appello del G., diretto ad impugnare la statuizione della sentenza di prime cure che aveva dichiarato tardivo il proprio atto di riassunzione del giudizio interrotto, non viene investito da alcuna pertinente critica da parte del ricorrente, che nel motivo di ricorso in esame si è limitato ad affermare che il Curatore fallimentare – così come lo stesso interventore G. – avrebbe avuto conoscenza della pendenza del giudizio interrotto soltanto in data 25 febbraio 2013, e cioè soltanto a seguito della ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Milano con la quale veniva dichiarata la interruzione del processo, senza peraltro neppure indicare “quando e chi” avrebbe portato a conoscenza del Curatore – in ipotesi del tutto ignaro della esistenza del processo pendente – tale provvedimento (cfr. ricorso pag. 9) e senza fornire alcun riscontro alla tesi prospettata, non venendo addotto alcun elemento specifico di critica idoneo ad inficiare la ricostruzione del fatto processuale (lo stesso legale della società aveva riferito e prodotto la nota trasmessa al Curatore, lo stesso giorno della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, con la quale lo informava della pendenza del giudizio) compiuta dal Giudice di appello.

Difetta del tutto, pertanto, l’apparato argomentativo che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve necessariamente sostenere la censura, formulata alla statuizione del Giudice di merito, in ordine all’errata applicazione della norma processuale relativa al decorso del termine perentorio per la riassunzione del giudizio interrotto, risultando, in conseguenza, inammissibile la censura proposta con il motivo in esame, in quanto carente dell’indicato requisito.

Il motivo si palesa, peraltro, inammissibile anche in relazione al dedotto vizio di “omessa pronuncia”. Ed infatti, nel caso in cui la parte intenda dedurre il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., osserva il Collegio che il motivo di ricorso per cassazione risponde al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 qualora la parte fornisca la specifica indicazione dei motivi di gravame sottoposti al Giudice di appello e sui quali non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile, ai fini della verifica dell’errore processuale, la conoscenza puntuale dei motivi di impugnazione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 317 del 11/01/2002; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 14561 del 17/08/2012; id. Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015).

Orbene, nella specie, dall’esame dei motivi di gravame, dedotti dal G. con l’atto di appello notificato il 17.1.2016, del cui contenuto viene fatto espresso richiamo nella sentenza impugnata (in motivazione, pag. 5) e nel ricorso per cassazione (pag. 13), non risulta essere stata specificamente impugnata anche la statuizione, della sentenza di primo grado, che aveva accertato la decadenza del Curatore del Fallimento Corriere Espresso s.r.l. dal termine perentorio ex art. 305 c.p.c. stabilito per la riassunzione del processo (non vi è infatti corrispondenza tra i tre motivi di appello indicati in riassunto nei predetti atti, e la affermazione del ricorrente – ricorso pag. 14 – secondo cui era stata “inoltre” sollevata dall’appellante anche la questione della tempestività della riassunzione effettuata dal Curatore fallimentare).

Ne segue che il motivo di ricorso viene a fondarsi su una questione che non aveva costituito oggetto del “tantum devolutum” al Giudice di appello e, dunque, deve intendersi coperta ormai dal giudicato interno.

Secondo motivo: violazione degli artt. 305,307 c.p.c. e della L. Fall., art. 43, nonchè omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

Il ricorrente impugna la statuizione della Corte di appello che ha accertato la tardività dell’atto di riassunzione del giudizio interrotto in primo grado, depositato dal difensore della parte intervenuta G. in data 17.5.2013, ravvisando il “dies a quo” da cui decorreva il termine perentorio per la riassunzione del giudizio, nella data di pubblicazione della sentenza di fallimento, avendo il procuratore costituito, avv. Riccio, acquisito, in pari data, conoscenza della apertura della procedura concorsuale, rivestendo la qualità di difensore, nel medesimo giudizio, anche della società dichiarata fallita. Deduce il ricorrente principale che il Giudice di merito non avrebbe potuto estendere la “conoscenza legale” della sentenza fallimentare, acquisita dal procuratore della società parte attrice, ai sensi della L. Fall., art. 17, anche al G. che aveva svolto in quel giudizio un intervento adesivo, trattandosi di parti processuali diverse ed essendo irrilevante che fossero entrambe assistite in giudizio dal medesimo difensore, atteso che il G. non aveva partecipato alla procedura prefallimentare avanti il Tribunale di Venezia, e dunque la “conoscenza legale” dell’evento interruttivo, da parte del difensore della parte intervenuta, doveva ritenersi acquisita, ai fini della decorrenza del termine perentorio ex art. 305 c.p.c., soltanto in seguito alla ordinanza del Giudice in data 25.2.2013 che dichiarava interrotto il processo.

Le società resistenti hanno eccepito la inammissibilità del secondo motivo di ricorso principale, sull’assunto che alla udienza in primo grado del 6 febbraio 2014, il Fallimento di Corriere Espresso s.r.l. e le società convenute avevano reciprocamente (in ordine alle rispettive domande formulate in via di azione e riconvenzione) rinunciato agli atti del giudizio ed accettato le rinunce, sicchè il motivo di impugnazione per cassazione del G. doveva ritenersi privo di interesse ex art. 100 c.p.c., in quanto, anche qualora la riassunzione del giudizio in primo grado, a cura del procuratore della parte intervenuta, fosse stata ritenuta tempestiva, il giudizio avrebbe dovuto essere ritenuto, comunque, estinto per intervenuta rinuncia tra le parti originarie, ex art. 306 c.p.c..

Tale questione pregiudiziale, che involge complesse problematiche di ordine processuale concernenti l’effetto sostitutivo della sentenza di appello e gli effetti di una rinuncia agli atti, compiuta dalle parti originarie, in un giudizio che – secondo entrambe le pronunce dei Giudici di merito – doveva ritenersi già estinto (in quanto mai riassunto, per decorso del termine perentorio ex art. 305 c.p.c.) anteriormente alla udienza in cui vennero effettuate le rinunce ex art. 306 c.p.c., nonchè la prospettata reviviscenza, in caso di cassazione della sentenza di appello con rinvio al Giudice del secondo grado, degli atti di rinuncia compiuti in primo grado, può essere temporaneamente accantonata, potendo il Collegio decidere nel fondo il motivo di ricorso, alla stregua del principio della ragione più liquida (che trova fondamento nella interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 276 c.p.c. in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., dovendo la tutela giurisdizionale risultare effettiva e spedita per le parti in giudizio), dovendo ritenersi che la causa può essere decisa con la pronuncia di infondatezza del motivo, in quanto questione di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente la eccezione pregiudiziale che rimane assorbita per difetto di interesse (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; id. Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).

Osserva il Collegio che il fenomeno della interruzione del giudizio non risponde ad una disciplina unitaria ma si articola in modo differente in relazione: alla tipologia della causa interruttiva (che può interessare la parte eventualmente contumace -, od il suo rappresentante legale od il procuratore ad litem), al tempo in cui si verifica l’evento interruttivo (prima o dopo la costituzione in giudizio della parte; prima o dopo la chiusura della discussione avanti il collegio) ed al modo in cui opera nel processo l’effetto interruttivo (“ope juris”; a seguito della dichiarazione in udienza o della notificazione del procuratore; a seguito di attestazione dell’Ufficiale giudiziario). Con riferimento a quest’ultimo aspetto, va tenuta distinta la disciplina della interruzione cd. “automatica” (art. 299 c.p.c., art. 300 c.p.c., comma 3, art. 301 c.p.c.; L. Fall., art. 43, comma 3), in cui la interruzione del processo si determina “ipso iure”, nel momento in cui accade l’evento considerato (non rivestendo, pertanto, rilevanza il relativo provvedimento giudiziale: la pronuncia del Giudice – che ha natura meramente dichiarativa – rimane, infatti, estranea al perfezionamento della fattispecie interruttiva: Cass., Sez. III, 19 dicembre 2008, n. 29865; Cass., Sez. III, 20 marzo 2006, n. 6098), da quella cd. “volontaria” (art. 300 c.p.c., comma 1 e 2), in cui l’effetto interruttivo del processo si produce soltanto a seguito di formale manifestazione di volontà – mediante dichiarazione in udienza o notificazione di atto partecipativo – del titolare del “jus postulandi” della parte nei cui confronti si è verificato l’evento pregiudizievole. La manifestazione di tale volontà (configurata come esercizio di un vero e proprio diritto potestativo) è assoggettata dalla legge a specifiche e tassative forme processuali, che risultano idonee, da un lato, ad assolvere alla funzione partecipativa dell’evento al Giudice, al fine della emissione della ordinanza interruttiva; dall’altro a determinare, anche nei confronti delle altre parti in causa, la “conoscenza legale” dell’evento interruttivo, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto dall’art. 305 c.p.c..

Orbene, anche nei casi di interruzione “automatica”, si pone la esigenza della “comunicazione” dell’evento, tanto al Giudice quanto alle altre parti del processo – essendo principio di diritto ormai definitivamente acquisito che, anche nei confronti di queste ultime, il termine perentorio ex art. 305 c.p.c. per la riassunzione può iniziare a decorrere soltanto dal momento in cui hanno acquisito conoscenza legale dell’evento -, ma questo non comporta, tuttavia, che il requisito di “legalità” della conoscenza possa, in tali casi, essere riconosciuto soltanto se siano state osservate quelle medesime forme tassative previste per i casi di interruzione non automatica (dichiarazione del procuratore in udienza; notizia dell’evento trasmessa con atto notificato alle altre parti). Al proposito è stato posto in evidenza come il procuratore ad litem “è il dominus della scelta se avvalersi o non dell’interruzione nei casi in cui essa non operi automaticamente, giacchè la disciplina dell’interruzione del processo risponde alla necessità di garantire l’effettività del contraddittorio e di consentire alla parte colpita dall’evento interruttivo “di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce” (Corte Cost. 18 marzo 2005, n. 109): viceversa, nel caso dell’interruzione automatica prodotta dalla dichiarazione di fallimento, dunque indipendentemente dalla volontà del difensore della parte fallita, non ha nè base normativa, nè risponde all’esigenza che ha determinato l’impiego, nella materia, della nozione di “conoscenza legale”, l’assunto della ricorrente secondo cui solo la dichiarazione proveniente dal difensore di detta parte determinerebbe il decorso del termine per la riassunzione.” (cfr. Corte cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019).

Nelle ipotesi di interruzione “automatica” la comunicazione dell’evento non richiede alcuna legittimazione esclusiva, bene potendo provenire da qualsiasi parte processuale, richiedendosi, invece, con statuizione tralatizia, che “la conoscenza deve inoltre essere “legale”, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata”, essendo stato al proposito opportunamente precisato che il requisito di “legalità” non attiene ad un particolare tipo di procedimento previsto per la partecipazione dell’evento, ma alla qualificazione legale della “fonte”, che si riverbera sulla efficacia probatoria privilegiata del documento attestante l’evento (certezza legale). Da qui la rilevanza, ai fini dell’accertamento della indicata “conoscenza legale”, anche di quelle condotte materiali della parte processuale – e del suo difensore – che presuppongono, per necessaria implicazione logica, la effettiva acquisizione della “conoscenza legale” dell’evento interruttivo (cfr. Corte cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 15996 del 14/06/2019 – che esamina la ipotesi della parte, non colpita dall’evento interruttivo relativo ad altra parte dichiarata fallita, che aveva dimostrato di essere a conoscenza dell’evento-fallimento, essendosi insinuata, con il medesimo difensore, nella procedura concorsuale -).

In ogni caso, la realizzazione della predetta “conoscenza legale” non può prescindere da due condizioni irrinunciabili.

Ed infatti, in tanto l’evento può ritenersi portato a conoscenza della parte (non rileva se trattasi della parte che ha subito l’evento – es. morte del procuratore -, o di altra parte diversa da quella, tra cui deve ricomprendersi anche il Curatore nominato con la sentenza dichiarativa del fallimento), in quanto la comunicazione, certificazione od altra informativa di fede privilegiata: a) risulti pervenuta nella sfera del destinatario esclusivo, e cioè del procuratore che difende la parte nel processo; b) contenga un esplicito riferimento, o comunque, sia inequivocamente relazionabile, al processo nel quale l’evento interruttivo rappresentato è destinato ad esplicare efficacia (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27165 del 28/12/2016; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 31010 del 30/11/2018 id. Sez. 3 -, Sentenza n. 12890 del 26/06/2020).

Le indicate condizioni convergono nel restringere l’attività di indagine e ricerca, altrimenti eccessivamente gravosa, posta a carico del legale il quale, diversamente, sarebbe tenuto a verificare, in relazione a ciascuna delle molteplici cause dallo stesso patrocinate, l’eventuale ipotetica rilevanza dell’evento che gli è stato portato a conoscenza in modo “aspecifico”, cioè in assenza di alcuna chiara indicazione del processo in cui tale evento interruttivo è destinato ad operare.

Proprio in relazione al difetto delle indicate condizioni, indispensabili al raggiungimento della “conoscenza legale” dell’evento, questa Corte:

ha escluso che la “notificazione”, L. Fall., ex art. 17, della sentenza dichiarativa di fallimento al procuratore della parte, non colpita dall’evento, che aveva partecipato alla procedura prefallimentare, potesse estendersi e valere come “conoscenza legale” dell’evento interruttivo, anche in diverso giudizio (tra le stesse parti) in cui, però, la medesima parte era assistita da un diverso procuratore, precisando che “questa conoscenza – nell’ipotesi in cui la parte interessata alla prosecuzione sia assistita in tale processo da un difensore diverso da quello cui è stata data comunicazione dell’evento – si realizza soltanto nel momento in cui anche il secondo difensore acquisisce legale cognizione dell’evento medesimo, atteso che il singolo difensore non è tenuto a conoscere tutti i procedimenti che interessano la parte da lui rappresentata” (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6398 del 15/03/2018): in questo caso viene, infatti, meno l’indicato elemento necessario relativo al soggetto destinatario esclusivamente legittimato a ricevere la notizia dell’evento, da individuare nel procuratore ad litem della parte in causa “nel giudizio che deve essere interrotto”, nei confronti del quale soltanto va accertata la effettiva acquisizione della “conoscenza legale” ha, invece, ravvisato la “conoscenza legale implicita” nel comportamento della parte, diversa da quella colpita dall’evento (nella specie, dichiarazione di fallimento), che, con il medesimo procuratore, aveva partecipato, quale “creditore istante”, anche alla fase prefallimentare, ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento (ed indipendentemente dalla eventuale comunicazione dell’invito trasmessa dal Curatore fallimentare L. Fall., ex art. 99), aveva partecipato alla procedura concorsuale, proponendo domanda di insinuazione al passivo (cfr. Corte cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 15996 del 14/06/2019) ha negato, invece, che la “conoscenza legale” dell’evento, acquisita dal procuratore della parte nel giudizio da interrompere, possa direttamente comunicarsi e spiegare effetto anche ad altri diversi giudizi, pur se tra le stesse parti e con i medesimi difensori. A differenza della precedente ipotesi (in cui l’attivazione del procuratore della parte nel procedimento prefallimentare o concorsuale, risulta “ex se” dimostrativa dell’acquisizione della piena conoscenza legale della riferibilità dell’evento-fallimento alla causa pendente), si è osservato, infatti, come “il semplice elemento della identità del difensore costituito, rispettivamente, nel giudizio in cui si è avuta legale conoscenza dell’evento interruttivo ed in quello, diverso, della cui riassunzione si discute, non rappresenta elemento decisivo per ancorare alla legale conoscenza acquisita in uno dei due giudizi la decorrenza del termine di riassunzione dell’altro”, in quanto, in tal modo, si verrebbe ad a “attribuire all’avvocato una sorta di “rappresentanza generale” della parte che gli ha affidato uno o più mandati ad litem, contraddistinta da un’ampiezza non direttamente correlata con l’oggetto dei singoli giudizi per il quale il professionista sia stato officiato e dunque – in ultima analisi – potenzialmente esulante dagli stessi confini dei mandati defensionali che il cliente aveva inteso conferire all’avvocato” (cfr. Corte cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 33157 del 16/12/2019) con riferimento ad un diverso tipo di evento interruttivo, costituito dalla “morte del procuratore”, anch’esso (al pari del fallimento della parte, secondo il testo della L. Fall., art. 43 modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006) produttivo dell'”automatica” interruzione del procedimento a partire dal momento del suo verificarsi, ha inteso invece giustificare, in considerazione della diversa qualità del soggetto che deve acquisire la conoscenza legale dell’evento (e cioè la parte personalmente, la quale diversamente dal professionista legale, può agevolmente individuare se intrattiene anche altri rapporti di patrocinio con il medesimo difensore deceduto), la differente soluzione per cui, con riferimento alla parte colpita dall’evento, “la morte del procuratore produce l’interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell’evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento” (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 11162 del 16/07/2003; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13900 del 01/06/2017). Non vi è contrasto con i precedenti arresti in quanto la diversa soluzione trova giustificazione proprio nella inapplicabilità, a soggetti diversi dai professionisti legali, del criterio della “eccessiva difficoltà ed onerosità della indagine”, volta alla ricerca della eventuale rilevanza dell’evento interruttivo in tutte le cause patrocinate, che regola il limite della estendibilità della “conoscenza legale” tra distinti giudizi anche se tra le stesse parti e con i medesimi difensori: la parte processuale colpita, a differenza del suo procuratore che svolge una attività defensionale continuativa in modo professionale, intrattenendo simultaneamente un ingente complesso di rapporti di patrocinio -, non si trova nella situazione di dover procedere ad una verifica particolarmente complessa delle cause in cui è costituita in giudizio, nelle quali l’evento potrebbe spiegare incidenza, in quanto è legittimo presumere che, al contrario del professionista legale, l’impegno richiesto non rivesta carattere di particolare complessità e difficoltà: la quantità di cause che interessano, infatti, la parte che ha perso il proprio rappresentante processuale, per quanto numerosa è pur sempre oggettivamente contenuta, ed i giudizi in cui la medesima causa interruttiva opera risultano, pertanto, agevolmente individuabili (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 20744 del 23/11/2012 – che ha ritenuto, peraltro, applicabile il principio anche alla controparte di quella colpita dall’evento morte del procuratore -, secondo cui “l’evento è suscettibile di produrre i suoi effetti per tutti i procedimenti già affidati al defunto procuratore e pendenti tra le stesse parti, essendo irrilevante il numero degli stessi e potendo sortire tale eventualità soltanto l’effetto materiale di richiedere alla parte avente interesse di avere una maggiore cura dei propri interessi al fine di non incorrere nella possibile conseguenza dell’estinzione dei giudizi”).

La questione sottoposta all’esame della Corte – in cui si dà il caso che, tanto la parte colpita dall’evento interruttivo automatico, quanto un’altra parte non colpita da esso, sono rappresentate in giudizio dallo stesso difensore introduce un elemento distintivo rispetto alle ipotesi sopra considerate.

Orbene, sebbene possano ravvisarsi delle analogie, tuttavia non sembra potersi attribuire al “medesimo” difensore delle due parti in causa (società attrice e socio unico intervenuto ad adiuvandum) un onere di diligenza analogo a quello ravvisato in capo alla parte personalmente privata del “jus postulandi” in seguito all’evento della morte, radiazione dall’albo o sospensione del procuratore ad litem, caratterizzandosi la detta soluzione per la sua “eccezionalità”, proprio in considerazione della specificità dell’evento che investe la rappresentanza in giudizio, determinando il venir meno del rapporto che intercorre tra la parte ed il procuratore, rimanendo la prima vulnerata nello stesso diritto di difesa (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 12890 del 26/06/2020).

Occorre piuttosto verificare se, nel caso di specie, possa ritornare utile la applicazione del principio della incomunicabilità della “conoscenza legale” a giudizi distinti, pur se tra le stesse parti e con gli stessi difensori, nonchè di quell’altro principio che, dalla partecipazione della parte-creditrice al procedimento prefallimentare (parte non colpita dall’evento: nel caso di specie il difensore della parte non colpita, che non ha partecipato in tale qualità alla fase prefallimentare, nè ha insinuato il credito al passivo, ha invece assistito in detta fase prefallimentare la società che difendeva anche nel giudizio poi interrotto), desume la implicita rilevanza della “conoscenza legale” dell’evento, acquisita in quel procedimento, nel distinto giudizio pendente tra le stesse parti in cui la causa interruttiva è destinata ad operare.

Il caso in esame, infatti, si caratterizza per una duplice peculiarità:

– lo stesso procuratore “ad litem” assisteva nel giudizio in cui l’evento interruttivo è destinato ad operare, sia la società Corriere Espresso a r.l. colpita dall’evento interruttivo in seguito alla sentenza che la ha dichiarata fallita; sia Gu.Gi., intervenuto “ad adiuvandum” a sostenere le ragioni della società attrice – il Gu. aveva spiegato intervento volontario in giudizio, in quanto, essendo socio unico di Corriere Espresso s.r.l., vantava un interesse riflesso alla favorevole conclusione della lite a vantaggio della società.

Osserva il Collegio che, quanto alla posizione della società parte attrice nel giudizio, non vi è dubbio che, essendo stata essa stessa parte nella fase prefallimentare in cui era assistita dal medesimo procuratore che la rappresentava anche nel giudizio pendente, ed avendo quest’ultimo – ricevuta la notificazione, a cura della Cancelleria, ai sensi della L. Fall., art. 17, comma 1, della sentenza dichiarativa di fallimento, lo stesso giorno 15.2.2013 della pubblicazione della stessa – provveduto a sua volta a comunicare, con nota in pari data, al Curatore fallimentare la pendenza del giudizio (fatto accertato nel giudizio di merito), è con riferimento a tale data che deve ritenersi raggiunta la “conoscenza legale” dell’evento interruttivo da parte del Curatore, attesa la univoca riferibilità dell’evento-fallimento al giudizio pendente, realizzata dalla esplicita comunicazione del procuratore della parte fallita.

La circostanza che il procuratore della società attrice, dichiarata fallita, fosse anche il procuratore della parte intervenuta nel giudizio di merito, ma rimasta estranea alla procedura prefallimentare ed a quella concorsuale, non appare per ciò stesso sovrapponibile nè assimilabile alla ipotesi della parte (creditrice), non colpita dall’evento, che abbia partecipato, con il medesimo procuratore del giudizio pendente, a detta procedura. In questo caso, infatti, la posizione del “terzo” (intervenuto ad adiuvandum) deve assimilarsi a quella delle altre parti del giudizio non colpite dall’evento, rivestendo innegabilmente anch’egli la qualità di parte processuale in senso formale (l’interventore volontario “ad adiuvandum”, non determina alcun ampliamento dell’oggetto del giudizio, non facendo valere la parte intervenuta un proprio diritto derivante dal rapporto controverso od altra situazione giuridica incompatibile con le pretese delle parti, ma limitandosi soltanto a sostenere le ragioni a difesa di una di esse), non potendo, pertanto, operare il principio per cui la conoscenza legale, nel giudizio da interrompere, può ritenersi raggiunta in considerazione del fatto che il medesimo procuratore della parte, azionando lo stesso credito, nel giudizio di merito e nella procedura concorsuale, realizza la combinazione delle condizioni necessarie (legittimazione esclusiva del procuratore della parte; inequivoca riferibilità dell’evento al giudizio in cui opera la causa interruttiva automatica) richieste per ritenere idonea la conoscenza così acquisita a far decorrere il termine ex art. 305 c.p.c..

Deve dunque valutarsi, nel caso di specie, quale efficacia vada attribuita alla conoscenza della sentenza di fallimento da parte del procuratore della società dichiarata fallita, che è parte adiuvata nello stesso giudizio di merito in cui quel difensore è allo stesso tempo procuratore anche della parte che è intervenuta ad adiuvandum a sostegno delle ragioni vantate dalla predetta società (parte attrice in quel giudizio).

Al riguardo deve condividersi l’affermazione della giurisprudenza secondo cui, in relazione alla interruzione “automatica”, l’accertamento della “conoscenza legale” dell’evento da parte del procuratore della parte in causa nella specie della parte non colpita dall’evento – si risolve nella verifica della attendibilità della fonte, ossia nella verifica della efficacia probatoria fidefaciente del documento attestante l’evento (cfr. Corte cass. n. 2658/2019 e n. 15996/2019 citt.). Risulta a tal fine del tutto indifferente la ragione per la quale il documento sia stato formato, e se l’autorità, dotata di poteri certificativi, abbia emesso o meno il documento in virtù di obblighi legali o nell’ambito di procedura alla quale il procuratore ha partecipato in veste di difensore di altro soggetto dallo stesso patrocinato.

Se la notificazione della sentenza di fallimento, da parte della Cancelleria del Tribunale fallimentare, costituisce “ex se” una “forma legale di conoscenza” del provvedimento giudiziale (nella specie idonea a fare decorrere il termine per la proposizione del reclamo L. Fall., ex art. 18 da parte del società insolvente) da parte del procuratore della società fallita, non per questo tale modalità di acquisizione legale della notizia dell’evento interruttivo automatico viene a perdere tale efficacia, solo perchè il medesimo procuratore, nei confronti del quale si è realizzato il risultato della “conoscenza legale” (avendo accertato la Corte territoriale che il procuratore aveva immediatamente ricondotto la rilevanza dell’evento-fallimento nel giudizio in corso, in cui la società era dallo stesso difesa come parte attrice, avendo segnalato al Curatore fallimentare la pendenza del giudizio in cui operava la interruzione automatica), assiste più parti (la parte nei confronti della quale si è verificato l’evento – società attrice -; la parte non colpita da tale evento – socio unico, intervenuto -), nello stesso giudizio di merito, le quali vengono ad assumere una posizione difensiva coincidente.

Dirimente, al riguardo, è il collegamento che si instaura tra le predette parti, costituite a mezzo del medesimo difensore, sia sotto il profilo di diritto sostanziale, agendo la società di capitali a tutela di un vantato credito verso le società convenute destinato ad incidere, quanto meno, sugli utili di bilancio, venendo quindi a riflettersi l’esito della causa sulla aspettativa giuridica del socio (unico) alla distribuzione degli utili, realizzandosi peraltro, nella fattispecie, anche la totale coincidenza nella stessa persona fisica del G., della qualità di amministratore-rappresentante della società e di socio detentore della partecipazione totalitaria dell’intero capitale sociale; sia sotto il profilo del diritto processuale, avuto riguardo alla unitarietà dell’incarico professionale affidato al difensore dalla parte attrice e da quella intervenuta “ad adiuvandum”, a ciò soccorrendo il rapporto processuale intrattenuto dal legale con un unico soggetto che agisce, al tempo stesso, in veste di rappresentante della società ed “in proprio” (venendo in rilievo la partecipazione sociale come elemento giustificativo dell’interesse a spiegare intervento in giudizio), circostanza che trova conferma nella identità della posizione difensiva del G. “in proprio e nella qualità”, tale per cui non è configurabile, neppure astrattamente, un esercizio dissociato del “jus postulandi” da parte del procuratore ad litem, venendo a chiedere l’interventore adesivo null’altro che la tutela del medesimo ed unico diritto azionato dalla società di capitali, di cui è socio unico.

La rilevata riconducibilità alla stessa persona fisica, nell’ambivalente qualità rivestita, di una medesima posizione processuale, che si caratterizza per la comunanza degli interessi – riferibili a “ciascuna delle qualità rivestite” – volti ad ottenere la tutela dell’unico diritto – riferibile alla società – attraverso il provvedimento richiesto al Giudice di merito, ha consentito di considerare in modo unitario gli effetti prodotti dalla attività processuale svolta dall’unico difensore di “entrambi”, non occorrendo a tali fini una reiterazione di atti difensivi, comunicazioni, notificazioni, per realizzare i detti effetti, con riferimento a ciascuna delle qualità rivestite dalla persona fisica: l’atto comunicato o notificato dalla controparte al difensore, non necessita di duplici copie dell’atto per raggiungere l’effetto processuale nei confronti della parte, da quello difesa, che agisce nella duplice qualità (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 11352 del 22/07/2003 – che ribadisce il consolidato principio di diritto secondo cui, la regola che la notificazione della sentenza deve essere eseguita presso il procuratore costituito in tante copie quante sono le parti costituite per mezzo dell’unico procuratore, “vale nell’ipotesi di pluralità di rapporti di rappresentanza processuale, ma non anche quando un solo soggetto stia in giudizio in proprio e quale rappresentante sostanziale di uno o più soggetti”, essendo in quel caso parte in giudizio, per l’appunto, anche in qualità di rappresentante di società di capitali -; id. Sez. 1, Sentenza n. 14094 del 27/07/2004; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18761 del 13/09/2011).

L’ipotesi dell’unico difensore che agisce in giudizio, cumulativamente in difesa di più parti, anche nel caso in cui queste siano titolari di distinti diritti aventi identico contenuto (es. cause connesse per il titolo), non costituisce, peraltro, una novità. Questa Corte ha già avuto modo di valorizzare l’elemento della identità della persona fisica, rilevando come, la notifica della sentenza al procuratore della parte, vale ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, anche nei confronti dello stesso procuratore, il quale aveva agito in giudizio, anche in proprio, a tutela dei diritti derivanti dalla qualità di a ntistata rio, “in considerazione della unicità, sul piano processuale, dell’avvocato che agisce contemporaneamente in proprio e nella veste di rappresentante e difensore di altro soggetto” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4651 del 03/03/2005); ed ancora rilevando come, in caso di pluralità di parti, rappresentate dal medesimo procuratore, la notifica della sentenza, in un’unica copia, effettuata a quest’ultimo, faceva decorrere il termine di impugnazione per tutte le parti da quello patrocinate (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 7631 del 31/03/2006).

Correttamente, quindi, la Corte d’appello ha ritenuto raggiunta la prova della “conoscenza legale” dell’evento interruttivo acquisita dal procuratore della parte attrice-società fallita, anche in riferimento alla posizione della parte intervenuta ad adiuvandum, assistita, nel medesimo giudizio, dallo stesso procuratore.

La diversa soluzione prospettata dal ricorrente (secondo cui l’autonomia del rapporto di patrocinio e delle procure ad litem esclude che la conoscenza legale, acquisita dal procuratore in qualità di rappresentante in giudizio di una parte, possa estendersi anche alle altre parti dallo stesso rappresentate nel medesimo giudizio) viene a confondere i presupposti che hanno determinato la possibilità della “conoscenza legale” dell’evento-fallimento, e che debbono rinvenirsi nel distinto rapporto professionale concernente l’assistenza prestata dal procuratore alla società nella fase prefallimentare (nella specie il procuratore della società attrice ha successivamente rivestito anche la qualifica di difensore tecnico della società nel procedimento prefallimentare: ed in tale qualità va individuato ex lege tra i destinatari della notificazione, eseguita a cura della Cancelleria, della sentenza dichiarativa di fallimento), con il risultato oggettivo dell’acquisizione della “conoscenza legale” dell’evento-interruttivo del giudizio pendente: ed infatti, una volta legalmente conseguito dal difensore di più parti (pur se in conseguenza di un atto formale di partecipazione qualificato dalla posizione che lo stesso aveva rivestita nella procedura concorsuale, in riferimento ad una sola delle parti patrocinate nel giudizio), tale risultato cognitivo non può più essere negato come “fatto giuridico”, cioè come fatto produttivo del medesimo effetto conoscitivo legale, rilevante ai fini del decorso del termine perentorio ex art. 305 c.p.c., anche nei confronti delle altre parti difese, nel medesimo processo, da quello stesso procuratore. Al proposito, non può essere trascurato il rilievo dirimente per cui esclusivo destinatario della conoscenza legale può essere soltanto il procuratore della parte, e non anche la parte personalmente (salvo il caso di eventi interruttivi che colpiscano direttamente il procuratore), con la conseguenza che, diversamente opinando, si verificherebbe la situazione paradossale per cui, lo stesso rappresentante in giudizio di più parti, pur essendo venuto a legale conoscenza dell’evento interruttivo (automatico) verificatosi nei confronti di uno dei suoi assistiti, dovrebbe ritenersi, al tempo stesso, legalmente ignaro della rilevanza “interruttiva” che quel medesimo evento, spiega in quello stesso giudizio, in cui difende, oltre alla parte colpita, anche altre parti non colpite dall’evento.

Non è ostativa alla unitaria conoscenza legale la differente posizione delle predette parti, rispetto all’evento. La esigenza di una tutela del diritto di difesa “anche” della parte nei cui confronti non si è verificato l’evento (cfr. Corte costituzionale, sentenza, 21 gennaio 2010 n. 17 “Accanto all’esigenza primaria di tutelare la parte colpita dall’evento, vi è, però, un’ulteriore finalità sottesa all’istituto dell’interruzione, consistente nel tutelare il diritto di difesa anche della parte cui il fatto interruttivo non si riferisce; essa, quindi, deve essere in grado di conoscere se si sia o meno verificato l’evento interruttivo e, in caso positivo, deve essere posta nelle condizioni di sapere da quale momento decorre il termine semestrale per la riassunzione”), non viene infatti in questione nella specie, posto che la unitarietà della difesa in giudizio della parte attrice e della parte intervenuta (che trova il sostrato nella identità della persona fisica che riveste la qualità di rappresentante legale della società di capitali – poi dichiarata fallita – e di socio unico della stessa società), consente di individuare nel procuratore ad litem di entrambe l’unico soggetto in relazione al quale deve essere accertata la “conoscenza legale” dell’evento interruttivo: la notizia della causa interruttiva del giudizio, acquisita dal procuratore di più parti attraverso la “fonte privilegiata fidefaciente” che attesta l’evento, non può dunque che esplicare effetto nei confronti di tutte le parti rappresentate in giudizio, non potendo atteggiarsi diversamente, l’effetto acquisitivo della “certezza legale” dell’evento, rispettivamente a ciascuna di esse, sulla base della mera differente qualità di parte adiuvata ed adiuvante, che sottende, invece, una sostanziale comunanza di interessi e di posizione processuale.

– La distinzione tra parte adiuvata ed adiuvante non può, invero, giustificare eventuali condotte negligenti dell’unico procuratore di entrambe le parti in ordine alla riassunzione del giudizio interrotto, nel termine ex art. 305 c.p.c. (evidentemente in rappresentanza della parte adiuvante), venendo a trovare un punto di equilibrio, la garanzia dell’effettività del contraddittorio con il principio della ragionevole durata del processo, nel grado di impegno e di attenzione che nella fattispecie può essere richiesto al difensore di dette parti: se, come si è in precedenza rilevato, un limite al riconoscimento della “conoscenza legale” dell’evento acquisita “aliunde”, è stato ravvisato nell’eccessiva gravosità dell’onere che verrebbe accollato al difensore nel verificare, in tutte indifferentemente le molteplici cause dallo stesso patrocinate, la eventuale rilevanza del fatto interruttivo, del quale abbia avuto “conoscenza legale” esclusivamente con riferimento ad un determinato giudizio, allora tale limite non opera nel caso in esame, atteso che, una volta acquisita dal procuratore della società, non solo la conoscenza dell’evento-fallimento, ma anche della “riferibilità” di quello allo specifico giudizio in cui la società dichiarata fallita è parte (come emerge dalla comunicazione della pendenza del giudizio, trasmessa, nella stessa data di pubblicazione della sentenza di fallimento, dal procuratore della società al Curatore fallimentare), ne segue che ipotizzare una ignoranza incolpevole del medesimo evento, da parte dello stesso procuratore, per il solo fatto che egli, in quello stesso giudizio, difende anche altre parti in causa (nella specie la parte intervenuta ad adiuvandum), esula del tutto, ed anzi si pone in evidente contrasto, con la ragione giustificativa – sottesa all’indicato limite oggettivo di una generale estensione della “conoscenza legale” – della estrema gravosità della attività di indagine e ricerca della eventuale rilevanza dell’evento interruttivo anche in tutti gli altri giudizi dallo stesso patrocinati, atteso che, nel caso in questione, alcuna ulteriore e defatigante ricerca deve compiere il procuratore – che, in quanto difensore della società attrice, ha acquisito conoscenza legale dell’evento – per ricollegare la rilevanza di quell’evento interruttivo automatico (fallimento della parte attrice) anche all’altra parte (interventore) dal medesimo procuratore rappresentata in quello stesso giudizio.

In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento dell’esame dei motivi del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso principale.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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