Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25859 del 15/12/2015

Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep.15/12/2016),  n. 25859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24345/2014 proposto da:

D.L.A., S.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO VANNUCCI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER LA COSCIENZA

KRISEINA, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO OLIVA

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 494/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

7/03/2014, depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Antonio Vannucci difensore dei ricorrenti che si

riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento;

udito l’Avvocato Vincenzo Oliva difensore della controricorrente che

si riporta al controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L.A. stipulava in data 26 dicembre 1999, per sè o per persona da nominare, con la Confederazione Nazionale delle Associazioni per la Coscienza di Krishna (d’ora in poi solo Confederazione) contratto preliminare di vendita con il quale la Confederazione prometteva di vendere un terreno in (OMISSIS) dall’estensione di mq 41.200, asseritamente, per il prezzo di Lire 280.420.000. Il prezzo era stato interamente pagato: quanto a Lire 35.000.000 mediante compensazione del residuo dei lavori edilizi di rifacimento del tetto e delle facciate di un fabbricato di proprietà della Confederazione, quanto a Lire 147.420.000, mediante compensazione del costo del noleggio ponteggi di proprietà del D.L. per gli anni 1992 al 1997, quanto a Lire 48.000.000, mediante la cessione definitiva dei ponteggi di cui si è appena detto. Le parti convenivano che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato entro il 31 dicembre 2000. Il D.L. aveva provveduto a nominare la persona che, effettivamente, avrebbe acquistato il bene di cui si dice, S.L..

Sennonchè, nonostante l’immissione in possesso, la promittente venditrice non aveva riscontrato le richieste avanzate dal geom. incaricato del frazionamento e, soprattutto, non aveva aderito all’invito di stipulare il contratto definitivo.

Ciò posto, con atto di citazione del 22 giugno 2002 D.L. e S.L. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Firenze la Confederazione per sentire pronunziare il trasferimento a favore di S.L. del terreno oggetto del contratto di compravendita.

Si costituiva la Confederazione, contrastando la domanda proposta ed, in particolare, sosteneva che il preliminare era stato sottoscritto da Lopez Seco che, all’epoca non rivestiva la qualità di legale rappresentante della Confederazione, che, comunque, il contratto preliminare era nullo per divieto del patto commissorio perchè era stato sottoscritto dietro richiesta di D.L. a scopo di garanzia del credito da questi vantato per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immobile dell’associazione di importo notevolmente inferiore. In ogni caso, contestava l’avvenuto pagamento del prezzo concordato negando sia l’entità del debito residuo dell’appalto che l’esistenza di un debito per noleggio e cessione dei ponteggi. In conclusione, chiedeva in via riconvenzionale che il contratto preliminare di cui si dice fosse dichiarato nullo per divieto del patto commissorio, ovvero la risoluzione dello stesso per decorso del termine per la stipula del definitivo ed, in subordine chiedeva che, in caso di trasferimento del bene venisse corrisposto il saldo del prezzo concordato pari a Lire 245.420.000.

Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 2892 del 2008 rigettava le domande degli attori e la domanda riconvenzionale proposta dalla Confederazione e compensava interamente le spese. Secondo il Tribunale l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare non era possibile per indeterminatezza, sia del terreno che del prezzo della compravendita.

La Corte di appello di Firenze, pronunciandosi sull’appello proposto da D.L.A. e S.S., con contraddittorio integro, con sentenza n. 494 del 2014 riformava la sentenza impugnata, dichiarando la nullità del contratto preliminare di vendita oggetto del presente giudizio, condannava D.L. a restituire il terreno oggetto del contratto preliminare, compensava le spese del doppio grado del giudizio. Secondo la Corte di Firenze, la sentenza del Tribunale andava confermata perchè, come correttamente era stato rilevato dalla sentenza di primo grado, il prezzo del contratto di compravendita era indeterminato ed indeterminabile. Con la conseguenza che, secondo la Corte fiorentina, il contratto preliminare andava dichiarato nullo per indeterminatezza dell’oggetto.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D.L.A. e Stani Silvano per un motivo, illustrato con memoria. La Confederazione ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso D.L.A. e S.S. lamentano la violazione e falsa applicazione della legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 1325 c.c., n. 3, artt. 1346, 1418, 1470 e 1952 c.c.. Secondo i ricorrenti, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Firenze, il prezzo della compravendita era stato dalle parti determinato in una somma pari “al saldo di lavori precedentemente eseguiti oltre alla vendita dei ponteggi esistenti sulla facciata della villa”. La vendita dei ponteggi, per altro, doveva intendersi già perfezionata con la sottoscrizione del preliminare di vendita, posto che al momento del definitivo sarebbe stata necessaria solo la quietanza da parte del D.L. del pagamento del corrispettivo della vendita dei ponteggi. E, comunque, la parte promittente dichiarava di aver ricevuto dalla parte promissaria l’intero valore di mercato dell’appezzamento di terra, in favore della quale, rilasciava quietanza di saldo.

1.1.- Il motivo è infondato.

Invero, il ricorrente, pur proponendo il motivo come violazione di legge in realtà, formula delle censure attinenti ad un lamentato vizio di motivazione richiamando la normativa in tema di oggetto del contratto e della sua determinabilità, in tal modo, per conseguire una mera rivisitazione, non consentita nel giudizio di legittimità, delle risultanze istruttorie già vagliate in maniera congrua dalla Corte di merito. Piuttosto, come ha avuto modo di statuire questa Corte (Cass. n. 7394 del 26 marzo 2010), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che, solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Come ha avuto modo di evidenziare, la Corte di appello: “(…) le parti nel contratto preliminare non hanno indicato nè il prezzo della vendita, nè elementi certi in base ai quali risulti possibile procedere alla determinazione. Nel contratto non è stato indicato il valore dei lavori precedentemente eseguiti, nè quello dei ponteggi esistenti sulla facciata della villa. In ordine al primo elemento si rileva che il saldo dei lavori eseguiti non risulta nè determinato, nè determinabile, posto che le parti non hanno fatto riferimento ad un contratto di appalto ed al relativo computo metrico, nè ad una stima dei lavori realizzati e/o ai pagamenti parziali eseguiti. In ordine al secondo elemento, si rileva invece che dal contratto non è dato comprendere nè se si tratti di vendita già avvenuta, ovvero, da perfezionare in un momento successivo, nel preliminare, infatti, si precisa che il D.L. rilascia quietanza con la firma del rogito notarile, clausola che, se da un lato sembra far riferimento ad una permuta parziale, cioè cessione dei ponteggi a titolo di pagamento parziale del prezzo della cessione del terreno e rinviare quanto al suo perfezionamento alla sottoscrizione del contratto definitivo, dall’altro risulta in contrasto con la quietanza del ricevimento dell’intero valore di mercato del terreno rilasciata, invece, dal promittente venditore con la firma del presente atto.

Ora, a fronte delle valutazioni della Corte distrettuale le parti contrappongono le proprie ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, nè possono i ricorrenti pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le loro aspettative e convinzioni.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannati a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 quater, comma 1, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge; da atto che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 quater, comma 1, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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