Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25858 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25858

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 12048 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

C.E., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Cesare Rombi (C.F.: RMB

CSR 66B11 B354R);

– ricorrente –

nei confronti di:

CONDOMINIO DEL (OMISSIS), (C.F.: non indicato), in persona

dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari

n. 154/2016, depositata in data 4 marzo 2016 (e che si dichiara

notificata in data 11 marzo 2016);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20

settembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.E., ha agito in giudizio nei confronti del condominio del fabbricato sito in (OMISSIS), per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un suo immobile in conseguenza di infiltrazioni derivanti dal malfunzionamento di una condotta fognaria condominiale.

La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Cagliari.

La Corte di Appello di Cagliari, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece integralmente rigettata.

Ricorre il C., sulla base di cinque motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede il condominio intimato.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso dichiara essergli stata notificata in data 11 marzo 2016) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Alla copia della sentenza prodotta non è allegata infatti la relazione di notificazione (del resto, nè nell’indice dei documenti in calce al ricorso, nè nella relativa attestazione di cancelleria è indicata la avvenuta produzione della copia della sentenza con la relazione di notificazione, ma solo della copia autentica della sentenza impugnata).

Il ricorso è pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime la Corte dall’esame del merito dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il condominio intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– nulla per la spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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