Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25857 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.15/12/2016),  n. 25857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29842/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STETO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3446/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, del 28/10/2014 depositata il 11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dei

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di C.V. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 3446/30/2014, depositata in data 11/11/2014, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiore IRPEF dovuta in relazione all’anno 2002, a titolo di reddito da partecipazione nella società C. & Benigno snc, a seguito di rideterminazione del reddito d’impresa della società e di ripresa a tassazione a fini IRAP ed IVA – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 49 e 61, avendo la C.T.R. omesso di pronunciarsi specifico motivo di appello dell’Agenzia delle Entrate, inerente la mancata integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario tra soci e società. Con gli ulteriori motivi la ricorrente,’ svolge censure attinenti la decisione nel merito della pretesa impositiva dell’art. 2909 c.c., in ordine alla ritenuta operatività di un giudicato esterno relativo a periodi di imposta precedenti; violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, in ordine alla ritenuta non applicabilità delle sanzioni; violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 e art. 2697 c.c., in relazione alla quantificazione del maggior reddito e del maggior volume d’affari).

2. La prima censura è fondata, con assorbimento dei restanti motivi.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza n. 14815 del 2008, che – per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) – la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario.

Dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali), cosicche” in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

Risulta, nella specie, dal ricorso, che, sin dal primo grado, le posizioni di società e soci, nell’impugnazione dei diversi atti impositivi, sono rimaste distinte ed hanno avuto decisioni separate.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi, va cassata la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla C.T.P. di Palermo, in diversa composizione, affinchè riesamini la vicenda, in contraddittorio l’altro socio e la società.

Sussistono giusti motivi, considerato lo sviluppo processuale della vicenda, per disporre la compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo per nuovo esame a contraddittorio integro; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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